Cassazione Penale, Ordinanza n. 04041/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza applicativa della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.; l'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il giudizio con applicazione della pena. Dal testo emerge che il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha però ritenuto che, nel caso di sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fondi su un vizio motivazionale di questo tipo, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge ivi indicate. La censura non integrava una difformità tra richiesta e decisione, non riguardava la volontà dell'imputato e non denunciava una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La verifica dell'assenza di cause di proscioglimento è richiamata come oggetto della doglianza; tuttavia la sua deduzione come vizio di motivazione non è ammissibile nel ricorso contro sentenza applicativa della pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma, escludendo il ricorso per vizi di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. quando non vi sia difformità tra richiesta e decisione, vizio della volontà o pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma è applicata come disciplina speciale dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento, con impugnabilità circoscritta.
art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.
Base procedurale per la decisione de plano sull'inammissibilità.
art. 616 dello stesso codice
Base per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende.
art. 129 cod. proc pen
Richiamato come parametro della doglianza sull'obbligo di proscioglimento immediato, ma non sufficiente a fondare il ricorso nei limiti del caso concreto.
Massime di principio
- Avverso la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non anche per censure di mero vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Non è deducibile in cassazione, contro una decisione di patteggiamento, la sola carenza o insufficienza motivazionale in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento, salvo che la doglianza si traduca in una delle ipotesi tipizzate dalla norma speciale.
- La nozione di pena illegale rilevante ai fini dell'impugnazione speciale non coincide con qualsiasi contestazione sul trattamento sanzionatorio, ma richiede un vizio nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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