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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1503

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 per chiarire e rafforzare il funzionamento di TACHOnet, il sistema di messaggeria usato per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente. Introduce definizioni su accesso diretto e indiretto, disciplina la partecipazione dei paesi terzi, le prove preliminari di connessione e la procedura per l'accesso indiretto. Interviene inoltre sui contenuti minimi dei messaggi XML, sulle performance del sistema, sulla gestione degli errori e sui tempi di conservazione dei dati personali.

Modifica le norme tecniche e procedurali per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet, disciplinando connessione diretta/indiretta, prove preliminari, contenuti dei messaggi e conservazione dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, previa approvazione della Commissione, anche ai paesi terzi che intendano connettere i propri registri elettronici a TACHOnet. Incide sulle autorità nazionali competenti e sui relativi registri elettronici delle carte del conducente, nonché sul sistema centrale TACHOnet e sui messaggi scambiati tra amministrazioni tramite la piattaforma Testa. Le disposizioni introdotte sulla connessione da parte di paesi terzi, sulle prove preliminari e sull'accesso indiretto si applicano dal 26 agosto 2017, mentre la modifica relativa alla nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet si applica dal 2 marzo 2018.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 su TACHOnet e registri delle carte del conducente

Il regolamento interviene sul quadro tecnico e procedurale che disciplina l'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle carte del conducente tramite TACHOnet, sistema previsto dal regolamento (UE) n. 165/2014 per il settore dei trasporti su strada. La Commissione motiva l'intervento con l'esigenza di chiarire la connessione diretta e indiretta, disciplinare l'accesso dei paesi terzi, definire meglio le prove preliminari, aggiornare i messaggi XML e precisare la gestione dei dati personali.

Ambito soggettivo e funzionale

Le disposizioni riguardano gli Stati membri che gestiscono registri elettronici nazionali delle carte del conducente e, con approvazione della Commissione, anche i paesi terzi che vogliano collegarsi a TACHOnet. Il regolamento si applica al sistema di messaggeria TACHOnet, alla piattaforma Testa e ai flussi di dati tra autorità nazionali competenti, con impatto sia sulle connessioni dirette sia su quelle indirette tramite uno Stato membro già collegato.

Definizioni introdotte

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 viene integrato con tre definizioni chiave:

  • Testa, quale piattaforma di interconnessione telematica per lo scambio sicuro di informazioni tra pubbliche amministrazioni dell'Unione;
  • accesso diretto a TACHOnet, mediante il Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;
  • accesso indiretto a TACHOnet, mediante il Testa gestito da uno Stato membro diverso da quello che ospita il registro.

Connessione dei paesi terzi

Il nuovo articolo 3 bis prevede che i paesi terzi possano connettere i propri registri elettronici a TACHOnet solo previa approvazione della Commissione e solo se rispettano tutte le disposizioni del regolamento. La scelta risponde all'esigenza di assicurare uniformità di trattamento tra Stati membri e paesi terzi nell'uso del sistema.

Prove preliminari e controllo della Commissione

Il nuovo articolo 3 ter subordina la connessione dei registri al superamento di prove di connessione, integrazione ed efficienza, da svolgersi secondo le istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione. Se le prove hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova; la ripresa è possibile solo dopo che l'autorità nazionale competente abbia comunicato l'avvenuta correzione dei problemi tecnici. La durata complessiva delle prove non può superare sei mesi.

Accesso indiretto a TACHOnet

L'articolo 5 bis disciplina in modo puntuale la procedura per ottenere l'accesso indiretto. L'autorità nazionale richiedente deve trasmettere alla Commissione:

  • una lettera firmata con la richiesta di avvio delle prove per l'accesso indiretto;
  • la domanda redatta secondo il modello dell'allegato IX;
  • il contratto bilaterale con l'autorità nazionale che fornisce l'accesso tramite la propria connessione Testa. Entro due mesi dalla consegna della documentazione, la Commissione chiede le informazioni tecniche necessarie per avviare le prove preliminari di cui all'articolo 3 ter. L'accesso indiretto non può essere concesso finché tali adempimenti non risultino completati.

Messaggi XML, contenuti minimi e flussi operativi

L'allegato III viene riscritto in parte per precisare i requisiti minimi dei messaggi XML. Tra gli elementi comuni obbligatori figurano versione, identificatore di prova, identificatore tecnico, identificatore del flusso di lavoro, data/ora di invio, timeout, mittente e destinatario. Sono inoltre dettagliati i contenuti minimi delle principali richieste e risposte TACHOnet, tra cui:

  • Check Issued Cards Request/Response;
  • Check Card Status Request/Response;
  • Modify Card Status Request/Acknowledgement/Response;
  • Issued Card Driving Licence Request/Response. Le specifiche chiariscono quali dati siano obbligatori o facoltativi, e come debbano essere gestiti i riferimenti ai conducenti, alle carte, alle patenti e alle officine.

