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Sentenza

Sentenza n. 2793/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Dell’intimazione di pagamento del Comune di Mondragone Area III Responsabile -OMISSIS-, Registro Ufficiale -OMISSIS- del 06/03/24 notificato alla ricorrente in data 09/03/2024 e per la disapplicazione della Determina n. -OMISSIS- del 12/11/2020 del Comune di Mondragone.

Giustizia amministrativa202501615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento per € 24.398,83, relativa al recupero delle spese di abbattimento di un immobile abusivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento sostenendo che la pretesa creditoria fosse priva di fondamento, poiché l’immobile abusivo non era stato demolito e risultava ancora presente sul terreno, sebbene in stato di abbandono e degrado. L’intimazione era stata emessa come recupero delle spese sostenute dal Comune per l’esecuzione in danno dell’ordinanza di demolizione. È stata inoltre chiesta la disapplicazione della determina comunale presupposta. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione di pagamento. Richiamando l’art. 31 d.P.R. 380/2001, ha ritenuto che il Comune possa porre a carico dei responsabili dell’abuso le spese dell’abbattimento soltanto dopo che la demolizione sia stata materialmente eseguita. Le fotografie prodotte dimostravano invece che il rustico dell’immobile era ancora presente sul fondo; tale circostanza non è stata smentita dall’amministrazione, rimasta contumace. In assenza dell’attività di demolizione in danno, l’ingiunzione di pagamento, diretta al recupero di spese asseritamente sostenute, era priva di causa e quindi illegittima. È stata definitivamente confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 per spese processuali in favore dell’Erario, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune può procedere all’abbattimento con spese a carico dei responsabili dell’abuso, ma la norma suppone che per esecutare i responsabili l’abbattimento sia prima materialmente eseguito

    Il recupero nei confronti del responsabile dell’abuso delle spese di demolizione presuppone l’effettiva esecuzione materiale della demolizione in danno; in mancanza, l’intimazione di pagamento è priva di causa e illegittima.

Massime di principio

  • L’amministrazione può ingiungere al responsabile dell’abuso il pagamento delle spese di demolizione soltanto dopo l’effettiva esecuzione materiale della demolizione in danno prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • Un’intimazione di pagamento emessa per recuperare spese di abbattimento è illegittima quando il manufatto abusivo risulta ancora esistente e non è dimostrata l’esecuzione dell’attività demolitoria.
  • La prova dell’effettivo sostenimento delle spese di demolizione costituisce presupposto della pretesa pubblica di rivalsa nei confronti del responsabile dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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