Sentenza n. 13718/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 88/2025 pubbl. il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n 16/2024, mai impugnata, come da certificazione del 28.1.2026, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 22.9.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: - accertata la violazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato posto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE e disapplicata la normativa nazionale contrastante con essa, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee nell’a.s. 2019/2020; - per l'effetto, condanna le parti convenute MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 1.340,75 a titolo di Retribuzione professionale docenti (R.P.D.), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria condanna le parti convenute MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in solido tra loro, al versamento, in favore della parte convenuta INPS, dei contributi previdenziali correlati alla retribuzione di cui sopra; - respinge ogni altra domanda ed eccezione; - condanna le parti convenute MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta INPS; - compensa le spese di lite tra le parti convenute MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO e la parte convenuta INPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al giudicato civile che aveva condannato l'amministrazione al pagamento della Retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee nell'a.s. 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 88/2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione professionale docenti per incarichi a tempo determinato, condannando il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale al pagamento di euro 1.340,75, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali correlati. Nel corso del giudizio di ottemperanza il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non lasciava alcuna utilità residua a una pronuncia di merito sull'ottemperanza. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria e ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato fondato, poiché il credito era stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate, in ragione dell'esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso, e per la parte residua il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza satisfattiva rende inutilmente proseguibile il giudizio.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la sopravvenuta esecuzione ha eliminato l'interesse alla decisione di merito.
direttiva 1999/70/CE
La sentenza civile posta in esecuzione aveva accertato la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione professionale docenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, così da non lasciare alcuna utilità concreta a una pronuncia di merito.
- Quando la soddisfazione della pretesa interviene dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve effettuare, ai soli fini della regolazione delle spese, una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria.
- Se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, quantomeno secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva la compensazione parziale motivata dalle modalità dell'esecuzione.
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