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Sentenza

Sentenza n. 2750/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2846/2025 del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il lavoratore ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che, nonostante la notificazione in forma esecutiva via PEC il 17 dicembre 2025 e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina, non aveva ricevuto né il risarcimento né le spese legali liquidate. Ha chiesto di dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni di eseguire il giudicato, di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili e, in caso di persistente inerzia, di nominare un commissario ad acta. Le Amministrazioni hanno depositato documentazione relativa agli adempimenti intrapresi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ritenuto che la documentazione prodotta attestasse soltanto attività preliminari, non l’effettivo pagamento, e che non sussistessero giustificazioni dell’inadempimento. Ha ordinato alle Amministrazioni di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua anteriore notificazione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere generale del Dipartimento bilancio e Tesoro della Regione Siciliana, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dall’insediamento per provvedere, su istanza della parte interessata. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con cui l’Assessorato convenuto è stato condannato al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

    La norma costituisce il riferimento processuale per l’azione di ottemperanza, accolta dal TAR con ordine di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La procedura risulta, dunque, ritualmente incardinata ed è altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art.14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione deve essere decorso prima che la procedura di ottemperanza possa procedere; nel caso concreto il TAR ha accertato che tale termine era trascorso.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, una volta accertati la notificazione in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della pronuncia, l’azione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione.
  • Il compimento di sole attività preliminari al pagamento non integra esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; in assenza dell’effettivo adempimento e di motivi giustificativi dell’inadempienza, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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