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Ordinanza

Ordinanza n. 1262/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della disposizione dirigenziale del Comune di Acerra, comunicata con PEC del 24 settembre 2024, recante il diniego definitivo dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti da ubicare nel territorio comunale su suolo prospiciente la SS (strada statale) 162; b) della nota dirigenziale del Comune di Acerra prot. n. 65126 del 31 luglio 2024, con cui, a riscontro delle osservazioni formulate dal ricorrente, si esprimeva parere negativo al rilascio dell’autorizzazione confermando i motivi ostativi comunicati con nota dirigenziale prot. n. 59269 del 17 maggio 2022; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202406325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, unitamente al precedente parere negativo e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un impianto di distribuzione carburanti progettato su suolo prospiciente la strada statale 162. La controversia richiede l’accertamento delle caratteristiche topografiche dell’ubicazione dell’impianto, delle modalità di accesso e deflusso veicolare e della possibile necessità, in uscita, di immettersi contromano nella carreggiata. È inoltre controversa l’assimilabilità dell’impianto agli impianti ubicati sulla cuspide di biforcazioni di strade pubbliche, con accessi su più strade pubbliche, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), punto 1), del regolamento regionale n. 1 del 20 gennaio 2012. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di ricorso nel dettaglio né la posizione difensiva del Comune nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Preso atto che il verificatore, funzionario tecnico delegato dalla Città Metropolitana di Napoli, era stato formalmente incaricato soltanto alla fine di dicembre 2025 e non poteva rispettare le scansioni temporali originariamente fissate, ha concesso una proroga di 60 giorni per l’espletamento della verificazione. Restano fermi gli ulteriori termini già stabiliti per la trasmissione della bozza di relazione, la presentazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva. Poiché la verificazione non sarebbe stata compatibile con l’udienza pubblica del 6 maggio 2026 e con il rispetto dei termini a difesa, la trattazione è stata differita all’udienza pubblica del 22 luglio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità del diniego o sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre e disciplinare la verificazione tecnica necessaria all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone il rispetto dei termini processuali a difesa nel fissare la nuova udienza pubblica successiva al completamento della verificazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissata l’udienza di trattazione del merito della causa

    Richiamato quale fondamento della precedente fissazione dell’udienza di merito dopo la fase cautelare.

  • art. 25, comma 1, lett. b), punto 1), regolamento regionale n. 1 del 20 gennaio 2012

    impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche

    È la disposizione regolamentare oggetto del quesito tecnico rivolto al verificatore, ai fini della qualificazione dell’ubicazione dell’impianto; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici specifici sulle caratteristiche fisiche, topografiche o funzionali di un’opera, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., formulando quesiti puntuali al soggetto verificatore.
  • La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando sia giustificata dalla tardiva formalizzazione dell’incarico e dalla necessità di completare gli accertamenti tecnici indispensabili alla migliore soluzione della controversia.
  • La fissazione dell’udienza di merito deve essere differita quando il completamento della verificazione e i relativi termini per osservazioni e deposito della relazione non consentano di rispettare i termini a difesa previsti dall’art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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