Cassazione Penale, Sentenza n. 38123/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di un telefonino. Due motivi: (1) la condanna sarebbe basata su prova illegittima/inutilizzabile perché l'origine furtiva del bene sarebbe stata desunta sostanzialmente dalla querela della presunta parte offesa (Ilaria Martucci) acquisita ed esaminata senza il consenso della difesa e senza che la querelante fosse sentita in dibattimento, dunque mancherebbe la prova del reato presupposto; (2) omissione di pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta, proposta con memoria del 16/11/2023 (dopo la riforma D.Lgs. n.150/2022), di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), richiesta che la difesa riteneva non valutata in sede d'appello; in subordine si chiede estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: è legittimo, nei limiti fissati dalla giurisprudenza, utilizzare elementi come la querela (intesa come documentazione specifica riferita a un fatto, data e persona) unitamente ad altri elementi indiziari (indagine per il recupero, sequestro a carico dell'imputato) per ritenere sussistente il reato presupposto ai fini della ricettazione; non è richiesta l'accertamento pieno della responsabilità per il reato presupposto. Il secondo motivo è invece accolto: la Corte d'appello ha omesso di motivare sulla domanda di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; tale omissione non è sanabile per motivazione implicita poiché la Corte non era consapevole che la questione fosse stata sollevata. Perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art.131-bis c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio esclusivamente su quella questione; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non ha deciso sulla richiesta di estinzione per prescrizione, rinviando la valutazione sull'applicabilità dell'art.131-bis al giudice di rinvio; l'accertamento della responsabilità rimane assorbito per l'esame del beneficio.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che individua le ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione illogica, ecc.). Nel caso è stata richiamata dalle parti per segnalare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali; la Cassazione ha usato tali criteri per valutare i motivi presentati.
artt. 191, 192, 526, 533 c.p.p.
Norme processuali attinenti all'acquisizione e utilizzazione di atti, sopralluoghi e atti istruttori: richiamate dal ricorrente per contestare l'acquisizione e l'uso della querela, ma la Corte ha ritenuto che l'uso limitato della querela come elemento indiziario sia compatibile con la giurisprudenza.
art. 648 c.p.
Disposizione penale sulla ricettazione (reato contestato). La Corte ha confermato che per la configurabilità della ricettazione è necessario che sussista un reato presupposto, la cui esistenza può essere desunta da indizi concreti senza richiedere l'accertamento pieno della responsabilità per il furto.
artt. 129, 530 c.p.p.
Norme relative ai mezzi e ai poteri istruttori e alle decisioni sulle istanze difensive; sono state richiamate dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità.
art. 131-bis c.p.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte precisa che l'applicazione di tale causa presuppone l'accertamento completo del reato e della responsabilità; la mancata decisione espressa sull'istanza da parte della Corte d'appello è vizio che comporta annullamento e rinvio per un nuovo giudizio su quel punto.
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ("Riforma Cartabia")
Riforma che ha introdotto modifiche procedurali e sostanziali (tra cui l'art.131-bis riformato). La memoria che sollevava la questione è stata depositata dopo la riforma; la Corte ha richiamato la tempistica per ritenere fondata la doglianza sulla mancata valutazione.
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate in materia di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; menzionate nel procedimento per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale e successiva modifica.
Massime di principio
- La prova dell'esistenza di un reato presupposto (es. furto) ai fini di reati come la ricettazione non richiede l'accertamento pieno della responsabilità penale per quel reato: è sufficiente che la sua tipologia e la sua esistenza possano essere ragionevolmente desunte da elementi indiziari concreti (querela specifica, indagini volte al recupero del bene, sequestro sull'imputato, ecc.).
- L'acquisizione e l'utilizzo di una querela non sono automaticamente inutilizzabili se la difesa non ha espresso consenso: la querela può valere, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, come elemento probatorio per circostanziare la sussistenza del reato presupposto, purché non sia utilizzata oltre i limiti di legge.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. deve essere sollevata tempestivamente e la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente; l'omessa motivazione su detta istanza costituisce vizio che può portare all'annullamento con rinvio.
- L'applicazione dell'art.131-bis è successiva e subordinata all'accertamento della responsabilità: la valutazione della tenuità del fatto può essere compiuta solo dopo che il giudice abbia accertato gli elementi costitutivi del reato e la responsabilità dell'imputato.
- Se la Corte di legittimità annulla limitatamente alla mancata valutazione di un beneficio (es. art.131-bis), essa non decide questioni collegate come l'estinzione per prescrizione quando il rinvio è rivolto solo alla valutazione del beneficio; tali questioni restano riservate al giudice di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37930/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37932/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37933/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37936/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37937/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →