Cassazione Penale, Ordinanza n. 14877/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/06/2024. Per il primo ricorrente, il difensore ha dedotto un unico motivo attinente a vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando in sostanza l'assenza di adeguata giustificazione sul punto. Per il secondo ricorrente, sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, censurando il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito. La Corte rileva, inoltre, che uno dei ricorrenti aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo del primo ricorrente privo di specificità e comunque manifestamente infondato, osservando che la rinuncia ai motivi di appello, salvo quello sul trattamento sanzionatorio, comprende anche le doglianze relative alle attenuanti, trattandosi di punti distinti e autonomi; ha inoltre affermato che, in assenza di una specifica richiesta o in caso di rinuncia al motivo, il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare il mancato uso del potere discrezionale ex art. 597, comma 5, c.p.p. Per il secondo ricorrente, ha giudicato manifestamente infondate le censure sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche, ricordando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità di merito ed è sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità; inoltre, quando la pena è pari o prossima al minimo edittale, la motivazione può essere anche implicita quanto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto di censura solo se la motivazione sul loro mancato riconoscimento è effettivamente sindacabile; nel caso esaminato la doglianza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve rispettare requisiti di specificità, pena l'inammissibilità; la doglianza del primo ricorrente ne è risultata priva.
art. 597, comma 5, c.p.p.
In assenza di specifica richiesta o in caso di rinuncia al relativo motivo di gravame, il giudice d'appello non ha alcun obbligo di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di applicare d'ufficio attenuanti.
art. 133 c.p.
Quando la pena è irrogata al minimo edittale o prossima ad esso, l'incidenza dei criteri di commisurazione può desumersi anche implicitamente dalla ridotta entità della sanzione.
art. 125 c.p.p.
La motivazione del giudice di merito è sufficiente se non arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte l'ha ritenuta esente da criticità giustificative.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli espressamente mantenuti, comporta la preclusione del sindacato in cassazione sui punti autonomi della decisione cui quei motivi si riferivano, inclusa la richiesta di attenuanti.
- Il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere di concedere d'ufficio attenuanti quando la parte non abbia formulato una specifica domanda o abbia rinunciato al motivo corrispondente.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità di merito ed è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione, frutto di arbitrio o affetta da manifesta illogicità.
- Quando la pena applicata è pari o prossima al minimo edittale, la giustificazione del trattamento sanzionatorio può risultare anche implicitamente dai criteri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'argomentazione analitica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono generiche o non specifiche rispetto ai requisiti imposti dall'art. 581 c.p.p.
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