Sentenza n. 82/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a. del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 a firma dell’ing. Pasquale Gaudino, Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2224/25, che, <non rilevando inerzia da parte dell’amministrazione comunale allo stato attuale, […] non ritiene di dover attivare l’intervento sostitutivo>; b. della nota prot. 74752 del 15.05.2025 a firma dell’ing. Pasquale Gaudino; c. della nota comunale prot. 18619 del 13.05.2025, recante <riscontro alla nota-istanza prot. n. 22032/2024 con riguardo all’esercizio vigilanza e controllo sull’attività edilizia nel territorio comunale>, concludendo che <non si ritengono allo stato sussistenti illegittimità o violazioni urbanistico edilizio/paesaggistiche […] e quindi non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti repressivi/sanzionatori al riguardo da parte di quest’Ufficio, con la conseguenza che la Nota-istanza della S.V. prot. n. 22032/2024 non può essere accolta>; d. del rapporto tecnico prot. 18049 dell’08.05.2025 del Servizio Urbanistica; e. delle note comunali acquisite ai protocolli nn. 79169 del 23.05.2025 e 73918 del 13.05.2025 della Città Metropolitana di Napoli; f. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, propedeutico e conseguenziale; per la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato g. della nota comunale prot. 18619/25, del rapporto tecnico prot. 18049 dell’08.05.2025, delle note prot. 79169 del 23.05.2025 e prot. 73918 del 13.05.2025, del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 e della nota commissariale prot. 74752 del 15.05.2025, le cui conclusioni sono elusive dell’obbligo di provvedere sancito nella sentenza TAR n. 2224/25; nonché, previo accertamento del persistente inadempimento delle Amministrazioni soccombenti, per l’accertamento e la declaratoria h. dell’obbligo del Commissario ad acta di attivare l’intervento sostitutivo, con ordine di compiere ogni attività procedimentale e provvedimentale finalizzata all’espletamento dei poteri conferitigli con la sentenza TAR n. 2224/25; nonché (coi il reclamo depositato il 3/10/25) per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità per elusione: della <Relazione conclusiva> prot. 121978 del 04.09.2025, a firma dell’arch. Giusi D’Ambrosio, nominata Commissario ad acta con atto prot. 104754 del 15.07.2025, la quale, <non rilevando inerzia da parte dell’amministrazione comunale allo stato attuale, ritiene di non dover attivare l’intervento sostitutivo in carenza dei presupposti stabiliti>; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, propedeutico e conseguenziale, tra cui, per quanto ancora occorrere, la nota prot. 84525 del 05.06.2025; nonché, per la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato della nota comunale prot. 18619 del 13.05.25, del rapporto tecnico prot. 18049/25 dell’08.05.2025, delle note prot. 79169/25 e prot. 73918/25, del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 e della nota prot. 74752 del 15.05.2025, le cui conclusioni sono elusive dell’obbligo di provvedere sancito nella sentenza n. 2224/25, nonché, accertata la persistente inerzia e la condotta elusiva delle Amm.ni intimate, per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Commissario ad acta di attivare l’intervento sostitutivo e di insediarsi, con ordine di compiere ogni attività procedimentale e provvedimentale finalizzata all’espletamento dei poteri conferitigli con la sentenza TAR n. 2224/25, onde assicurare l’effettività e la pienezza dei diritti e degli interessi legittimi violati dalle Amministrazioni intimate; in subordine, per la sostituzione/revoca del Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, in ragione dell’inerzia nello svolgimento della funzione commissariale, valutando la trasmissione di informativa alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica competenti per territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali e commissariali che hanno ritenuto adempiuto il giudicato e non hanno attivato l'intervento sostitutivo in relazione all'istanza di vigilanza sulla conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica di un'autorimessa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza, resa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., che imponeva al Comune, alla Soprintendenza e alla Regione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull'istanza concernente la conformità urbanistica, edilizia, antisismica e paesaggistica di un'autorimessa realizzata su area confinante. Il Comune, dopo un nuovo sopralluogo, aveva escluso la sussistenza di violazioni e la necessità di adottare provvedimenti repressivi o sanzionatori. I Commissari ad acta nominati in successione avevano ritenuto, sulla base del riscontro comunale, che non vi fosse più inerzia e avevano quindi omesso di insediarsi e di esercitare i poteri sostitutivi. Il ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza e la lacunosità degli accertamenti comunali, sostenendo