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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5963/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Crotone per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le censure principali erano: 1) nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua madre e violazione dell'art. 111 Cost.; 2) inefficacia della misura per mancato svolgimento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; 3) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari (violazione art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.), con particolare riferimento al requisito di attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p. (riforma legge n.47/2015). In via subordinata si chiedeva una misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità poiché la richiamata garanzia costituzionale (art. 111) necessita di norme ordinarie di attuazione e la violazione di tali norme doveva essere dedotta specificamente. Quanto alla mancata traduzione, la giurisprudenza consolidata indica che essa non invalida l'ordinanza cautelare ma sposta la decorrenza del termine per il riesame alla notifica della traduzione; inoltre l'assenza di interrogatorio poteva essere impugnata con ricorso avverso l'ordinanza di convalida, non con la richiesta di riesame. Sul punto delle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del Tribunale del riesame: sussistevano gravi indizi (indicazioni dei migranti che indicavano il ricorrente come scafista) e concreti elementi di pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio (pregresse richieste agli stranieri di dichiarare che gli scafisti erano fuggiti). Essendo lo straniero privo di fissa dimora in Italia le misure alternative erano ritenute inadeguate. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Costituzione

    Richiamata dal ricorrente per la garanzia dell'assistenza di un interprete; la Corte rileva che la norma richiede attuazione mediante legge ordinaria e che la sua evocazione generica è inammissibile se non specificata e collegata a violazioni normative concrete

  • art. 294 c.p.p.

    Norma sull'interrogatorio di garanzia; la Corte osserva che l'assenza di interrogatorio, per mancanza di interprete, non invalida automaticamente la misura cautelare e la relativa contestazione doveva essere proposta nell'impugnazione dell'ordinanza di convalida

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Norma sul contenuto della motivazione; la Corte ritenuta che l'esposizione e la valutazione delle esigenze cautelari nel provvedimento impugnato sono state adeguate e che le censure erano generiche

  • art. 274 c.p.p.

    Regime delle esigenze cautelari (con riferimento alla riforma introdotta dalla legge n.47/2015): la Corte interpreta il requisito di 'attualità' come necessità di una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, non come richiesta di previsione di occasioni specifiche di reato

  • legge n. 47 del 2015

    Rilevata nella parte in cui ha modificato il concetto di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; applicata nel senso che il giudice deve compiere un'analisi prognostica e circostanziata sulla possibilità di reiterazione

  • artt. 110 c.p., 12, comma 3 e ss. T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

    Normativa penale e sull'immigrazione relativa al reato contestato (concorso e disposizioni del testo unico sull'immigrazione); utilizzata per inquadrare la fattispecie sostanziale ma non oggetto diretto del sindacato di legittimità della Corte

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti finali disposti dalla Corte dopo il rigetto; menzionata come atto formale per la cancelleria

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non determina automaticamente la nullità del provvedimento; essa posticipa la decorrenza del termine per proporre il riesame alla notifica della traduzione disposta dal giudice
  • Le irregolarità procedurali collegate all'interrogatorio di garanzia (es. assenza di interprete) vanno dedotte nei rimedi appropriati (ad es. impugnazione dell'ordinanza di convalida) e non sempre sono rilevanti in sede di riesame della misura
  • Il requisito di attualità delle esigenze cautelari richiede una valutazione prognostica circostanziata della possibilità di reiterazione, basata su modalità di condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, e non la previsione di occasioni specifiche di reato
  • Elementi concreti come dichiarazioni delle vittime/testimoni e tentativi accertati di influenzamento possono legittimare il giudice a ritenere sussistente il pericolo di inquinamento probatorio
  • Per soggetti stranieri privi di fissa dimora in Italia, le misure alternative ai domiciliari possono essere ritenute insufficienti a fronte di esigenze cautelari concrete

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