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Sentenza

Sentenza n. 350/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Umbria n. 685 del 16 settembre 2025 e per la dichiarazione di nullità o l’annullamento del verbale del Consiglio di classe dell’-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del Consiglio di classe recante la non ammissione all'Esame di Stato e conseguente determinazione dell'esito di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito, in via principale, per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Umbria n. 685 del 16 settembre 2025, sostenendo che l'amministrazione avrebbe eluso il comando giudiziale relativo all'attribuzione dei crediti scolastici e alla determinazione della votazione finale dell'esame. Tale domanda è stata già respinta con sentenza non definitiva n. 142 del 31 marzo 2026. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale del Consiglio di classe, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la composizione del Consiglio di classe, sostenendo che una docente avesse partecipato sia come docente della propria materia sia come sostituta della docente di italiano, con conseguente riduzione del numero dei componenti; ha contestato inoltre la competenza professionale dei docenti supplenti e la modalità di valutazione effettuata sulla base dei registri della docente assente. Ha censurato il voto di comportamento pari a 7, ritenendolo inatteso e non supportato da precedenti richiami, nonché l'astensione di una docente nella deliberazione relativa alla revisione del voto di storia. La ricorrente ha altresì introdotto con memorie non notificate censure concernenti l'asserita mancanza delle deleghe dei docenti supplenti. L'amministrazione ha sostenuto che il Consiglio di classe fosse stato regolarmente integrato da docenti della medesima classe di concorso, che il voto di comportamento fosse stato attribuito sulla base della griglia deliberata dal Collegio dei docenti e che la non ammissione fosse stata determinata dalle insufficienze in matematica e storia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività della memoria dell'amministrazione, ritenendo rispettato il termine di trenta giorni liberi anteriori all'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha dichiarato inammissibili, perché nuove e introdotte con memorie non notificate, le censure relative alla mancanza delle deleghe dei docenti supplenti. Nel merito, ha ricordato che le valutazioni scolastiche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle del personale docente. Ha ritenuto legittima la composizione del Consiglio di classe, qualificato come collegio perfetto: i tre docenti assenti erano stati sostituiti e la sostituta della docente di italiano apparteneva alla classe di concorso AS12, comprendente sia italiano sia storia. Non era necessario che nel verbale fossero indicate le ragioni dell'impedimento né che vi fosse allegato il provvedimento di delega. L'astensione di una componente non ha inciso sulla completezza del collegio, valutata con riferimento alla presenza dei componenti, e non ha trasformato l'organo in collegio imperfetto. La deliberazione di non ammissione è stata ritenuta validamente assunta a maggioranza: erano presenti due insufficienze, voto 3 in matematica e voto 5 in storia, e la proposta di elevare il voto di storia era stata respinta con sette voti contrari, due favorevoli e un'astensione. Gli ulteriori profili contestati non erano comunque idonei a modificare l'esito, secondo una valutazione di resistenza. Il voto di comportamento, attribuito all'unanimità, era sufficiente e sorretto da motivazione non illogica, fondata su comportamenti non sempre adeguati e su richiami ripetuti. È stata ritenuta priva di incidenza anche la valutazione espressa dalla docente sostituta nella materia di italiano. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con rigetto anche della domanda risarcitoria, definita generica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando, nel corso del giudizio, emergano domande soggette a un rito diverso; nel caso concreto ha consentito di proseguire con il rito ordinario per l'esame della domanda di annullamento.

  • art. 52, comma 5, c.p.a.

    Il giudice ha escluso l'applicazione della sospensione dei termini prevista da tale disposizione ai termini a ritroso, ritenendo tempestiva la memoria depositata dall'amministrazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie anteriori all'udienza è stato calcolato considerando la scadenza al sabato 20 giugno 2026; la memoria dell'amministrazione è stata quindi ritenuta tempestiva.

  • artt. 5, comma 1, e 193 d.lgs. 297/1994

    Sono richiamati quale fondamento della qualificazione del Consiglio di classe come collegio perfetto, tenuto a deliberare con la presenza di tutti i docenti della classe, salva la sostituzione del docente assente con altro docente della stessa materia in servizio nella medesima scuola.

  • art. 3 d.lgs. 62/2017

    È richiamato dall'amministrazione quale disposizione che rende ostativa all'ammissione all'esame la presenza delle due insufficienze riportate in storia e matematica, secondo la ricostruzione posta a fondamento della deliberazione.

  • art. 56 c.p.a.

    Aveva consentito, nella precedente fase cautelare, l'ammissione con riserva della studentessa all'Esame di Stato in ragione dell'imminenza delle prove.

Massime di principio

  • Le valutazioni del Consiglio di classe sulla non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato sono espressione di discrezionalità tecnica e restano sottratte al sindacato giudiziale di merito; il giudice amministrativo può verificarle soltanto sotto i profili della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.
  • Il Consiglio di classe è un collegio perfetto, che deve deliberare con la presenza di tutti i docenti della classe; il docente assente può essere sostituito dal dirigente scolastico con altro docente della stessa materia o della medesima classe di concorso in servizio nella stessa scuola.
  • La sostituzione di un docente assente non richiede necessariamente che nel verbale di scrutinio siano indicate le ragioni dell'impedimento né che il provvedimento di delega sia formalmente allegato al verbale, ove la regolare sostituzione risulti attestata dall'atto e non sia stata validamente contestata.
  • L'astensione di un componente presente non incide sulla natura di collegio perfetto dell'organo, poiché la completezza deve essere valutata con riferimento alla presenza dei componenti e l'astensione costituisce una modalità di esercizio della funzione deliberativa.
  • Nelle controversie sulle valutazioni scolastiche è applicabile una prova di resistenza: le eventuali irregolarità non determinano l'annullamento quando, anche eliminando il voto o l'elemento contestato, l'esito finale sarebbe comunque rimasto invariato.
  • Nel giudizio amministrativo sono inammissibili le censure nuove introdotte per la prima volta con memorie non notificate, quando non siano state dedotte nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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