Cassazione Penale, Sentenza n. 9908/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario ex art.625bis cod.proc.pen. per errore materiale nel calcolo della prescrizione relativo al capo D) (delitto/contravvenzione ex art.1161 cod.nav.). Il ricorrente deduceva che la Corte aveva computato erroneamente i giorni di sospensione procedimentale (es. periodo 09/05/2019-13/06/2019 conteggiato in 39 giorni anziché 35; periodo 03/12/2019-07/01/2020 conteggiato in 65 giorni anziché 36) e che ciò aveva determinato un totale di sospensione sbagliato (la Corte aveva indicato 217 giorni mentre il calcolo corretto, come ricostruito, porta a 114 giorni), con la conseguenza che la prescrizione del reato sarebbe dovuta maturare prima della pronuncia cassazionaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per errore di fatto nel computo delle sospensioni. Ha accertato gli errori di calcolo segnalati e ha determinato che, tenuto conto della data del sequestro (13/02/2018) e del corretto periodo di sospensione (114 giorni), la prescrizione del reato previsto al capo D) si è perfezionata il 07/06/2023, quindi anteriormente alla pronuncia della Terza Sezione. Perciò la sentenza n.33431/2023 è stata revocata limitatamente al capo D) e la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31/03/2022 è stata annullata senza rinvio in ordine al medesimo capo perché il reato era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art.625bis cod.proc.pen.
non presente nel testo integrale
Il rimedio ex art.625bis mira a correggere errori di fatto/percezione (svista) nel giudizio di legittimità, ammissibile solo quando l'errore non sia invece un errore di giudizio o valutativo; nel caso specifico è stato ritenuto applicabile per la rettifica di un mero errore di calcolo della prescrizione
art.1161 cod.nav.
non presente nel testo integrale
Norma che individuava la fattispecie contravvenzionale contestata al capo D); la Corte ha ritenuto che tale reato fosse già estinto per prescrizione alla data della pronuncia cassazionaria, sulla base del corretto computo dei termini
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art.625bis cod.proc.pen. può essere utilizzato per correggere errori materiali o di calcolo emersi nella sentenza di cassazione, purché si tratti di errori percettivi e non di valutazioni giuridiche autonome.
- Nelle contestazioni sulla prescrizione è fondamentale un calcolo preciso dei termini e delle sospensioni (inclusi i giorni esatti di astensione, legittimo impedimento, ecc.); errori aritmetici o di computo possono determinare l'estinzione del reato anche se altri motivi di ricorso risultano inammissibili.
- Quando più reati sono unificati dal vincolo della continuazione, la sorte processuale di un capo influenza gli altri: la prescrizione intervenuta per un reato della continuazione deve essere dichiarata anche se i motivi riferiti a quel capo sono inammissibili, posto che i capi continuativi hanno sorte comune.
- Il difensore che rilevi incongruenze nel computo prescrizionale deve documentare con calcoli precisi e riferimenti temporali dettagliati (date di inizio/fine sospensioni, sequestri, astensioni, ecc.), chiedendo espressamente la rettifica o la revoca nel procedimento di legittimità.
- La distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio è cruciale: solo il primo è sanabile con il rimedio straordinario di cui all'art.625bis; se la Corte operò una valutazione autonoma normativa, il rimedio sarebbe inammissibile.
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