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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46214/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (anche per travisamento della prova). La difesa sosteneva che la condotta fosse da qualificare come violenza privata o danneggiamento (o, alternativamente, insolvenza fraudolenta), non estorsione: l'ubriachezza dell'imputato avrebbe determinato una reazione scomposta non diretta a costringere la vittima a omettere il pagamento; il mancato pagamento sarebbe un semplice atto passivo della vittima e non una "omissione" costrittiva finalizzata a procurare un ingiusto profitto, e quindi non ricorrerebbe l'elemento tipico dell'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo e logicamente coerente l'accertamento di merito secondo cui l'imputato, dopo aver rifiutato di pagare la consumazione, ha dato in escandescenza: ha insultato e sputato sul gestore, ha aggredito la vittima afferrandola per il collo, l'ha minacciata di morte (andare a prendere una pistola), e ha scagliato un tavolino contro la vetrina frantumandola. Tali atti sono stati ritenuti diretti a costringere il gestore a rinunciare alla pretesa del prezzo, procurandosi così l'ingiusto profitto costituito dal corrispettivo non incassato. La Corte ha affermato che l'ubriachezza non esclude né diminuisce l'imputabilità in assenza di patologia cronica documentata (art. 92 c.p.). Confermata quindi la qualificazione come estorsione (art. 629 c.p.), il rigetto del motivo difensivo e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 629 (estorsione)

    La norma punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La Corte l'ha interpretata nel senso che la violenza/minaccia diretta a far omettere il pagamento del prezzo integra l'estorsione: il profitto è la somma non incassata e la rinuncia al pagamento è l'omissione costrittiva rilevante.

  • Codice penale, art. 92 (ubriachezza)

    L'ubriachezza non esclude né diminuisce l'imputabilità salvo che ricorra una specifica affezione cronica o patologia documentata: la Corte ha ritenuto irrilevante l'alterazione alcolica del ricorrente in assenza di evidenze mediche di affezione cronica.

  • Giurisprudenza di legittimità (sez. 2, sent. n. 9024 del 05/11/2013, Lauria, Rv. 259065)

    Precedente che considera estorsione la condotta di chi usa violenza o minaccia per ottenere consumazioni non pagate in bar: il profitto (anche esiguo) e il danno alla vittima configurano l'estorsione.

  • Giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155)

    Principio sul vizio di travisamento della prova: la censura è ammissibile in cassazione quando vi sia la cosiddetta "doppia conforme" o un travisamento macroscopico delle risultanze; la Corte ha ritenuto che tale situazione non ricorresse nel caso concreto.

Massime di principio

  • La condotta di chi, con violenza o minaccia, induce un esercente a rinunciare a pretendere il pagamento di una consumazione integra il reato di estorsione: il profitto è rappresentato dalla somma non incassata e la rinuncia al pagamento costituisce l'omissione costrittiva rilevante.
  • Non è decisivo che la costrizione avvenga al momento della somministrazione o successivamente alla richiesta del prezzo: sia il "facere" (ottenere la somministrazione gratuita) sia l'"omittere" (far rinunciare al corrispettivo) possono configurare estorsione se conseguite mediante violenza o minaccia.
  • L'ubriachezza, di per sé, non esclude né attenua l'imputabilità salvo prova di una condizione patologica cronica collegabile alla incapacità di intendere o di volere.
  • Per ottenere l'annullamento in cassazione per travisamento probatorio occorre dimostrare una 'doppia conforme' o un errore macroscopico nella valutazione delle prove; le valutazioni di merito sono quindi difficilmente rivedibili.
  • La differenziazione tra estorsione, violenza privata e danneggiamento dipende dagli elementi intenzionali e dall'esistenza di un ingiusto profitto e di una costrizione diretta a impedire o ottenere un comportamento della vittima; la qualificazione giuridica si basa sul complesso probatorio e sulla finalità dell'azione.

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