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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22625/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA e imposte dirette, un maggior reddito accertato per il 2011. Il recupero era fondato, per la parte contestata, sull'emissione da parte della società di numerose note di credito con storno dal conto ricavi e conseguente variazione in diminuzione ex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva che le note fossero giustificate da vizi e difetti di opere eseguite e fatturate, da lavori non eseguiti ma fatturati, oppure da errori contabili. I giudici di merito avevano ritenuto che le annotazioni fossero troppo generiche e che mancasse un chiaro collegamento tra fatture originarie e note di credito, escludendo così la legittimità della variazione in diminuzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la norma richiede la registrazione della variazione e della sua causa, non specifiche formalità ulteriori, e che comunque l'operazione sottostante era reale; richiamava inoltre l'archiviazione del procedimento penale parallelo come elemento non considerato dai giudici d'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 consente la variazione in diminuzione solo se l'operazione imponibile originaria, fatturata, è vera e reale e sopravviene una causa di scioglimento o riduzione dell'operazione, con regolare registrazione degli adempimenti prescritti. Tuttavia, il contribuente deve anche provare la corrispondenza tra operazione originaria e variazione, indicando dati idonei a collegare fatture e note di credito; se tale collegamento non emerge in modo inequivoco dai documenti, la prova può essere fornita con altri mezzi, nel rispetto delle regole generali e dell'art. 2704 c.c. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in cassazione, che la società non aveva fornito una documentata giustificazione delle note di accredito e quindi mancava un presupposto essenziale per la variazione. È stata inoltre esclusa rilevanza dell'archiviazione del procedimento penale, per il principio del doppio binario tra giudizio penale e accertamento tributario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Consente la detrazione/variazione in diminuzione quando un'operazione fatturata viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'imponibile, ma richiede che l'operazione originaria sia reale, che sopravvenga una causa idonea di scioglimento o riduzione e che la variazione sia adeguatamente registrata e documentata, con prova del collegamento tra fattura originaria e nota di credito.

  • artt. 23, 24 e 25 d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati come norme sugli obblighi di registrazione che devono essere regolarmente adempiuti per rendere operativa la variazione in diminuzione.

  • art. 2704 c.c.

    È richiamato per affermare che, quando il collegamento tra operazione originaria e variazione non emerge dai documenti fiscali, la prova deve essere fornita con altri mezzi nel rispetto delle regole generali sulla data certa e opponibilità del documento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La variazione in diminuzione dell'IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 presuppone non solo l'esistenza di un'operazione imponibile originaria effettiva, ma anche la sopravvenienza di una causa idonea a ridurre o far venir meno l'operazione e la regolare registrazione delle relative variazioni.
  • Il contribuente che intenda avvalersi della nota di credito deve provare la corrispondenza tra la fattura originaria e la variazione, indicando elementi idonei a collegare in modo univoco i due atti; se il collegamento non è desumibile dai documenti contabili, occorre fornirne prova con altri mezzi consentiti.
  • La genericità delle annotazioni o l'assenza di un chiaro nesso documentale tra fattura e nota di accredito impediscono il riconoscimento della variazione in diminuzione.
  • L'archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti non vincola il giudizio tributario, operando il principio del doppio binario tra accertamento penale e accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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