Sentenza n. 3757/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35712, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001 e 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 11.10.2022; -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione Agea relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 2000/2001 e 2001/2002, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia agricola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione di Agea del 7 ottobre 2022, ricevuta l’11 ottobre 2022, avente a oggetto l’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il regime delle quote latte, nonché gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla ridistribuzione dell’eventuale prelievo in eccesso. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato, con atto del 4 febbraio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche in presenza di una dichiarazione univoca della parte ricorrente, in applicazione del principio dispositivo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- Il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
- La particolarità delle questioni sottostanti e l’esito del giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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