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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8069/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti erano proprietari di 15 unità immobiliari situate nella microzona 1, Centro Storico. Nell’ambito della revisione generale delle microzone e delle tariffe di estimo prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’Agenzia aveva disposto il riclassamento degli immobili e l’aumento delle rendite catastali. La CTP di Roma, con sentenza n. 23478/2014, aveva respinto il ricorso dei contribuenti; la CTR di Roma, con sentenza n. 1061/2016 depositata il 25 febbraio 2016, aveva rigettato l’appello, ritenendo che l’avviso desse conto della qualità urbana e ambientale della zona e delle caratteristiche edilizie degli immobili. In Cassazione i contribuenti hanno proposto sei motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost.; 2) deduzione di un giudicato favorevole formatosi su un diverso avviso riguardante un’altra unità immobiliare dello stesso stabile; 3) erronea applicazione dei commi 335 e 336, perché le rendite sarebbero già state aggiornate su iniziativa dei proprietari negli anni 2005 e 2006; 4) violazione del comma 335 e dell’art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949, per mancato confronto con le unità tipo e attribuzione indiscriminata di classi superiori; 5) violazione del comma 335, della L. n. 662/1996 e degli artt. 23 e 53 Cost., sostenendo che la revisione di massa dovesse rispettare le regole generali di revisione del classamento; 6) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 per insufficiente motivazione degli avvisi.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo: la mancata produzione della decisione invocata come giudicato impediva di verificarne la portata e la pertinenza. Ha accolto il sesto motivo, ritenendo radicalmente insufficiente la motivazione degli avvisi emessi ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. L’atto non indicava in modo preciso le fonti, i metodi e i criteri di rilevazione ed elaborazione dei valori medi di mercato e catastali della microzona e dell’insieme comunale, né spiegava come tali dati giustificassero l’aumento delle rendite delle singole unità. Le generiche affermazioni sulla posizione degli immobili e sul miglioramento del contesto urbano non permettevano al contribuente di controllare i presupposti della riclassificazione né la sua applicazione concreta. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

    Nella revisione per microzone, la motivazione non può limitarsi a esporre in forma generica lo scostamento tra valori di mercato e catastali: deve indicare le fonti, i metodi e i criteri utilizzati per determinare ed elaborare i dati rilevanti, nonché rendere comprensibile il loro collegamento con la riclassificazione.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    In definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario deve consentire al destinatario di verificare e contestare concretamente, in fatto e in diritto, i presupposti e i criteri della revisione catastale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Le considerazioni sopra esposte portano ad accogliere, con l’assorbimento dei rimanenti profili di censura, l’originario ricorso dei contribuenti, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).

    Quando la causa può essere definita sulla base degli accertamenti già compiuti e non occorrono ulteriori verifiche fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • La revisione del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 ha presupposti e finalità distinti dalle altre procedure di revisione catastale: la relativa causa giustificativa non può essere sostituita in giudizio con presupposti propri di procedure diverse.
  • Nella revisione per microzone, l’amministrazione deve anzitutto indicare e provare in modo chiaro, preciso e analitico i presupposti che rendono anomala la microzona, inclusi i dati e i criteri con cui sono stati rilevati ed elaborati i valori medi di mercato e catastali, le modalità di comparazione e i riferimenti temporali utilizzati.
  • Accertati i presupposti della revisione della microzona, l’amministrazione deve indicare e provare separatamente i parametri, i fattori e i criteri con cui il riallineamento generale viene tradotto nella nuova rendita della singola unità immobiliare, in modo da consentirne il controllo e la contestazione.
  • La revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 ha funzione perequativa e di riallineamento degli scostamenti tra valori medi di mercato e valori catastali delle microzone; non è diretta a correggere errori originari di stima della singola unità né ad aggiornare la rendita per migliorie edilizie individuali.
  • Non è sufficiente motivare il riclassamento con richiami generici alla posizione dell’immobile, alla qualità urbana o al miglioramento del contesto: l’atto deve esporre elementi concreti e il percorso che collega i dati della microzona all’aumento della rendita individuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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