Cassazione Penale, Sentenza n. 11984/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata valutazione del notevole lasso di tempo intercorrente tra l'applicazione della misura cautelare (settembre 2023) e i fatti (2020), circostanza che, secondo il ricorrente, smentirebbe la persistenza della condotta e il pericolo di recidiva. Sosteneva inoltre che i reati "fine" si erano esauriti in poche settimane, il che indicherebbe una partecipazione non perdurante all'attività del sodalizio, e che non era stata fornita adeguata motivazione circa l'insussistenza di ragioni che giustificassero gli arresti domiciliari; lamentava, infine, motivazione illogica e violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse del Fico, ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p., per la sopravvenuta revoca della misura cautelare. La Procura Generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità. Per la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento in favore della Cassa delle ammende; è stata quindi pronunciata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Sentenza depositata il 03/02/2026.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
Riferimento ai delitti previsti dalla normativa sulle sostanze stupefacenti, che costituivano il "reato fine" per il quale era stata applicata la misura cautelare; la Corte non è entrata nel merito della qualificazione degli elementi di pericolosità rispetto a tali articoli a causa della rinuncia.
DPR 309/1990, art. 74
Riferimento alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il ricorrente contestava la perdurante partecipazione ma la questione è rimasta sostanzialmente inesaminata per la sopravvenuta rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 589 comma 2
Norma che disciplina la rinuncia all'impugnazione e le conseguenze dell'assenza di interesse sopravvenuto; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in virtù della rinuncia ai sensi di questa disposizione.
Cass. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549–01)
Cass. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549–01)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude l'obbligo di condanna alle spese processuali o al versamento alla Cassa delle ammende, non costituendo tale sopravvenienza una ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) e la sopravvenuta revoca della misura cautelare rendono il ricorso inammissibile per cessazione di interesse: il giudice dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Quando l'interesse a proseguire il giudizio viene meno per causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), il ricorrente non è normalmente condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende.
- Le deduzioni riguardanti la temporaneità dei fatti e il notevole lasso di tempo intercorrente rispetto all'applicazione della misura sono argomenti idonei a contestare la permanenza del pericolo di recidiva, ma devono essere proposte e decise prima che l'interesse al giudizio venga meno; se l'impugnazione è resa inammissibile per sopravvenienza, tali questioni possono rimanere inesaminate.
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare tempestivamente la revoca della misura o, al contrario, provvedere a sostenere con documentazione e argomentazioni chiare il nesso temporale e la concretezza della pericolosità per evitare che questioni decisive divengano inattuabili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve affrontare espressamente elementi quali durata e natura della partecipazione al reato collettivo e il concreto pericolo di recidiva; la mancanza di tale motivazione può costituire motivo di impugnazione, ma la sua efficacia dipende dalla persistenza dell'interesse a ottenere una pronuncia.
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