che non era stato svolto un effettivo controllo di conformità tra i titoli edilizi e paesaggistici e lo stato dei luoghi, nonché la nullità o l'elusione del giudicato da parte degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Commissario ad acta di insediarsi e di compiere le attività necessarie all'esecuzione della precedente sentenza, nonché, in subordine, la sostituzione o revoca del commissario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto solo parzialmente accoglibile la domanda. Quanto alla nota comunale del 13 maggio 2025, ha escluso la violazione o elusione del giudicato: la precedente sentenza imponeva esclusivamente la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, obbligo adempiuto dal Comune con il proprio riscontro, indipendentemente dalla legittimità sostanziale del contenuto, che dovrà essere esaminata nel giudizio ordinario previo mutamento del rito da camerale a ordinario. Il verbale di sopralluogo del 17 ottobre 2025 è stato ritenuto privo di autonoma rilevanza provvedimentale. È stato invece accolto il reclamo contro le determinazioni dei Commissari ad acta, poiché la precedente sentenza aveva individuato poteri di vigilanza e intervento anche in capo alla Regione e alla Soprintendenza, le quali risultavano ancora inadempienti rispetto all'obbligo di pronunciarsi sull'istanza. Il TAR ha quindi reiterato l'ordine al Commissario ad acta di insediarsi senza indugio e di procedere all'esecuzione della sentenza n. 2224/2025 per la parte rimasta inadempiuta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, previo accertamento della perdurante inerzia delle amministrazioni obbligate. Ha richiamato il principio secondo cui i poteri dell'amministrazione e del commissario sono concorrenti finché uno dei due non abbia concretamente provveduto; gli atti dell'amministrazione non sono nulli per il solo fatto della nomina o dell'insediamento del commissario; gli atti commissariali adottati dopo l'adempimento dell'amministrazione, o quelli amministrativi adottati dopo l'intervento commissariale, sono inefficaci. Le spese della fase sono state poste a carico del Ministero della Cultura-Soprintendenza e della Regione Campania, in euro 500,00 per ciascuna parte. La decisione non ha definito il giudizio quanto all'impugnazione della determinazione comunale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
La precedente pronuncia aveva imposto alle amministrazioni la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato; il giudizio successivo verifica l'adempimento di tale obbligo e l'eventuale persistente inerzia.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disposizione potenzialmente applicabile alle difformità edilizie contestate e ai conseguenti poteri repressivi comunali.
art. 40 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
La Regione è titolare di un potere sostitutivo quando il Comune non provvede nei termini in materia di interventi edilizi abusivi.
art. 42 l.r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16
In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27, comma 1, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
La disposizione fonda la funzione regionale di assistenza al Comune nella vigilanza edilizia e nella repressione dell'abusivismo.
art. 155 d.lgs. 42/2004
Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.
La vigilanza paesaggistica spetta al Ministero e alle Regioni; l'inottemperanza o la persistente inerzia delle amministrazioni competenti giustifica l'attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio dell'Adunanza plenaria n. 8/2021 sui rapporti tra amministrazione e commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. impone all'amministrazione di concludere un procedimento con un provvedimento espresso e motivato, l'adozione di tale provvedimento fa venir meno il silenzio e determina l'adempimento dell'obbligo processuale, senza pregiudicare la possibilità di contestare la legittimità sostanziale dell'atto mediante il rito ordinario.
- Il commissario ad acta deve esercitare i poteri sostitutivi quando, nonostante il provvedimento di una delle amministrazioni coinvolte, permanga l'inerzia di altre amministrazioni alle quali la sentenza abbia imposto autonomi obblighi di pronunciarsi secondo le rispettive attribuzioni.
- I poteri dell'amministrazione e del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione al giudicato finché l'altro non abbia concretamente provveduto.
- La mera nomina o l'insediamento del commissario ad acta non rende nulli gli atti successivamente adottati dall'amministrazione, che continua a operare nella pienezza dei propri poteri fino all'effettivo intervento sostitutivo.
- Gli atti adottati dal commissario dopo l'adempimento dell'amministrazione, o gli atti adottati dall'amministrazione dopo l'adempimento del commissario, sono inefficaci e la loro rimozione può essere chiesta, secondo il caso, al giudice dell'ottemperanza o al giudice del silenzio.
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