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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4977/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per uso indebito di carte (artt. 110, 81 c.p. e 493-ter c.p.). Il difensore di Ferrigno prospetta che la fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen., rispetto all'art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007, richiederebbe il concreto conseguimento di un "profitto" per configurare il reato integrale, sicché l'uso della carta senza conseguimento del profitto sarebbe al più tentativo. Il difensore di Colangelo lamenta l'inattendibilità e l'illecita utilizzazione dell'individuazione fotografica a carico della sua assistita (teste Buccella), denunciando l'assenza di verbali di individuazione, la mancata audizione del teste in dibattimento e l'assenza di allegazione della notizia di reato che avrebbe contenuto il riconoscimento.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Ferrigno la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussiste una "abolitio criminis" con l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 e l'introduzione dell'art. 493-ter: l'indebita utilizzazione di una carta a fini di profitto integra il reato anche se la transazione non si è concretamente conclusa o non è stato effettivamente conseguito un profitto. Per Colangelo il ricorso è inammissibile per difetto del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha individuato e allegato gli atti (es. la notizia di reato) dai quali emergerebbe il vizio denunciato, né ha fornito la prova della effettiva esistenza dell'atto; ne consegue l'impossibilità per la Corte di legittimità di verificare le doglianze. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto ... indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.

    La Corte interpreta l'art. 493-ter come comprensivo anche delle condotte che non hanno effettivamente prodotto un profitto: il reato si realizza con l'uso indebito a finalità di profitto, indipendentemente dall'esito della transazione.

  • art. 55, comma 9, D.Lgs. 21/11/2007, n.231 (abrogato)

    L'abrogazione e la sostituzione con l'art. 493-ter sono considerate una continuità normativa: nessuna abolizione della fattispecie punibile e nessun mutamento che imponga la richiesta di un profitto materialmente conseguito.

  • d.lgs. 1/3/2018, n.21

    Ha introdotto l'art. 493-ter cod. pen.; secondo la Corte tale intervento non determina "abolitio criminis" rispetto all'originaria disciplina.

  • artt. 110 e 81 cod. pen.

    Articoli richiamati in relazione alla partecipazione (concorso) e alla continuazione/pena: rilevanti ai fini dell'imputazione nei confronti degli odierni condannati.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma che regola le modalità degli accertamenti tecnici e delle prove identificative; richiamata nella doglianza sulla mancata documentazione della procedura di individuazione fotografica.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Norma processuale penale richiamata nei motivi di nullità/irregolarità procedurali evocati dal ricorrente (contestazione di atti e validità delle prove).

  • art. 361 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma inerente ai mezzi di impugnazione e alla configurabilità di vizi di motivazione; usata a sostegno della censura sulla motivazione delle sentenze di merito.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Ha inciso sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che assume travisati e allegarli quando necessario.

  • orientamenti giurisprudenziali citati (Sez.5, n.5692/2018; Sez.4 n.13492/2020; Sez.5 n.5897/2020)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che l'uso indebito di carte integra il reato anche senza profitto effettivo e chiarisce i requisiti di autosufficienza e di allegazione degli atti nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; applicata per irrogare € 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'art. 493-ter cod. pen. punisce l'utilizzo indebito di carte di pagamento a fini di profitto anche se la transazione non si è concretamente conclusa e non è stato effettivamente conseguito alcun profitto: la norma sanziona l'attività finalizzata al profitto e non richiede l'esito positivo della transazione.
  • La sostituzione normativa tra l'art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 e l'art. 493-ter cod. pen. è considerata continuità normativa: non vi è abolizione del reato e dunque le condotte già punite restano perseguibili secondo la nuova formulazione.
  • In cassazione vale il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare esattamente gli atti ritenuti travisati, allegarli quando necessari, provare l'esistenza degli atti e spiegare in che modo essi compromettono la logica della motivazione della sentenza impugnata; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
  • Le censure riguardanti identificazioni o individuazioni fotografiche devono fondarsi su documentazione processuale acquisita in dibattimento (verbali, notizie di reato, audizioni) e non possono limitarsi a mere affermazioni non comprovate in ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta condanna alle spese e può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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