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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13337/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 7/07/2021 del Tribunale di Napoli - Sez. dist. Ischia che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la loro richiesta di revoca dell'ingiunzione di demolizione disposta in esecuzione della sentenza di applicazione della pena del 16/10/1998 nei confronti del defunto Renato Laraspata per reati edilizi (art. 20, lett. c) legge n. 47/1985). Hanno dedotto: (1) nullità/inesistenza della notificazione dell'ordinanza impugnata, poiché indirizzata erroneamente al de cuius e non a loro né al loro difensore, e conoscenza tardiva dell'atto; (2) mancata assunzione di prova decisiva, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la data di realizzazione del manufatto: sostenevano che l'opera fosse stata completata prima del 31/12/1993 (applicabilità del condono 1994) e che parte dell'area (400 mq su 1600) fosse rimasta nascosta ai vigili nel sopralluogo dell'1/4/1994, rendendo incerte le risultanze rilevanti per la demolizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che: (i) le censure non hanno correlato compiutamente le ragioni dedotte con la motivazione dell'ordinanza impugnata e sono quindi generiche; (ii) le deduzioni sulla presunta diversa estensione dell'area e sulla zona "nascosta" sono contraddittorie e non spiegano perché il manufatto sarebbe stato rilevato solo nei sopralluoghi successivi; (iii) il dubbio sulla data di completamento dell'opera non giova all'autore dell'abuso: il principio "in dubio pro reo" vale solo in caso di incertezza assoluta, mentre chi invoca l'estintività per condono deve provare che l'opera sia stata ultimata entro il termine utile; (iv) in ogni caso, essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo in sanatoria richiedeva il parere favorevole della Soprintendenza e il silenzio di quest'ultima non può essere interpretato come assenso; (v) i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità attribuita a colpa.

Norme richiamate

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)

    Norma penale richiamata quale titolo di reato per gli abusi edilizi contestati a Renato Laraspata (oggi richiamata nel d.P.R. n. 380/2001 art. 44). Ha formato il presupposto penale della condanna che ha comportato l'ingiunzione di demolizione.

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32, comma 1

    il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso

    Applicata per escludere che il permesso in sanatoria potesse considerarsi valido senza il parere favorevole della Soprintendenza; il silenzio dell'amministrazione non equivale ad assenso nelle aree vincolate.

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 (richiamata)

    Riferimento alla procedura di condono edilizio del 1994: la causa estintiva prevista per talune violazioni edilizie richiede prova che l'opera sia stata ultimata entro il termine utile e, se l'area è vincolata, è subordinata alle autorizzazioni delle amministrazioni competenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che autorizza la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa: applicata per infliggere ai ricorrenti l'onere di Euro 3.000,00.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44 (richiamo normativo)

    Indicazione normativa attuale corrispondente alla previgente lett. c) dell'art. 20 della legge 47/1985; richiamata per collocare il reato edilizio nella disciplina vigente.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento in Cassazione occorre motivare in modo specifico e correlare ogni censura alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: censure generiche o non direttamente connesse con la motivazione rendono il ricorso inammissibile.
  • Chi invoca l'applicazione di una causa di estinzione del reato fondata su sanatoria/condono (termine di ultimazione dell'opera) ha l'onere della prova: il dubbio sulla data di completamento non giova all'autore dell'abuso se non sussiste incertezza assoluta.
  • In aree sottoposte a vincolo paesaggistico il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle autorità competenti; il silenzio della soprintendenza non può essere interpretato come assenso e pertanto non legittima la sanatoria.
  • Le doglianze sulla mancata assunzione di prove (es. escussione di testimoni tecnici o verbalizzanti) devono essere specifiche e dimostrare la rilevanza decisiva della prova omessa; mere affermazioni generiche o contraddittorie sono insufficienti.
  • Ricorsi infondati o formulati in modo colposo possono comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la forza delle censure prima di promuovere impugnazioni in Cassazione.

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