Prestazioni del sistema e gestione degli errori

L'allegato VI stabilisce nuovi standard operativi. I sistemi nazionali devono:

  • rispondere ad almeno il 98 % delle richieste ricevute in un mese di calendario;
  • supportare una frequenza di 6 messaggi al secondo;
  • fornire le risposte CIC, CCS, ICDL e le conferme MCS entro 10 secondi;
  • rispettare un timeout globale della richiesta non superiore a 20 secondi;
  • inviare le risposte MCS entro 10 giorni di calendario. È inoltre vietato superare la frequenza di 2 richieste al secondo verso il sistema centrale. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a problemi tecnici quali interruzione del collegamento, mancata risposta, risposte tardive, messaggi non richiesti e messaggi non validi. La procedura di escalation deve essere descritta alla Commissione se questa lo richiede.

Conservazione dei dati e protezione dei dati personali

L'allegato I e l'allegato VII sono modificati per limitare la conservazione dei dati personali. Il sistema centrale conserva per un massimo di sei mesi i dati diversi da quelli relativi ad accessi, statistiche e routing. Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di sei mesi dal termine dell'operazione connessa. Le informazioni statistiche e di routing anonimizzate possono invece essere conservate a tempo indeterminato. Viene inoltre precisato che l'allegato VII riguarda dati raccolti dal sistema centrale, non dagli Stati membri.

Procedure amministrative tra Stati membri

L'allegato VIII aggiorna le procedure di controllo e verifica. Se il richiedente una carta del conducente è titolare di una patente rilasciata nello stesso Stato membro di domanda, l'autorità deve verificare la presenza di eventuali notifiche ICDL nel proprio registro, cercando prima per numero di patente e poi tramite chiavi NYSIIS e data di nascita. Se la notifica esiste, occorre inviare una richiesta CIC mirata o una ricerca CCS allo Stato membro che ha inviato la notifica. Gli Stati membri possono scegliere di non memorizzare le notifiche ICDL ricevute; in tal caso devono svolgere una ricerca generale CIC per ogni domanda. Per la verifica della carta o per la sostituzione, sono precisate le modalità di utilizzo delle richieste CCS/CIC e della notifica MCS.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la modifica relativa all'accesso indiretto e alle connessioni di paesi terzi si applica dal 2 marzo 2018, in coerenza con la nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni su Testa, accesso diretto e accesso indiretto a TACHOnet

Vengono inserite nell'articolo 2 le definizioni del sistema Testa, della connessione diretta a TACHOnet tramite il Testa dello Stato membro che ospita il registro, e della connessione indiretta tramite il Testa di uno Stato membro diverso da quello che ospita il registro.

Connessione dei paesi terzi a TACHOnet

È introdotto l'articolo 3 bis: i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet solo previa approvazione della Commissione e a condizione di rispettare le disposizioni del regolamento.

Prove preliminari di connessione

L'articolo 3 ter stabilisce che la connessione, diretta o indiretta, è possibile solo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione ed efficienza secondo le istruzioni e sotto la supervisione della Commissione. In caso di esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente le prove, che riprendono dopo gli interventi tecnici nazionali. La durata massima delle prove è di sei mesi.

Procedura per l'accesso indiretto a TACHOnet

Il nuovo articolo 5 bis richiede, per l'accesso indiretto, la trasmissione alla Commissione di una lettera di richiesta, del modulo dell'allegato IX e del contratto bilaterale tra l'autorità richiedente e quella che fornisce l'accesso. Entro due mesi la Commissione chiede le informazioni tecniche necessarie per avviare le prove preliminari; l'accesso indiretto non è concesso finché tali condizioni non siano soddisfatte.

Modifiche agli allegati tecnici e ai messaggi XML

Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/68 sono aggiornati. Tra le modifiche principali: tutti i messaggi TACHOnet devono passare dal sistema centrale; sono precisati i dati minimi dei messaggi XML; sono aggiornati i contenuti delle richieste e risposte relative a verifica carte, stato carta, modifica dello stato della carta e rilascio carta sulla base della patente.

Tempi di risposta, prestazioni e gestione degli errori

I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste mensili e sostenere una frequenza di 6 messaggi al secondo. Le risposte CIC, CCS, ICDL e le conferme MCS devono essere fornite entro 10 secondi, con timeout globale non superiore a 20 secondi. Le risposte MCS devono essere inviate entro 10 giorni di calendario. È disciplinata la gestione di interruzioni, mancata risposta, risposte tardive, messaggi non richiesti e messaggi non validi; la procedura di escalation deve essere descritta alla Commissione se richiesta.

Conservazione dei dati personali e dati statistici

Il sistema centrale conserva per massimo sei mesi i dati diversi da quelli relativi ad accessi, statistiche e routing. Nei registri i dati personali non possono essere conservati oltre sei mesi dal termine dell'operazione; le informazioni statistiche e di routing anonimizzate possono essere conservate indefinitamente.

Aggiornamenti alle procedure operative tra Stati membri

Sono aggiornate le regole su verifica delle carte rilasciate, controllo delle notifiche ICDL, ricerche CIC/CCS, utilizzo del campo 'valid for driving' e procedura MCS per la sostituzione della carta del conducente. È precisato che gli Stati membri possono scegliere di non memorizzare le notifiche ICDL, ma in tal caso devono effettuare una ricerca generale CIC per ogni domanda.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, paragrafo 4, si applica dal 2 marzo 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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