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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7792/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, in seguito a rinvio dalla Corte di Cassazione, ha riqualificato l'aggravante originariamente contestata (art. 339 cp. 2) nella fattispecie dell'art. 339, comma primo, cod. pen. e ha rideterminato la pena. I motivi principali sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante per aver commesso il fatto in due persone riunite, contestando che il reato di resistenza sia stato commesso in concorso (visto che uno dei presunti concorrenti è stato assolto); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena (art. 597 c.p.p.) per presunta violazione del divieto di reformatio in peius e carenza motivazionale circa l'aumento applicato per l'aggravante riconosciuta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sul piano della qualificazione dell'aggravante: la Corte territoriale aveva motivatamente accertato la partecipazione attiva alla condotta di resistenza di almeno quattro persone (due non identificate), giustificando così l'applicazione dell'art. 339, comma primo. Sul tema della determinazione della pena è stato affermato che la nuova quantificazione effettuata in sede di rinvio, benché diversa dalla quantificazione del primo giudice, non viola il divieto di reformatio in peius purché la pena complessiva non sia peggiorata e i parametri edittali siano mutati; la motivazione sulle circostanze (gravità del fatto, intensità del dolo, motivi, precedente penale) è stata ritenuta adeguata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 339 cod. pen. (comma primo e comma secondo)

    L'art. 339 è stato centrale: originariamente contestata l'aggravante del comma secondo (più grave), la Corte territoriale, su rinvio, ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui al comma primo per la presenza di più soggetti partecipanti alla resistenza. La Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dal giudice di rinvio.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: applicata come fattispecie base da cui si è poi determinata la pena, anche nella nuova cornice aggravante individuata.

  • artt. 582, 585 e 576 nn. 1 e 5 bis cod. pen.

    Norme relative alle lesioni personali e alle circostanze aggravanti: richiamate per definire le imputazioni e le relative aggravanti collegate alle lesioni contestate ad agenti presenti.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di reformatio in peius: la Corte conferma che il divieto previsto dall'art. 597 tutela il ricorrente rispetto al peggioramento della pena complessiva, ma non impedisce la diversa determinazione delle singole componenti della pena quando i parametri edittali mutino in modo rilevante in sede di nuovo giudizio.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come principi generali sulla determinazione della pena (individuazione della pena base, circostanze aggravanti e attenuanti), la Corte ha ritenuto la motivazione sull'aumento di pena adeguata e congrua rispetto ai criteri posti da tali norme.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o per colpa nella proposizione del gravame; la Corte ha applicato tale disposizione per ritenere equa la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Sez. U., 22/02/2018, Apolloni (n. 40981, Rv. 273771-01)

    La Corte ha citato tale pronuncia per distinguere i casi: le Sezioni Unite riguardano la fattispecie in cui soggetti diversi, nello stesso contesto, si oppongono a più pubblici ufficiali in atto di servizio determinando un concorso formale di reati; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la situazione fosse diversa e che la presenza di più partecipanti alla resistenza integrasse l'aggravante di cui all'art. 339, comma primo.

  • Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021 (Ticci, Rv. 281917-01)

    Pronuncia richiamata per sostenere che la limitazione del divieto di reformatio in peius riguarda la pena complessiva e non le singole componenti quando, in sede di rinvio, i parametri minimi e massimi mutano sensibilmente; applicata per giustificare la diversa quantificazione della pena dopo la riqualificazione dell'aggravante.

Massime di principio

  • La riqualificazione di un'aggravante in senso meno o diversamente grave da parte del giudice di rinvio è lecita: il giudice può modificare la qualificazione delle circostanze aggravanti indicate dalla Corte di cassazione al rinvio, purché la decisione sia motivata e coerente con le risultanze probatorie.
  • La configurabilità dell'aggravante per aver commesso il fatto in più persone richiede la prova della partecipazione contemporanea e attiva di almeno un altro soggetto; l'assoluzione di taluni coindagati non esclude automaticamente la sussistenza della pluralità se la restante istruttoria dimostra la presenza di altri partecipanti.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela il ricorrente dal peggioramento della pena complessiva in appello, ma non impedisce la diversa determinazione delle singole componenti della pena quando, in sede di rinvio, mutino i parametri edittali (minimi/massimi) e la nuova determinazione non determini un complessivo peggioramento.
  • La motivazione della determinazione della pena deve specificare i criteri adottati (gravità del fatto, intensità del dolo, motivi, precedenti): aumenti per aggravanti devono essere esplicitamente giustificati e ancorati ai parametri del caso concreto.
  • Le questioni di configurazione del reato concorrente o di concorso formale tra più reati (es.: resistenza a più pubblici ufficiali) richiedono attenzione alla distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità: concorso formale sussiste quando più soggetti usano violenza o minaccia contro più pubblici ufficiali nello svolgimento del loro servizio; situazioni diverse possono richiedere qualificazioni alternative.
  • Ricorsi manifestamente infondati o carenti possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende.

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