Parere n. 607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Antonio De Leo contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.): 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257578/2022 del 22 novembre 2022 ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 12.180,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 29 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ingiunzione comunale al pagamento di euro 12.180,00 per occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché degli atti espropriativi, degli atti di trasferimento patrimoniale e delle disposizioni comunali sul canone unico.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento del Comune di Fiumicino prot. n. 257578/2022 del 22 novembre 2022, notificato il 17 dicembre 2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.180,00 per indennità e sanzioni relative all'occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di circa 29 mq dell'area catastalmente individuata al foglio 698, particella 334/p, ritenuta demaniale stradale. Sono stati inoltre impugnati gli atti della procedura espropriativa, l'atto notarile di cessione dell'area al Comune di Roma, gli atti di ricognizione e trasferimento del patrimonio immobiliare al Comune di Fiumicino, l'elenco comunale dei beni demaniali di tipo A e, per quanto occorrer possa, la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento comunale sul canone unico. I motivi riguardavano, tra l'altro, la giurisdizione, l'inefficacia del procedimento espropriativo, la natura demaniale dell'area, la legittimità del canone unico e del relativo regolamento, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione del Comune di Fiumicino, depositata il 30 maggio 2023, risultava rituale e tempestiva. Poiché l'opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L'esame dei motivi di merito e la domanda cautelare sono rimasti assorbiti. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L'opposizione proposta dal Comune di Fiumicino il 30 maggio 2023 è stata ritenuta rituale e tempestiva; di conseguenza, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione consente alla parte di opporsi al ricorso straordinario e di richiederne la trasposizione in sede giurisdizionale; un'opposizione rituale e tempestiva determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 13 l. n. 2359/1865
art. 12 l. n. 865/1971
artt. 822, 824, 826 e 829 cod. civ.
art. 1, commi 816-847, l. n. 160/2019
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
art. 7 l. n. 241/1990
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate al suo utilizzo; ciascuna parte può quindi esercitare il diritto di adire il giudice precostituito per legge mediante opposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l'esame dei motivi di merito e della domanda cautelare resta assorbito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Fiumicino, con intervento della Maccarese s.p.a. quale controinteressata. Il ricorrente aveva impugnato un’ingiunzione comunale di pagamento di euro 12.180,00 per indennità e sanzioni connesse all’occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di circa 29 mq di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale.
Atti impugnati e motivi dedotti
Oltre all’ingiunzione, il ricorso investiva gli atti della procedura espropriativa e della cessione dell’area al Comune di Roma, gli atti con cui il patrimonio immobiliare comunale era stato trasferito al Comune di Fiumicino, l’elenco comunale dei beni demaniali di tipo A e, per quanto occorrer possa, la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento sul canone unico.
I motivi riguardavano:
- la giurisdizione;
- l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo;
- la contestazione della natura demaniale dell’area e dei presupposti dell’ingiunzione;
- la violazione delle norme sul canone unico e l’illegittimità del relativo regolamento;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Opposizione dell’amministrazione
Il Comune di Fiumicino ha notificato e depositato, il 30 maggio 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale. Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria del 26 luglio 2023, ha dato atto dell’opposizione e ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’opposizione risultava rituale e tempestiva. Ha quindi applicato la disciplina della trasposizione, rilevando che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti.
A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496. L’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può ottenere l’accesso al giudice precostituito per legge.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita e non sono stati esaminati i motivi relativi alla giurisdizione, alla procedura espropriativa, alla demanialità dell’area, al canone unico e alla partecipazione procedimentale.
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