Corte di giustizia, Sentenza C-574/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2024. — Anna Nardi contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere. — Causa C-574/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione di Anna Nardi contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente infondato il suo ricorso risarcitorio contro la BCE. Viene confermato che le norme invocate dalla ricorrente hanno natura istituzionale e non sono dirette a tutelare diritti individuali. Ne deriva che manca la prima condizione per la responsabilità extracontrattuale della BCE, rendendo inconferente l'esame del nesso causale.
Responsabilità extracontrattuale della BCE per dichiarazioni pubbliche della sua presidente: la Corte esclude la violazione di norme che conferiscono diritti ai singoli e respinge l'impugnazione
La questione giuridica
Se una dichiarazione resa dalla presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa, asseritamente fonte di danni patrimoniali per un investitore, possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell'articolo 340 TFUE; in particolare: (i) se il Tribunale abbia omesso di motivare adeguatamente il rigetto del ricorso, (ii) se le disposizioni invocate dalla ricorrente siano norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli, (iii) se sia configurabile un abuso di potere, e (iv) se sia necessario esaminare il nesso causale anche quando difetti già la prima condizione di responsabilità.
Principio di diritto
La responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell'articolo 340, terzo comma, TFUE sorge solo se è dimostrata, in modo cumulativo, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione intesa a conferire diritti ai singoli, un danno e un nesso causale; le disposizioni che disciplinano gli obiettivi della politica monetaria, la composizione e le competenze degli organi della BCE, le attribuzioni del presidente e le condizioni formali di vincolatività degli atti hanno natura istituzionale e non conferiscono, di per sé, diritti ai singoli. Di conseguenza, una dichiarazione della presidente della BCE che si collochi nell'esercizio delle funzioni istituzionali, pur se ritenuta inopportuna o dannosa dall'investitore, non basta a fondare la responsabilità della BCE se non si identifica la violazione di una norma protettiva dei singoli.
Norme richiamate
- Articolo 127 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38
- Regolamento interno della BCE, articolo 17.2 e 17.3
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 184, paragrafo 1 e 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della sua presidente
La causa è un'impugnazione proposta da Anna Nardi contro l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso per risarcimento danni nei confronti della BCE. La controversia riguarda gli effetti di una dichiarazione resa il 12 marzo 2020 dalla presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa sulla risposta dell'istituzione alla pandemia di COVID-19.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, imprenditrice italiana, aveva acquistato tra il 5 e il 12 marzo 2020 titoli finanziari a effetto leva denominati "SI FTSE.COPERP". Il 12 marzo 2020 la presidente della BCE dichiarò che la BCE non era "lì per ridurre gli spread" e che ciò non era né funzione né compito della BCE. Nello stesso giorno l'indice azionario della Borsa di Milano registrò un forte ribasso. La ricorrente chiese quindi alla BCE il risarcimento del danno che assumeva di avere subito; la BCE respinse la richiesta.
Decisione del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, la domanda fu presentata come azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 340, terzo comma, TFUE. Il Tribunale ricordò che la responsabilità presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, esistenza del danno e nesso causale. Esaminando la prima condizione, concluse che le disposizioni invocate dalla ricorrente non erano norme destinate a conferire diritti ai singoli, e respinse anche l'argomento dell'"abuso di potere". Aggiunse, ad abundantiam, che mancava pure il nesso di causalità.
Motivi di impugnazione
In appello, la ricorrente articolava cinque motivi:
- violazione dell'obbligo di motivazione;
- errore sul fatto che le norme invocate non conferissero diritti ai singoli e violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
- violazione dell'articolo 340 TFUE, che dovrebbe consentire il risarcimento per qualsiasi comportamento illecito;
- errore sulla portata dell'abuso di potere;
- errore sull'insussistenza del nesso causale.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama anzitutto l'articolo 127 TFUE e le disposizioni del protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE, in particolare gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38, oltre all'articolo 17 del regolamento interno della BCE. Queste norme disciplinano gli obiettivi della politica monetaria, la composizione e il funzionamento del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, le attribuzioni del presidente, la rappresentanza esterna e le condizioni di vincolatività degli atti della BCE.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
Quanto all'obbligo di motivazione, la Corte ricorda che l'articolo 296 TFUE distingue tra motivazione e fondatezza della decisione: una motivazione può essere sufficiente anche se le ragioni indicate sono errate. Nel caso concreto, il Tribunale ha esposto chiaramente perché riteneva non soddisfatta la prima condizione della responsabilità; non era tenuto a verificare anche la violazione delle disposizioni, una volta accertato che esse non conferivano diritti ai singoli. Il primo motivo è quindi infondato.
Ragionamento della Corte sul terzo motivo
La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale dell'Unione e della BCE richiede la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione che conferisca diritti ai singoli. Per questo è irrilevante il richiamo della ricorrente al diritto civile italiano, nel quale la responsabilità può sorgere per qualsiasi comportamento illecito. Anche il terzo motivo è respinto.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Sul secondo motivo, la Corte affronta anzitutto la ricevibilità del rilievo relativo alla tutela del legittimo affidamento: tale censura è irricevibile perché non era stata sollevata dinanzi al Tribunale e presuppone, in ogni caso, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti dell'Unione, del tutto assenti nella specie.
Nel merito, la Corte conferma l'analisi del Tribunale: l'articolo 127 TFUE e gli articoli del protocollo n. 4 e del regolamento interno invocati sono norme di natura istituzionale, incentrate sulla ripartizione delle competenze fra organi della BCE e sulla struttura decisionale dell'istituzione. Esse perseguono l'equilibrio istituzionale e non la tutela degli interessi dei singoli; non attribuiscono quindi diritti soggettivi alla ricorrente.
Ragionamento della Corte sul quarto motivo
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato il ricorso di primo grado, nel quale l'asserito abuso di potere era prospettato solo come conseguenza della violazione delle disposizioni istituzionali già esaminate. Inoltre, la ricorrente non può introdurre per la prima volta in appello l'argomento secondo cui la presidente della BCE avrebbe violato principi generali quali correttezza, buona fede o diligenza. Il quarto motivo è pertanto respinto.
Esito sul quinto motivo e dispositivo
Poiché i motivi diretti a contestare la prima condizione di responsabilità vengono tutti respinti, la Corte considera inconferente il quinto motivo relativo al nesso causale: il Tribunale aveva esaminato tale profilo solo ad abundantiam. L'impugnazione è quindi integralmente respinta e la ricorrente è condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la responsabilità extracontrattuale della BCE richiede cumulativamente illegittimità, danno e nesso causale;
- la violazione deve riguardare una norma dell'Unione che conferisca diritti ai singoli;
- le norme che regolano l'organizzazione interna, la ripartizione delle competenze e la rappresentanza della BCE hanno natura istituzionale, non protettiva di diritti individuali;
- non è possibile trasformare, in sede di impugnazione, un ricorso risarcitorio fondato su norme istituzionali in una censura generale di illecito civile.
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