Cassazione Civile, Ordinanza n. 21002/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la CTR non si è attenuta al corretto riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA. Ha invece dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per l'anno 2004, costi indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e IVA indebitamente detratta, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni di acquisto di autoveicoli da fornitori intracomunitari, realizzate tramite un intermediario indicato come cartiera. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, affermando che mancassero prove certe di accordi fraudolenti tra la contribuente e l'intermediario e che non risultasse provata la mala fede della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito preteso la prova di accordi fraudolenti e non applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente deve provare di avere usato la massima diligenza; 2) omessa motivazione su un fatto decisivo, per non avere la CTR esaminato la conoscibilità del carattere fraudolento delle operazioni da parte della società, limitandosi a escludere la collusione con la cartiera.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto nella ripartizione dell'onere della prova in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del secondo motivo, poi assorbito, relativo al mancato esame della conoscibilità della frode da parte del contribuente.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina della detrazione IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina della fatturazione e della detrazione IVA.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/conoscibilità della frode; il contribuente deve provare la propria diligenza.
art. 2727 c.c.
È richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni per dimostrare la consapevolezza del destinatario dell'operazione fraudolenta.
art. 2729 c.c.
È richiamato in relazione alla prova presuntiva, che può fondarsi su elementi oggettivi e specifici.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È citato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È citato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168
È richiamato quale norma introduttiva della disciplina camerale applicata al ricorso.
L. 25 ottobre 2016, n. 197
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere data anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, come il prezzo anomalo, la qualità dell'intermediario e la vicinanza dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
- Una volta assolto dall'Ufficio il proprio onere istruttorio sulla frode e sulla sua conoscibilità, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Nelle controversie su fatture soggettivamente inesistenti, non è sufficiente, per escludere la pretesa erariale, rilevare genericamente l'assenza di prove di accordi fraudolenti tra contribuente e cartiera, se non si valuta specificamente la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
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