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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16746/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto, a sua volta durato dal dicembre 2011 all'ottobre 2018. La Corte d'appello di Perugia aveva riconosciuto a ciascun ricorrente € 2.400,00 per l'irragionevole durata, ma aveva liquidato le spese con criteri ritenuti penalizzanti: applicazione dei minimi tariffari, esclusione del compenso per la fase di istruttoria/trattazione ed esclusione dell'aumento per la pluralità di parti. I ricorrenti hanno proposto cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché la liquidazione non avrebbe riconosciuto la fase istruttoria/trattazione e sarebbe scesa sotto i minimi inderogabili; con il secondo motivo hanno denunciato vizio di motivazione apparente ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la giustificazione del mancato aumento per pluralità di parti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ha rigettato il secondo motivo, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi dovuti per il giudizio di opposizione davanti alla Corte d'appello di Perugia in € 1.198,50, aggiungendo € 283,50 per la fase di trattazione/istruttoria rispetto a quanto già liquidato. Ha inoltre condannato il Ministero della Giustizia a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00 di cui € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato anche ribadito che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del relativo raddoppio.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la liquidazione delle spese processuali secondo soccombenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale

  • D.M. n. 55/2014

    applicato per la liquidazione dei compensi, con affermazione del diritto al compenso anche per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di equa riparazione

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte regolatrice dei compensi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per vizio motivazionale, limitato al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    utilizzato per applicare la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare

  • l. n. 89 del 2001

    indicata come disciplina del procedimento di equa riparazione

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 10

    richiamato per affermare che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore spetta anche il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, ove la causa sia stata effettivamente trattata in tale sviluppo procedimentale.
  • La valutazione sull'eventuale aumento del compenso per pluralità di parti, quando la difesa sia unitaria e le questioni trattate siano identiche, è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto all'anomalia motivazionale estrema; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o una critica che si risolva nell'estrapolazione di singole frasi dal più ampio contesto argomentativo.
  • Quando il giudice di merito abbia correttamente individuato la speciale semplicità della controversia, può applicare la riduzione massima dei parametri professionali, purché non ometta le fasi dovute nella liquidazione del compenso.
  • Nel giudizio di cassazione, se la censura riguarda solo una parte della liquidazione delle spese e il quadro fattuale consente la decisione, la Corte può cassare il provvedimento e rideterminare direttamente il compenso nel merito.
  • Il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato e non opera quindi il meccanismo del raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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