Sentenza n. 6484/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, - degli esiti della prova preselettiva conseguiti dai ricorrenti; - della busta n. 2 della prova preselettiva, con particolare riferimento alla domanda n. 19 dell’elenco; - dell’elenco aggiornato degli ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non includono anche i ricorrenti; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad attribuire ai ricorrenti un punteggio aggiuntivo di 1,53 punti e ad ammetterli al prosieguo dello svolgimento del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova preselettiva, quesito n. 19 della busta n. 2 ed elenco degli ammessi alle prove scritte, con mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo richiesto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, hanno impugnato gli esiti della prova preselettiva, sostenendo che il quesito n. 19 fosse ambiguo e fuorviante. In particolare, hanno contestato la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta — "Solo se il punto C è raggiungibile con il sistema di divisione usato" — sostenendo che essa fosse tautologica, inconferente rispetto al testo e non idonea a rispondere alla domanda relativa alla raggiungibilità di un punto arbitrario C mediante divisioni successive a metà del segmento AB. Secondo i ricorrenti, la risposta corretta sarebbe stata "No". Hanno dedotto violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, chiedendo l’annullamento degli esiti e l’attribuzione di 1,53 punti aggiuntivi, con conseguente ammissione alle prove scritte. In precedenza, una misura cautelare monocratica li aveva ammessi con riserva alle prove scritte.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il Collegio ha premesso che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz concorsuali e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, oppure quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, secondo quanto dimostrato almeno con un principio di prova. Al contempo, ha ribadito che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui e devono prevedere un’unica risposta indubitabilmente esatta, senza costringere il candidato a scegliere quella soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile. Applicando tali criteri, il TAR ha ritenuto legittima la risposta sub c). Dal brano risultava che un punto irrazionale non poteva essere raggiunto mediante il sistema di divisione considerato e che neppure tutti i punti razionali erano raggiungibili con quel sistema; tuttavia, il testo non consentiva di affermare che ogni punto arbitrario C fosse in assoluto irraggiungibile. La risposta sub c), pertanto, poteva essere individuata attraverso la comprensione del brano, senza applicare conoscenze matematiche ulteriori. Le risposte sub a) e b) erano errate, mentre la risposta sub d), scelta dai ricorrenti, era anch’essa errata perché il testo non permetteva di concludere che il punto C non fosse mai raggiungibile. La misura cautelare monocratica è stata quindi superata dalla decisione di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono stati invocati dai ricorrenti quali parametri di legittimità della formulazione e della valutazione del quesito concorsuale, ma il ricorso è stato respinto.
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta e nella formulazione dei quesiti a risposta multipla e nella valutazione delle risposte; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di assoluta incomprensibilità del quesito o di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata come corretta.
- Un quesito a risposta multipla è legittimo soltanto se formulato in modo chiaro e non ambiguo e se contempla un’unica risposta indubitabilmente esatta; l’Amministrazione non può imporre al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando il quesito richiede la comprensione di un brano, la correttezza della risposta deve essere valutata sulla base delle informazioni contenute nel testo e delle alternative proposte, senza attribuire al candidato l’obbligo di applicare conoscenze ulteriori non richieste dalla lex specialis.
- La risposta a un quesito non è illegittima per il solo fatto di avere carattere condizionale o apparentemente tautologico, se, considerata nel contesto del brano e delle altre opzioni, costituisce l’unica conclusione logicamente compatibile con le informazioni fornite.
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