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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05642/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due atti di compravendita immobiliare, stipulati in date diverse, che alcuni coeredi del venditore assumevano essere simulati in modo assoluto. Gli attori chiedevano che fosse accertata la simulazione e che i beni fossero restituiti, con corresponsione anche delle rendite percepite nelle more. In subordine avevano proposto domande di inefficacia e revocatoria, sostenendo di agire anche quale legittimari per la tutela della quota di riserva e dell’asse ereditario. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d’appello dichiarò inammissibile e comunque rigettò l’appello, ritenendo che gli attori avessero agito come eredi legittimi del de cuius, non come legittimari, e che, in tale veste, fossero soggetti alle limitazioni probatorie proprie delle parti del contratto simulato, con necessità della controdichiarazione scritta per contrastare atti di vendita soggetti a forma scritta ad substantiam. In cassazione i ricorrenti deducevano: omessa pronuncia sulle domande subordinate di inefficacia e revocatoria; violazione delle norme sulla prova della simulazione, sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità delle prove testimoniali e presuntive e che, comunque, ricorrevano i presupposti per ammetterle ai sensi dell’art. 2724 c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la corte territoriale non avesse adeguatamente valutato il compendio istruttorio e documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione apparente, rilevando che la decisione d’appello era invece chiaramente motivata sulla qualificazione della domanda e sulle conseguenze probatorie della qualità processuale degli attori. Ha poi ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, osservando che i giudici di merito avevano comunque disatteso tutte le domande proposte, principali e subordinate. Quanto alla prova della simulazione, ha ribadito che, in caso di azione proposta dagli eredi del simulante e non dai terzi, si applicano le limitazioni probatorie proprie della parte del contratto simulato e, per gli atti soggetti a forma scritta ad substantiam, è necessaria la controdichiarazione scritta. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e ha ritenuto infondato l’assunto secondo cui la corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle prove testimoniali, chiarendo che tale valutazione era già coerente con la qualificazione della posizione degli attori operata nel merito. Sono state poste le spese di legittimità a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    viene richiamato per escludere l’omessa pronuncia, poiché i giudici di merito avevano comunque deciso tutte le domande proposte

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che il rilievo di inammissibilità delle prove non fosse rilevabile d’ufficio; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro della violazione di legge dedotta in ricorso

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 553 c.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla simulazione e sulla tutela dei legittimari

  • art. 556 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riunione fittizia e tutela della legittima

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 1345 c.c.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 1414 c.c.

    richiamato quale norma sulla simulazione del contratto

  • art. 1415 c.c.

    richiamato quale norma sugli effetti della simulazione rispetto ai terzi

  • art. 1417 c.c.

    richiamato per la disciplina della prova della simulazione

  • art. 2721 c.c.

    richiamato in tema di limiti alla prova testimoniale

  • art. 2722 c.c.

    richiamato in tema di prova per testi contro il contenuto del documento

  • art. 2724 c.c.

    richiamato per le eccezioni ai limiti della prova testimoniale della simulazione, ma ritenuto non decisivo nel caso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità per difetto di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la disciplina della doppia conforme e dell’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il giudice abbia effettivamente svolto l’indagine interpretativa e l’abbia motivata.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur non esaminando analiticamente ogni argomento, abbia comunque rigettato tutte le domande proposte, principali e subordinate, con una decisione incompatibile con il loro accoglimento.
  • In materia di simulazione, se l’azione è proposta dagli eredi del contraente e non da terzi, si applicano le limitazioni probatorie proprie della parte del contratto simulato; per gli atti soggetti a forma scritta ad substantiam, la prova del difetto di simulazione richiede la controdichiarazione scritta, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme quando i due giudici di merito decidano sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo sui fatti principali della controversia.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consenta di comprendere il percorso logico della decisione; non ricorre se la sentenza espone chiaramente la ratio decidendi e le conseguenze giuridiche del fatto accertato.
  • Le preclusioni sulla prova testimoniale della simulazione non sono superate dal mero richiamo a una diversa qualificazione delle parti in giudizio, se il giudice di merito abbia ritenuto che esse agissero come eredi del simulante e non come terzi legittimari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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