Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5166/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si deduceva violazione di legge (artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per mancata valutazione degli argomenti difensivi: compatibilità della messa alla prova con plurimi reati (richiamo a Corte Cost. n.174/2022), necessità di valutare la rilevanza dei precedenti penali, eterogeneità dei precedenti rispetto ai reati attuali, centralità del giudizio prognostico sulle condotte future, considerazione delle condizioni personali ed economiche dell'imputato (età, difficoltà economiche, pagamenti parziali effettuati) e contestazione della valutazione negativa sul programma di trattamento, che la difesa sostiene non fosse stato invece elaborato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che il giudice di merito può rifiutare la messa alla prova sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa l'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati e che tale prognosi costituisce condizione autonoma e necessaria ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p.. La Corte d'appello aveva motivato il rigetto valorizzando la pluralità e la continuità dei fatti (omessi versamenti IVA per quattro anni), l'elevata entità degli importi complessivi (oltre 3,6 milioni di euro), i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di concrete condotte riparatorie significative. La Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e immune da travisamento della prova, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma finale - continuazione)

    Applicata per la considerazione della continuazione fra i reati di omesso versamento IVA, ai fini della determinazione della pena

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata quale contestazione principale per omesso versamento di imposte (IVA) nei vari periodi d'imposta

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata per un capo di imputazione dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste

  • art. 168-bis c.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla possibilità di accedere alla messa alla prova nonostante plurimi reati; la Corte ne ha esaminato l'argomento ma ha ritenuto prevalente il giudizio prognostico negativo del giudice di merito

  • art. 464-bis c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle regole procedurali sulla sospensione per messa alla prova; la Corte ha invece fatto riferimento all'art. 464-quater per la condizione prognostica

  • art. 464-quater c.p.p., comma 3

    "La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati."

    Interpretazione della Corte: la prognosi favorevole circa l'astensione da futuri reati è una condizione autonoma e necessaria per disporre la messa alla prova; se manca tale prognosi il giudice non è obbligato a valutare ulteriormente il programma

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione richiamati nel ricorso (vizio di motivazione e violazione di legge)

  • art. 133 c.p.

    Parametri richiamati per il giudizio prognostico e per la valutazione della personalità, delle modalità della condotta e degli indicatori utili a formulare la probabilità di astensione da futuri reati

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova per l'imputato maggiorenne richiede una prognosi favorevole, autonoma e necessaria: se il giudice di merito ritiene che non sia possibile prevedere l'astensione da futuri reati può rigettare l'istanza senza entrare nel merito del programma presentato
  • Nella valutazione per la messa alla prova il giudice deve compiere un giudizio prognostico basato sui parametri dell'art. 133 c.p. (personalità, modalità della condotta, gravità e continuità del reato, precedenti, comportamenti successivi, eventuali azioni riparatorie), e tale giudizio è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della adeguatezza e congruità della motivazione
  • Elementi rilevanti che possono ostare alla messa alla prova: pluralità e continuità delle condotte delittuose, elevata gravità/entità del danno o dell'importo (es. omessi versamenti per anni e somme ingenti), precedenti penali significativi e assenza di concrete iniziative riparatorie
  • I precedenti penali non determinano automaticamente l'esclusione della messa alla prova, ma concorrono nel giudizio prognostico; la difesa deve dimostrare la loro scarsa rilevanza rispetto al rischio di recidiva se intende neutralizzare tale effetto
  • In sede di impugnazione in Cassazione è difficile ottenere l'annullamento per mera insufficienza di valutazione del programma se il giudice di merito ha motivato il diniego soprattutto sulla base della prognosi negativa; pertanto la difesa dovrebbe documentare in primo grado elementi concreti (programma dettagliato, azioni riparatorie significative, garanzie di non recidiva) e contestare con precisione eventuali errori logico-giuridici nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.