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Sentenza

Sentenza n. 1679/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.01.2024.

Giustizia amministrativa202600461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 gennaio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 luglio 2024, e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del giudicato. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata è passata in giudicato e che il Ministero è rimasto inadempiente. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per le spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Il giudice esercita i poteri in sede di ottemperanza ordinando all'Amministrazione inadempiente di eseguire le statuizioni del giudicato, al netto di quanto eventualmente già pagato, comprese le spese liquidate nel giudizio.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato e della perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inadempimento, fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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