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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07907/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. e censurando l'omesso rilievo di cause ostative alla definizione del giudizio. La Corte rileva però che le doglianze investono esclusivamente l'accertamento del fatto e non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che limita il controllo di legittimità a specifiche violazioni di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, rilevando che i motivi dedotti riguardavano profili fattuali non deducibili nel giudizio di legittimità ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa la sanzione pecuniaria per avere proposto un ricorso fondato su ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere l'obbligo del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di immediata proscioglimento; la Corte osserva che la censura, così formulata, attiene all'accertamento del fatto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che, in deroga all'art. 606 c.p.p., delimita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata e limitata dalla previsione speciale sull'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento del fatto.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di un preteso mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione ove, nella sostanza, comporti una critica al merito dell'accertamento fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quando il ricorso sia stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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