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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1049/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la sua opposizione alla confisca di euro 58.000, sottratti in sede di perquisizione nell'abitazione coniugale e confiscati nell'ambito del processo contro il marito, Maurizio Raia, condannato per plurimi reati di usura e per tentata estorsione. Buccieri sosteneva di essere l'unica titolare della somma, di aver prelevato i contanti nel settembre 2009 per far fronte ai debiti del marito in qualità di fideiussore, e deduceva vizi di legge e di motivazione dell'ordinanza per contraddittorieta e manifesta illogicita, lamentando inoltre che la Corte non avrebbe tenuto conto di documenti e delle prove (lettere di sollecito, decreti ingiuntivi, prova delle trattenute in busta paga) a sostegno della sua versione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, investita dopo annullamento, ha correttamente esercitato i poteri di riesame nei limiti imposti dalla legge e ha motivato in modo non manifestamente irrazionale l'inverosimiglianza della versione della ricorrente. In particolare la Corte territoriale ha valutato che: i decreti ingiuntivi e un mutuo concesso nel novembre 2009 indicano che non vi fosse allora un'immediata compromissione dei rapporti con gli istituti di credito; le scadenze dei pagamenti rilevate non concordano con la tesi di un prelievo urgente a settembre 2009; la mancata impugnazione tempestiva del decreto di sequestro indebolisce la pretesa di esclusiva disponibilita; il danaro, per condizioni di conservazione e luogo di custodia, era compatibile con modalita normalmente connesse alla commissione del reato di usura. Conseguentemente la confisca e il diniego di restituzione sono stati confermati e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione di cose sequestrate o confiscate, deve accertare il jus possidendi del terzo richiedente e non limitarsi al cosiddetto "favor possessionis"; occorre prova rigorosa dell'effettiva titolarita del bene.

  • art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio ha i medesimi poteri del giudice il cui provvedimento e stato annullato e puo compiere un nuovo e completo esame del giudicando, fermo il divieto di riprodurre il percorso logico gia censurato.

  • art. 644 ultimo comma cod. pen.

    La confisca puo essere applicata ai beni strumentali o provento del reato di usura; nel caso, la Corte ha ritenuto che le modalita di detenzione e conservazione del denaro fossero connesse alla commissione del reato contestato al coniuge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilita del ricorso, il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di una somma a titolo di ammenda (qui euro 3.000).

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione da parte di un terzo non coinvolto nel giudizio di cognizione richiede la prova rigorosa del "jus possidendi": la mera intestazione formale o dichiarazioni non documentate sono insufficienti.
  • Dopo annullamento e rinvio, il giudice del rinvio puo riesaminare liberamente i fatti alla luce delle emergenze processuali, purché non ripeta le argomentazioni gia ritenute viziate; cio significa che puo riformulare la valutazione delle prove e ritenere inattendibile una versione se supportata male dai documenti.
  • Documenti bancari (decreti ingiuntivi, concessioni di mutui, comunicazioni d'istituti di credito) e la condotta processuale (es. mancata impugnazione tempestiva del sequestro) pesano fortemente nella valutazione della credibilita della pretesa di terzi e possono neutralizzare affermazioni difensive non corroborate.
  • La presenza di denaro contante, la modalita di conservazione e il luogo di ritrovamento possono essere valutati come indizi rilevanti della connessione del denaro con l'attivita delittuosa (es. disponibilita immediata per usura), giustificando la confisca se sussistono elementi concreti.
  • Chi agisce per la restituzione deve fornire prove verificabili e coerenti nel tempo; discrepanze temporali o fatti che mostrano continuita nei rapporti creditizi con le banche possono rendere implausibile una narrazione di emergenza finanziaria che giustifichi prelievi urgenti.
  • L'omessa impugnazione di provvedimenti cautelari o di sequestro, o il mancato uso degli strumenti ordinari di tutela nel tempestivo esercizio dei diritti, puo essere considerata indice negativo di titolarita esclusiva e lede la credibilita della richiedente.

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