Sentenza del 18/02/2015 n. 3205 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Detraibilità del tributo assolto per un'operazione passiva isolata - Inerenza all'impresa - Onere probatorio a carico del contribuente - Previsione statutaria - Valore meramente indiziario - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato il credito IVA indicato nella dichiarazione relativa al 2001, contestandone l'esistenza, la detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto di un'area edificabile e la presunta cessione del credito già nel 2001. La contribuente sosteneva che l'acquisto fosse strumentale alla successiva realizzazione e locazione di immobili, attività prevista dallo statuto, e che il condono tombale impedisse all'Ufficio di contestare il credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non dimostrata l'inerenza dell'acquisto immobiliare all'effettiva attività d'impresa: la semplice previsione statutaria della locazione immobiliare ha valore solo indiziario e non prova, da sola, l'intento imprenditoriale. La società non aveva dimostrato operazioni imponibili successive né una concreta attività immobiliare destinata a produrre lucro; inoltre, gli alloggi erano stati ultimati sei anni dopo l'acquisto dell'area. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili, anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il condono non impediva all'Amministrazione di contestare l'inesistenza di un credito IVA. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 12.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
Ai fini della detrazione dell'IVA, l'operazione passiva deve essere inerente all'attività d'impresa.
La detrazione richiede che l'acquisto sia collegato a un'attività economica effettiva o concretamente programmata e potenzialmente lucrativa. Un'operazione isolata e non diretta al mercato non è sufficiente, mentre la previsione statutaria ha soltanto valore indiziario.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 17
La detrazione dell'IVA relativa ad acquisti destinati all'impresa dipende dall'intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare il bene o servizio per fini aziendali.
L'intenzione imprenditoriale può giustificare la detrazione anche prima del compimento di operazioni attive, ma deve essere provata mediante elementi obiettivi e concreti.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di dimostrare l'inerenza dell'acquisto e l'effettiva destinazione imprenditoriale grava sul contribuente che pretende la detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Disciplina l'eccedenza IVA detraibile e le relative modalità di detrazione o rimborso.
Il diritto al rimborso o all'utilizzo dell'eccedenza presuppone l'esistenza e la spettanza del credito, che l'Amministrazione può contestare.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Disciplina la motivazione dell'avviso di accertamento.
La contestazione della motivazione dell'avviso richiede, in Cassazione, la trascrizione dei passaggi rilevanti dell'atto, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.
Il condono incide sui debiti fiscali, ma non rende intangibili i crediti esposti dal contribuente: l'Ufficio può verificarne e contestarne l'esistenza.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Corte di esaminare la censura.
Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso gli atti e i passaggi essenziali su cui si fondano le doglianze; la loro omissione può determinare l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e non può decidere oltre i limiti di essa.
La denuncia di ultrapetizione o omessa pronuncia deve indicare puntualmente la domanda o eccezione proposta e non esaminata; il semplice mancato esame di argomenti non è sufficiente.
Massime di principio
- La detrazione IVA su un acquisto preparatorio è possibile anche prima delle operazioni attive, ma il contribuente deve dimostrare con elementi oggettivi il collegamento con un'attività economica reale e potenzialmente lucrativa.
- La presenza dell'attività nello statuto o nell'oggetto sociale non prova, da sola, che il bene acquistato sia inerente all'impresa: occorrono atti concreti, quali autorizzazioni, progettazione, finanziamenti, lavori, contratti, pubblicità o successive operazioni imponibili.
- Un lungo intervallo tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, unito all'assenza di operazioni imponibili, può costituire un forte indizio contro la detraibilità dell'IVA.
- Il contribuente che richiede una detrazione o un rimborso deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare l'inerenza e l'intento imprenditoriale; il mero possesso formale della fattura non è sufficiente.
- Un condono fiscale non convalida automaticamente i crediti IVA dichiarati: l'Amministrazione può ancora accertare che il credito sia inesistente o non spettante.
- In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei fatti o la motivazione dell'avviso: occorre riportare gli atti e indicare con precisione il vizio denunciato, rispettando il principio di autosufficienza.
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