Cassazione Civile, Ordinanza n. 09092/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla levata del protesto di un assegno impagato emesso da una società, ma protestato a nome dell'amministratore unico anziché della società titolare del conto corrente. Il soggetto indicato nel protesto ha convenuto in giudizio la banca chiedendo il risarcimento dei danni per l'illegittima elevazione del protesto, sostenendo che la banca, soggetto professionalmente qualificato, avrebbe dovuto fornire al pubblico ufficiale indicazioni corrette sul destinatario del protesto e che, comunque, la disciplina di settore e i doveri di correttezza e buona fede imponevano alla banca di evitare l'errore nell'identificazione del traente. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che l'errore decisivo fosse imputabile in via esclusiva al pubblico ufficiale che aveva redatto il protesto. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 del medesimo decreto, nonché degli artt. 1175, 1366, 1374 e 1375 c.c., censurando la conclusione della Corte d'appello e sostenendo che la banca avesse un ruolo determinante nella richiesta di protesto e nell'identificazione del soggetto protestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del giudizio di merito sull'efficienza causale della condotta della banca rispetto all'erronea levata del protesto. La Corte ha richiamato il principio per cui la verifica del nesso causale tra fatto ed evento, quando attiene alla ricostruzione della dinamica causale, è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato. Ha condiviso l'impostazione dei giudici di merito secondo cui l'errore del pubblico ufficiale nella compilazione del protesto aveva efficacia causale esclusiva e assorbente, mentre l'eventuale erronea indicazione fornita dalla banca costituiva mero antecedente neutralizzato sul piano causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto sull'efficienza causale della condotta della parte convenuta.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il sindacato di legittimità sul giudizio di fatto relativo al nesso causale è oggi confinato nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
artt. 62 e 63 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
Sono richiamati come norme di settore sulla levata del protesto dell'assegno e sulla richiesta rivolta al pubblico ufficiale.
artt. 61-65 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
La Corte li richiama per descrivere le attività che compongono la formalità del protesto, atto riferibile esclusivamente al pubblico ufficiale che lo redige.
art. 1 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
È richiamato dal ricorrente come parte della disciplina dell'assegno bancario.
artt. 1175, 1366, 1374 e 1375 c.c.
Sono invocati dal ricorrente a sostegno dei doveri di correttezza, buona fede e integrazione del contenuto del rapporto, ma la Corte non ne sviluppa una specifica applicazione autonoma.
L. n. 89 del 1913, art. 47
È citato nel precedente richiamato dalla Corte per affermare la diligenza professionale dovuta dal pubblico ufficiale nella compilazione dell'atto di protesto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, tende in realtà a contestare l'accertamento del nesso causale compiuto dal giudice di merito è inammissibile, salvo il limitato vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5.
- Nella levata del protesto dell'assegno, l'atto è riferibile al pubblico ufficiale che lo compila ed è a lui imputabile, in via principale, l'obbligo di vigilare sulla corretta identificazione del soggetto protestato.
- L'eventuale errore o incompletezza delle informazioni fornite dalla banca può rilevare solo se abbia inciso causalmente sull'illegittima levata del protesto; tuttavia tale condotta può essere neutralizzata quando l'errore decisivo e prossimo all'evento sia ascrivibile alla negligenza del pubblico ufficiale.
- Quando il giudice di merito accerta che l'errore del pubblico ufficiale ha efficacia causale esclusiva e assorbente, la responsabilità della banca per il protesto illegittimo non può essere affermata sulla base di una diversa valutazione dell'efficienza causale delle condotte.
- La corretta individuazione dei soggetti potenzialmente responsabili del danno da protesto illegittimo richiede di distinguere tra errore nella segnalazione della provvista e errore nell'identificazione del traente, trattandosi di profili causali differenti.
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