Cassazione Penale, Sentenza n. 23737/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) contestazione della riconosciuta "continuazione interna" e della configurazione di autonomo reato di tentata estorsione oltre all'estorsione consumata (violazione e falsa applicazione artt. 81, 56, 629 c.p.); sostiene che le minacce costituivano un'unica azione estorsiva senza interruzioni volontarie; 2) censura dell'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che non vi fu uso concreto del metodo mafioso né prospettazione di ritorsioni da parte di sodalizi; 3) deduzione di errata qualificazione come usura con l'aggravante dello stato di bisogno (art. 644, comma 5, n.3 c.p.), con la tesi che la vittima non fosse in stato di bisogno ma impegnata in speculazioni illecite e che lo stato di bisogno non sia stato provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile per violazione della catena devolutiva (la questione non era stata dedotta in appello); il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per aspecificità, essendo riprodotti senza confutare puntualmente le argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata. Sul merito la Corte ha richiamato la valutazione di merito già svolta dalla Corte d'appello (intercettazioni e minacce che giustificano l'aggravante del metodo mafioso e la qualificazione dei fatti) e il principio secondo cui lo stato di bisogno nella fattispecie di usura può essere desunto dalla sola entità degli interessi praticati. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato in relazione alla continuazione tra più reati; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata dedotta in appello, quindi non deducibile in cassazione
art. 56 c.p.
norma sulla continuazione; la sua applicazione è oggetto della censura ma la Corte ha escluso la possibilità di sindacarlo in cassazione per carenza della devoluzione
art. 629 c.p.
norma sull'estorsione; la Corte d'appello ha ritenuto configurati episodi estorsivi anche con tentata estorsione autonomamente valutata, decisione non sindacabile in cassazione per i motivi processuali indicati
art. 416-bis, comma 1 c.p.
aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base degli elementi probatori (intercettazioni, minacce, riferimenti a criminalità locale) e ha respinto la censura per aspecificità
art. 644, comma 5, n. 3 c.p.
art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen.
circostanza aggravante dell'usura per lo stato di bisogno della vittima; la Corte ha richiamato il principio secondo cui lo stato di bisogno può essere provato anche dalla sola misura degli interessi applicati
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma che regola l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi aspecifici: mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata conduce all'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato qui con condanna a euro 3.000
Massime di principio
- Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione: rispettare la catena devolutiva è essenziale per la ammissibilità del ricorso per cassazione
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse nella decisione impugnata; la ripetizione delle censure di merito senza confutare le argomentazioni del giudice di appello comporta inammissibilità per aspecificità
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta sulla base di elementi indiziari e intercettazioni che evidenzino riferimenti a organizzazioni criminali e modalità intimidatorie tipiche; le valutazioni di merito su tali elementi sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità
- Nelle ipotesi di usura lo stato di bisogno della vittima può essere desunto anche dalla sola entità degli interessi applicati se essa è tale da far ragionevolmente presumere che solo una persona in stato di bisogno avrebbe accettato quelle condizioni
- Gli appellanti/ricorrenti rischiano sanzioni economiche (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi dipendenti da colpa o da insufficienza nella formulazione dei motivi
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre e richiamare in appello e in cassazione argomentazioni e prove precise che contrastino punto per punto le motivazioni dei giudici di merito, non limitandosi a enunciazioni generiche
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