Regolamento (UE) 2017/1523
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1523 della Commissione, del 25 agosto 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Costa d'Amalfi (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Limone Costa d'Amalfi". La Commissione ha esaminato la domanda italiana, l'ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, ha adottato l'approvazione definitiva. Il testo non modifica direttamente il contenuto tecnico del disciplinare nel corpo del regolamento, ma ne rende efficace l'aggiornamento pubblicato. Si tratta di un atto di esecuzione immediatamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Limone Costa d'Amalfi"
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione protetta "Limone Costa d'Amalfi" iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda la modifica del relativo disciplinare proposta dall'Italia e approvata dalla Commissione a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Limone Costa d'Amalfi"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1523 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Limone Costa d'Amalfi", iscritta come indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle DOP/IGP e dà seguito alla domanda presentata dall'Italia.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda italiana di modifica del disciplinare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire eventuali opposizioni.
Mancanza di opposizioni e approvazione
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la modifica del disciplinare deve essere approvata ed è quindi adottato il regolamento di esecuzione in esame.
Effetti giuridici dell'atto
L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per la denominazione "Limone Costa d'Amalfi" (IGP). L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri.
Riferimenti normativi essenziali
L'atto richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare:
- articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica dell'approvazione;
- articolo 53, paragrafo 1, per l'esame della domanda di modifica;
- articolo 53, paragrafo 2, per la qualificazione della modifica come non minore;
- articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per la pubblicazione della domanda;
- articolo 51, per la fase delle opposizioni.
Dati temporali e pubblicazioni richiamate
- Adozione del regolamento: 25 agosto 2017.
- Pubblicazione della domanda di modifica: GU C 137 del 29 aprile 2017, pagina 4.
- Riferimento al disciplinare originario: regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Limone Costa d'Amalfi" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2.
Presupposti procedurali dell'approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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