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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5896/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge in relazione all'art. 29 cod. pen.: si censura l'applicazione, da parte del GIP, della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque nonostante la mancata concordanza delle parti su tale sanzione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento è limitata e non comprende la denunzia di violazione di legge relativa all'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; ha ribadito che l'applicazione di tali sanzioni non è nella disponibilità delle parti e che pretese contestazioni di "vizi di intelligenza" sono irrilevanti se non costituenti censure di nullità. Ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte sottolinea che, pur richiedendo le parti una determinazione della pena, l'applicazione delle sanzioni accessorie non rientra nella disponibilità delle parti

  • art. 29 cod. pen.

    Norma sulle sanzioni accessorie: la Corte rileva che l'eventuale clausola delle parti che intenda limitare o determinare il contenuto/durata delle sanzioni accessorie è da considerare priva di efficacia, perché la materia non è relegata alla disponibilità delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle pronunce di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi tassativamente indicate; conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che esce dal perimetro di tali ipotesi

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 25, comma 1, lett. a), n.1)

    Modifica l'art. 444 cod. proc. pen. prevedendo la possibilità, in sede di patteggiamento, di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata; la Corte spiega che, malgrado la modifica, l'applicazione effettiva delle sanzioni accessorie resta attribuita al giudice e non può essere definitivamente vincolata dalle parti

Massime di principio

  • Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), le impugnazioni in Cassazione sono soggette ai limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis: molte censure non sono ammissibili
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) non rientrano nella piena disponibilità delle parti: la loro applicazione o la loro durata restano materia di valutazione del giudice
  • Le contestazioni fondate su presunti "vizi di volontà" o di "intelligenza" dell'accordo di patteggiamento sono generalmente irrilevanti in Cassazione, salvo che non siano formulate come censure di nullità espressamente ammesse
  • Se si impugna un patteggiamento con argomentazioni estranee alle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a spese e sanzioni
  • Se si vuole contestare l'applicazione di una sanzione accessoria, è preferibile focalizzare il ricorso su vizi formali/nullità o su profili espressamente contemplati dall'art. 448(2-bis), oppure proporre i rimedi immediati previsti (se esistenti) nei termini e modi di legge

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