Cassazione Civile, Ordinanza n. 03922/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in cui il tribunale aveva ammesso, solo parzialmente, il credito professionale spettante al presidente del collegio sindacale di una società poi fallita, compenso maturato negli anni 2018-2019, ma al netto di una parte ritenuta non dovuta per effetto dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Il curatore aveva contestato l’operato dei sindaci per omessa vigilanza su finanziamenti dei soci effettuati in situazione di squilibrio economico-finanziario, per il parziale rimborso di tali finanziamenti in violazione dell’art. 2467 c.c. e per indebiti rimborsi agli amministratori. Il tribunale aveva ritenuto che l’omessa vigilanza coprisse solo i precedenti trienni e che, per il periodo 2017-2019, con nuovo collegio sindacale, non vi fossero specifiche doglianze, limitando quindi la compensazione dei compensi. In Cassazione il fallimento ha censurato la sentenza per contraddittorietà e omesso esame del protrarsi degli effetti dannosi delle condotte gestorie anche negli anni successivi, sostenendo che l’inadempimento dei sindaci si fosse protratto fino al fallimento; ha inoltre denunciato errori sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla disciplina dei finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c. La controparte ha proposto ricorso incidentale, lamentando che il tribunale avesse erroneamente considerato il compenso del sindaco unitario su base triennale anziché annuale e avesse quindi esteso indebitamente l’eccezione d’inadempimento a tutto il triennio, oltre a contestare il diniego di prova su un pagamento effettuato da terzo e sull’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale del fallimento, ritenendo decisivo il fatto storico, non esaminato dal tribunale, della permanenza degli effetti dannosi delle condotte degli amministratori anche nei periodi successivi e fino al fallimento; ha inoltre condiviso il principio per cui, in presenza di obblighi di vigilanza del collegio sindacale, l’inadempimento può rilevare anche per periodi successivi quando l’illecito gestorio produca effetti perduranti e richieda un controllo ancora esigibile. È stato però rigettato il terzo motivo del fallimento. Quanto al ricorso incidentale della creditrice, la Corte ha accolto il primo motivo, affermando che il compenso del sindaco è annuale e che l’eccezione di inadempimento va confrontata con la singola annualità e non con l’intero triennio; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi e perché, in tema di verifica del passivo e responsabilità del sindaco, l’onere del curatore è di allegare e provare il titolo e le specifiche condotte di inadempimento, mentre resta al professionista la prova del corretto adempimento; ha dichiarato inammissibile anche il terzo e il quarto motivo incidentale, il primo perché mirava a un riesame del merito sulla prova, il secondo perché riproponeva censure meramente fattuali e comunque perché l’art. 2467 c.c. si applica anche alle società per azioni. Nel complesso il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Como in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
richiamato come base del decreto di opposizione allo stato passivo e del relativo giudizio di verifica.
art. 132 c.p.c.
invocato come parametro della nullità per contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.
usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360 1° comma nr. 5 c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione.
art. 1460 c.c.
consente l’eccezione di inadempimento; la Corte applica il principio anche al rapporto con il sindaco-professionista, nei limiti dei fatti allegati e provati.
art. 1230 c.c.
artt. 1460, 1230 e 1231 c.c.
richiamato dalla parte ma non decisivo nella soluzione, poiché la Corte si concentra sull’unità annuale del compenso e sul rapporto sinallagmatico.
art. 1231 c.c.
artt. 1460, 1230 e 1231 c.c.
richiamato dalla parte ma non decisivo nella soluzione.
art. 1458 c.c.
evocato quale disciplina generale dei contratti ad esecuzione continuata, utile a valutare l’inadempimento per periodi distinti e separati.
art. 1450 c.c.
art. 1458, 1450, 2400, 2401, 2402, 2751 bis c.c.
richiamato nel motivo incidentale, senza assumere rilievo centrale nella decisione.
art. 2400 c.c.
richiamato nel motivo incidentale in tema di collegio sindacale e durata dell’ufficio.
art. 2401 c.c.
richiamato nel motivo incidentale in tema di collegio sindacale.
art. 2402 c.c.
la Corte afferma che prevede una retribuzione annuale dei sindaci; il compenso va quindi rapportato alla singola annualità.
art. 2403 c.c.
richiamato come norma sui doveri di vigilanza dei sindaci.
art. 2751-bis c.c.
richiamato in relazione al privilegio del credito del sindaco, collegato a crediti annuali distinti.
art. 98 l. fall.
richiamato nei motivi in tema di opposizione allo stato passivo e disciplina del passivo fallimentare.
art. 2697 c.c.
artt.98, 99 l.fall., 1460 e 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte distingue tra allegazione/prova dell’inadempimento e prova del corretto adempimento.
art. 112 c.p.c.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
richiamato nelle censure per ultrapetizione/omessa pronuncia e corretta decisione nei limiti della domanda.
art. 115 c.p.c.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
richiamato nella doglianza sulla valutazione della prova.
art. 116 c.p.c.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
richiamato nella doglianza sulla valutazione della prova.
art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
usato per dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 2467 c.c.
la Corte ribadisce la postergazione dei finanziamenti soci e afferma che la disciplina si applica anche alle società per azioni.
art. 2407, comma 2, c.c.
richiamato per la responsabilità concorrente e solidale dei sindaci per omessa vigilanza sugli amministratori.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo relativo al compenso del sindaco, l’eccezione di inadempimento può essere opposta dal fallimento anche quando l’omesso controllo abbia prodotto effetti dannosi che si protraggono oltre il momento degli atti di mala gestio, purché il fatto storico della permanenza degli effetti sia allegato e oggetto di discussione.
- L’inadempimento dei sindaci può essere valutato anche per periodi distinti e separati; quando il compenso è previsto come retribuzione annuale, il confronto tra prestazione e corrispettivo va compiuto sulla singola annualità e non sull’intero triennio in modo indistinto.
- In tema di responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza, il curatore che solleva l’eccezione di inadempimento deve allegare e provare il titolo negoziale e le specifiche condotte di mancato controllo sui fatti rilevanti; resta al professionista la prova del corretto adempimento o della dipendenza dell’esito negativo da fattori esogeni.
- La prova dell’inadempimento non può tradursi in una richiesta di riesame del merito in sede di legittimità, poiché la valutazione delle fonti di convincimento e della rilevanza delle prove spetta al giudice di merito.
- La postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. opera anche nelle società per azioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →