Sentenza n. 136/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento dell’informazione interdittiva ex art. 91 del d. lgs. n. 159/2011 della Prefettura di Messina del 21 maggio 2025, prot. n. -OMISSIS-, ivi compresi i pareri resi dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Messina del 29 maggio 2024 e successivi, di estremi ignoti, ivi menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Messina ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva deducendo, anzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata considerazione di fatti sopravvenuti, tra cui il pignoramento giudiziale delle quote di una società collegata, che avrebbe escluso la persistente disponibilità della stessa da parte del padre degli attuali soci. Ha inoltre sostenuto che il quadro residuo si fondasse essenzialmente sul rapporto di parentela, privo di autonoma rilevanza, e su rapporti negoziali non significativi. Con un secondo motivo ha contestato la violazione del contraddittorio e del diritto di accesso, l'utilizzo di precedenti penali risalenti e non riconducibili a reati di stampo mafioso, nonché la ricostruzione secondo cui un soggetto controindicato avrebbe esercitato il ruolo di dominus occulto dell'impresa mediante intestazioni fittizie a prestanome. La società ha richiamato, in senso contrario, un'ordinanza penale di dissequestro, una consulenza tecnica contabile e l'assenza di prova dell'apporto finanziario o della consapevolezza della famiglia circa la presunta mafiosità del soggetto. Ha infine dedotto che i rapporti contestati avrebbero avuto carattere meramente occasionale e che, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi la prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'interdittiva non si fondava soltanto sui rapporti tra il padre dei soci e una società collegata, ma soprattutto sulle cointeressenze con un soggetto gravemente controindicato, sospettato di contiguità mafiosa, e sull'occultamento della sua effettiva gestione della società mediante intestazioni fittizie. Il successivo pignoramento delle quote non incideva sui fatti pregressi posti a fondamento della prognosi, né escludeva il rischio attuale, potendo anche circostanze del passato recente concorrere alla valutazione del pericolo di infiltrazione. Per la sostanziale irrilevanza della sopravvenienza, non era necessaria la rinnovazione del contraddittorio. Il giudice ha inoltre escluso che la valutazione prefettizia si fondasse sul solo rapporto di parentela, valorizzando il complesso di rapporti societari, patrimoniali e gestionali, compresi il contratto preliminare di trasferimento dell'immobile e il contratto di comodato, quali elementi di cointeressenza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell'accesso e della partecipazione, rilevando che la sentenza richiamata nell'interdittiva era liberamente accessibile sul sito della giustizia amministrativa e che, comunque, la Prefettura aveva riscontrato l'istanza di accesso entro trenta giorni. I precedenti fiscali e quello per usura, pur risalenti, non dovevano essere valutati isolatamente, ma coordinati con gli ulteriori elementi del quadro indiziario; essi rientravano tra i reati-spia richiamati dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011. Il giudice ha ritenuto significativi anche l'imputazione per trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità mafiosa, gli avvicendamenti nella titolarità delle quote e nelle cariche societarie, il rinvenimento di documentazione attestante la gestione dell'impresa da parte del soggetto controindicato e le indicazioni sulla sua influenza nella gestione del pontile. Le valutazioni penali cautelari e il dissequestro non erano decisivi, poiché prevenzione penale e prevenzione amministrativa perseguono finalità diverse e richiedono standard probatori differenti. L'interdittiva è fondata su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, e non richiede la prova piena del fatto o della responsabilità penale. È stato quindi escluso il difetto di motivazione e di istruttoria. Quanto al terzo motivo, i rapporti non sono stati ritenuti occasionali, bensì numerosi, coordinati e significativi; pertanto non ricorrevano i presupposti per la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti. L'istanza di accesso incidentale era stata dichiarata non luogo a procedere a seguito della trasmissione della documentazione.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione interdittiva antimafia impugnata; la misura può essere adottata sulla base di un quadro indiziario idoneo a fondare una prognosi di rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Ricompresa dal giudice tra le disposizioni sui reati-spia; i reati fiscali e l'usura possono concorrere, insieme agli altri elementi, alla valutazione complessiva del rischio di permeabilità mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa per ipotesi di agevolazione occasionale; non trova applicazione quando il quadro indiziario evidenzia rapporti numerosi, coordinati e non episodici.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina l'istanza di accesso proposta nel giudizio; nel caso concreto la relativa fase è stata definita con non luogo a procedere dopo il rilascio della documentazione richiesta.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria di parte depositata prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- L'informazione interdittiva antimafia può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, anche non penalmente rilevanti e non tutti strettamente attuali, purché complessivamente idonei a rendere plausibile, secondo il criterio del più probabile che non, il rischio attuale di infiltrazione o condizionamento mafioso dell'impresa.
- Le vicende proprietarie o societarie sopravvenute non escludono automaticamente il rischio di infiltrazione quando gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva riguardano una situazione pregressa, anche recente, che continua a concorrere alla ricostruzione del quadro complessivo di rischio dell'impresa.
- Il rapporto di parentela, isolatamente considerato, non è sufficiente a fondare un'interdittiva; esso può tuttavia assumere rilievo quando è accompagnato da concreti elementi di cointeressenza patrimoniale, societaria o gestionale, valutati unitariamente.
- La prevenzione amministrativa antimafia opera secondo uno standard probatorio e una finalità diversi dalla prevenzione penale: il dissequestro o l'assenza di una prova penale piena non impediscono di valorizzare gli stessi fatti nell'ambito della prognosi amministrativa di rischio.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di prevenzione.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione occasionale; quando gli elementi indicano rapporti molteplici, coordinati e non episodici con ambienti criminali, l'amministrazione non è tenuta a preferire l'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 all'interdittiva.
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