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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38123/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di un telefonino. Due motivi: (1) la condanna sarebbe basata su prova illegittima/inutilizzabile perché l'origine furtiva del bene sarebbe stata desunta sostanzialmente dalla querela della presunta parte offesa (Ilaria Martucci) acquisita ed esaminata senza il consenso della difesa e senza che la querelante fosse sentita in dibattimento, dunque mancherebbe la prova del reato presupposto; (2) omissione di pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta, proposta con memoria del 16/11/2023 (dopo la riforma D.Lgs. n.150/2022), di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), richiesta che la difesa riteneva non valutata in sede d'appello; in subordine si chiede estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: è legittimo, nei limiti fissati dalla giurisprudenza, utilizzare elementi come la querela (intesa come documentazione specifica riferita a un fatto, data e persona) unitamente ad altri elementi indiziari (indagine per il recupero, sequestro a carico dell'imputato) per ritenere sussistente il reato presupposto ai fini della ricettazione; non è richiesta l'accertamento pieno della responsabilità per il reato presupposto. Il secondo motivo è invece accolto: la Corte d'appello ha omesso di motivare sulla domanda di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; tale omissione non è sanabile per motivazione implicita poiché la Corte non era consapevole che la questione fosse stata sollevata. Perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art.131-bis c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio esclusivamente su quella questione; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non ha deciso sulla richiesta di estinzione per prescrizione, rinviando la valutazione sull'applicabilità dell'art.131-bis al giudice di rinvio; l'accertamento della responsabilità rimane assorbito per l'esame del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua le ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione illogica, ecc.). Nel caso è stata richiamata dalle parti per segnalare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali; la Cassazione ha usato tali criteri per valutare i motivi presentati.

  • artt. 191, 192, 526, 533 c.p.p.

    Norme processuali attinenti all'acquisizione e utilizzazione di atti, sopralluoghi e atti istruttori: richiamate dal ricorrente per contestare l'acquisizione e l'uso della querela, ma la Corte ha ritenuto che l'uso limitato della querela come elemento indiziario sia compatibile con la giurisprudenza.

  • art. 648 c.p.

    Disposizione penale sulla ricettazione (reato contestato). La Corte ha confermato che per la configurabilità della ricettazione è necessario che sussista un reato presupposto, la cui esistenza può essere desunta da indizi concreti senza richiedere l'accertamento pieno della responsabilità per il furto.

  • artt. 129, 530 c.p.p.

    Norme relative ai mezzi e ai poteri istruttori e alle decisioni sulle istanze difensive; sono state richiamate dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte precisa che l'applicazione di tale causa presuppone l'accertamento completo del reato e della responsabilità; la mancata decisione espressa sull'istanza da parte della Corte d'appello è vizio che comporta annullamento e rinvio per un nuovo giudizio su quel punto.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ("Riforma Cartabia")

    Riforma che ha introdotto modifiche procedurali e sostanziali (tra cui l'art.131-bis riformato). La memoria che sollevava la questione è stata depositata dopo la riforma; la Corte ha richiamato la tempistica per ritenere fondata la doglianza sulla mancata valutazione.

  • art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme richiamate in materia di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; menzionate nel procedimento per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale e successiva modifica.

Massime di principio

  • La prova dell'esistenza di un reato presupposto (es. furto) ai fini di reati come la ricettazione non richiede l'accertamento pieno della responsabilità penale per quel reato: è sufficiente che la sua tipologia e la sua esistenza possano essere ragionevolmente desunte da elementi indiziari concreti (querela specifica, indagini volte al recupero del bene, sequestro sull'imputato, ecc.).
  • L'acquisizione e l'utilizzo di una querela non sono automaticamente inutilizzabili se la difesa non ha espresso consenso: la querela può valere, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, come elemento probatorio per circostanziare la sussistenza del reato presupposto, purché non sia utilizzata oltre i limiti di legge.
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. deve essere sollevata tempestivamente e la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente; l'omessa motivazione su detta istanza costituisce vizio che può portare all'annullamento con rinvio.
  • L'applicazione dell'art.131-bis è successiva e subordinata all'accertamento della responsabilità: la valutazione della tenuità del fatto può essere compiuta solo dopo che il giudice abbia accertato gli elementi costitutivi del reato e la responsabilità dell'imputato.
  • Se la Corte di legittimità annulla limitatamente alla mancata valutazione di un beneficio (es. art.131-bis), essa non decide questioni collegate come l'estinzione per prescrizione quando il rinvio è rivolto solo alla valutazione del beneficio; tali questioni restano riservate al giudice di rinvio.

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