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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-86/25

Order of the President of the General Court of 4 April 2025. — Maurice Taylor v Council of the European Union. — Interim relief – Rectification of the contested acts – No need to adjudicate. — Case T-86/25 R

Giurisprudenza europea62025TO0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di sospensione dell’esecuzione presentata da Maurice Taylor contro atti restrittivi del Consiglio. La ragione è stata la pubblicazione di corrigenda che avevano eliminato il suo nome dagli atti contestati, facendo venire meno l’oggetto della misura cautelare richiesta. Le spese sono state riservate.

Misure cautelari relative a sanzioni UE: sopravvenuta perdita di oggetto dell’istanza di sospensione dopo la rettifica degli atti impugnati.

La questione giuridica

Se, a seguito della pubblicazione di corrigenda che hanno espunto il nome del ricorrente dagli atti contestati, permanga interesse a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti stessi.

Principio di diritto

Quando, dopo la proposizione di una domanda di misure provvisorie ex articoli 278 e 279 TFUE, la pubblicazione di corrigenda elimina il nominativo del richiedente dagli atti impugnati, la domanda diviene priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire, indipendentemente dalla sorte del ricorso principale. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione (PESC) 2024/3182
  • Regolamento (UE) 2024/3183
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione 2014/145/PESC

Misure cautelari relative a sanzioni UE: sopravvenuta perdita di oggetto dell’istanza di sospensione dopo la rettifica degli atti impugnati

Si tratta di un’ordinanza del Presidente del Tribunale resa nell’ambito di un procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE, relativo a misure restrittive dell’Unione adottate nel contesto del conflitto in Ucraina. Il ricorrente, Maurice Taylor, chiedeva la sospensione dell’efficacia di un atto PESC e del relativo regolamento di esecuzione, nella parte in cui lo riguardavano.

Parti e contesto processuale

Il procedimento opponeva Maurice Taylor al Consiglio dell’Unione europea. Parallelamente alla domanda cautelare, il ricorrente aveva proposto anche un ricorso principale di annullamento dinanzi al Tribunale, registrato come causa T‑86/25.

Fatti rilevanti

Il 16 dicembre 2024 il Consiglio aveva adottato la Decisione (PESC) 2024/3182 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3183, recanti misure restrittive in relazione ad azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il 7 febbraio 2025, tuttavia, il Consiglio ha pubblicato nell’Official Journal due corrigenda agli atti contestati, a seguito dei quali il nome del ricorrente non figurava più negli atti stessi.

Questione decisa

Il Presidente del Tribunale ha verificato se, nonostante la sopravvenuta rettifica degli atti, la domanda di provvedimenti provvisori conservasse un oggetto autonomo. Ha concluso che la cancellazione del nome del ricorrente rendeva l’istanza cautelare priva di oggetto, a prescindere dalla persistenza o meno dell’interesse a ricorrere nel procedimento principale.

Ragionamento del Tribunale

La motivazione è essenziale: poiché i corrigenda hanno eliminato ogni riferimento al ricorrente dagli atti impugnati, la sospensione dell’esecuzione non aveva più utilità pratica. In tale situazione, l’istanza cautelare è diventata priva di scopo e il giudice non era più chiamato a pronunciarsi sul merito della richiesta.

Dispositivo

Il Presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di misure provvisorie e ha riservato le spese, ai sensi dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La pubblicazione di corrigenda che espungano il nominativo del richiedente dagli atti contestati può far venir meno l’oggetto della domanda cautelare, imponendo al giudice di dichiarare che non vi è più luogo a statuire.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive ueprocedimento cautelareannullamento di atti uepolitica estera e di sicurezza comune

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