Sentenza n. 176/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 520/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, concernente l’attribuzione della carta docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per un importo di 1.500 euro riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza al Ministero in data 30 novembre 2024. Ha inoltre chiesto l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., mediante la determinazione di una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza successiva nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, compiendo gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere gli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, sino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive pecuniarie.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso senza adempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale base della carta docente spettante al ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, destinataria della condanna, non provvede spontaneamente agli adempimenti imposti.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere integrato l’inadempimento dell’amministrazione statale ai fini dell’azione di ottemperanza, ove non risulti l’esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →