Regolamento (UE) 2025/219
Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2025 il quadro delle possibilità di pesca nell’area CGPM per una serie di stock mediterranei e del Mar Nero, dando attuazione sia alla politica comune della pesca sia alle raccomandazioni della CGPM. La disciplina combina contingenti, limiti di cattura, capacità massime di flotta, chiusure temporanee e riduzioni di sforzo, con particolare attenzione agli stock più vulnerabili e alle misure di protezione dei riproduttori e dei giovanili. Sono inoltre previste regole di trasmissione dati, codici di comunicazione e limiti sulla cumulabilità delle flessibilità interannuali. L’impianto è direttamente applicabile agli Stati membri e mira a garantire sostenibilità biologica e continuità delle attività di pesca.
Stabilisce per il 2025 le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per determinati stock ittici, includendo TAC, contingenti, limiti di cattura, sforzi di pesca, chiusure stagionali e misure tecniche e correttive collegate.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e agli altri operatori di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, solo quando le disposizioni lo prevedono espressamente. Copre gli stock elencati all’articolo 1 e disciplinati nei relativi articoli e allegati, in specifiche sottozone geografiche della CGPM: Mar Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio: possibilità di pesca 2025 nel Mediterraneo e nel Mar Nero
Il regolamento attua per il 2025 il quadro unionale delle possibilità di pesca per diversi stock del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, in coerenza con la politica comune della pesca e con le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La logica del testo è quella di tradurre in diritto dell’Unione, per area e per specie, misure di conservazione, limiti di cattura, sforzi massimi consentiti, chiusure temporanee e condizioni operative connesse.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e richiama in più punti il regolamento (UE) n. 1380/2013, specie per la fissazione delle possibilità di pesca in coerenza con gli obiettivi della PCP, con la stabilità relativa tra Stati membri e con l’approccio scientifico e precauzionale. Per il Mediterraneo occidentale si coordina inoltre con il regolamento (UE) 2019/1022, che istituisce il piano pluriennale per gli stock demersali, mentre per altre aree recepisce raccomandazioni CGPM adottate nel 2024 e negli anni precedenti.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo applicativo ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mediterraneo e nel Mar Nero, oltre che ad altre attività di pesca dell’Unione solo se richiamate espressamente. Gli articoli 2 e 3 chiariscono nozioni chiave: TAC, contingente, contingente autonomo, contingente analitico, valutazione analitica, pesca ricreativa, FAD e zone CGPM rilevanti. Il regolamento opera dunque in una cornice tecnica fortemente dipendente dalla classificazione geografica CGPM e dalla distinzione tra attività commerciali e ricreative.
Misure nel Mar Mediterraneo
Anguilla
Per l’anguilla (Anguilla anguilla), il regolamento introduce nel 2025 un divieto di pesca commerciale di esemplari superiori a 12 cm per almeno sei mesi. Il periodo di chiusura è fissato dal 1o gennaio al 31 marzo 2025, con un ulteriore periodo di tre mesi da stabilire da ciascuno Stato membro tra il 1o aprile e il 30 novembre 2025, in coerenza con i piani nazionali e con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1100/2007. La pesca commerciale di esemplari inferiori a 12 cm è ammessa per due mesi l’anno, sotto monitoraggio scientifico, e la pesca ricreativa è vietata in tutte le fasi del ciclo vitale. I massimali di autorizzazioni e attrezzi sono fissati nell’allegato I.
Corallo rosso
Per il corallo rosso (Corallium rubrum), l’articolo 5 limita il numero di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi raccolti ai livelli dell’allegato II. Il regolamento consolida così il congelamento dello sforzo e i tetti di raccolta nel quadro del piano CGPM per il Mediterraneo.
Lampuga
Per la lampuga (Coryphaena hippurus), l’articolo 6 disciplina sia la pesca commerciale con FAD sia la pesca ricreativa. L’allegato III stabilisce la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per peschereccio e il livello massimo di catture. La pesca ricreativa è soggetta a un limite giornaliero di 10 kg o cinque esemplari per persona.
Mediterraneo occidentale: stock demersali, sforzo di pesca e misure correttive
L’articolo 7 recepisce il sistema del piano pluriennale del regolamento (UE) 2019/1022 per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, stabilendo nello stesso regolamento i limiti di sforzo per i pescherecci da traino e con palangaro e i limiti di cattura per i gamberi di profondità. L’allegato IV contiene i giorni di pesca per segmento di flotta e gruppo di stock, con differenziazioni tra EMU e tra GSA, mentre gli articoli 9 e 10 impongono misure correttive per nasello, gamberi e scampo, inclusa una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC per gambero viola, gambero rosso e scampo.
Il meccanismo di compensazione di cui all’articolo 8 premia, con giorni supplementari di pesca, l’adozione di misure tecniche o spaziali considerate virtuose: rimozione delle reti gemelle a divergenti, maglie quadrate da 45 o 50 mm, chiusure temporanee o permanenti, protezione di aree profonde o habitat essenziali, e impiego di attrezzi altamente selettivi. Le percentuali di incremento variano a seconda della misura e, in alcuni casi, del momento di implementazione o della diffusione della misura nell’intera flotta nazionale. Il sistema non può comunque far superare lo sforzo totale fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 e richiede notifiche puntuali alla Commissione.
Mare Adriatico
Nel Mare Adriatico, l’articolo 12 fissa i limiti di cattura per acciuga e sardina e limita la capacità della flotta per i pescherecci attivi sui piccoli pelagici, secondo l’allegato V. L’articolo 13 disciplina lo sforzo per gli stock demersali principali, tra cui nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango, sempre secondo l’allegato V e nel rispetto delle regole di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.
L’allegato V contiene inoltre disposizioni speciali per Italia, Croazia e Slovenia, compresi limiti di capacità e di giorni di pesca. Per la Slovenia, in particolare, sono previste clausole di salvaguardia e limiti specifici che tengono conto delle peculiarità della sua flotta e del minimo impatto sugli stock.
Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante
Nel Canale di Sicilia, gli articoli 15 e 16 regolano rispettivamente gli stock demersali e i gamberi di profondità, fissando capacità della flotta, sforzo di pesca per il nasello e limiti di cattura per gambero rosa mediterraneo, gambero rosso e gambero viola. L’allegato VI dettaglia i livelli per Stato membro e per segmento di flotta.
Nel Mar Ionio e nel Mare di Levante, l’articolo 18 stabilisce i massimali di flotta e i livelli di cattura per i gamberi di profondità rosso e viola, con valori distinti per Grecia, Italia, Malta e Cipro nell’allegato VII.
Mare di Alborán
L’articolo 19 disciplina l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán. La pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano è soggetta ai massimali dell’allegato VIII, a una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi tra gennaio e marzo 2025 e a limiti stringenti per la pesca ricreativa: un pesce al giorno per persona e taglia minima di 40 cm. La pesca ricreativa è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.
Mar Nero
Nel Mar Nero, l’articolo 20 istituisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, mentre l’articolo 21 disciplina il rombo chiodato, fissando TAC, ripartizione tra Stati membri e condizioni collegate nell’allegato IX. L’articolo 22 limita la durata annua delle attività di pesca a 180 giorni, e l’articolo 23 prevede un periodo di chiusura totale dal 15 aprile al 15 giugno, comprensivo di trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita.
L’articolo 24 chiarisce che la ripartizione nel Mar Nero non pregiudica scambi, detrazioni e riassegnazioni previste dal diritto UE e le detrazioni ex regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 25 impone codici specifici per la trasmissione dei dati di sbarco relativi a spratto e rombo chiodato.
Regole trasversali su flessibilità, controllo e dati
Il regolamento richiama più volte il regolamento (CE) n. 847/96 e l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, precisando che le rispettive flessibilità interannuali non si cumulano. In alcuni casi, la flessibilità del regolamento (UE) n. 1380/2013 è esclusa in ragione dello stato biologico degli stock. Sul piano operativo, gli articoli 11, 14, 17 e 25 disciplinano la registrazione e la comunicazione alla Commissione dei dati di sforzo e di sbarco, imponendo l’uso dei codici di stock e di gruppo di sforzo indicati nei rispettivi allegati.
Allegati e struttura applicativa
Gli allegati I-IX costituiscono parte essenziale della disciplina, perché contengono i numeri, i contingenti, i giorni di pesca, le capacità di flotta e i codici di comunicazione che rendono concretamente applicabili le misure. Il testo assume quindi una funzione tipicamente annuale e settoriale: traduce in parametri quantitativi le scelte di conservazione, garantendo continuità rispetto alle raccomandazioni CGPM e ai piani pluriennali già in vigore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e territoriale
L’articolo 1 estende il regolamento ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, nonché ad altre attività di pesca dell’Unione solo ove richiamate espressamente. Gli stock interessati sono elencati per area: anguilla, corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo; numerosi stock demersali e di gamberi nel Mediterraneo occidentale, Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante; acciuga e sardina nel Mare Adriatico; occhialone nel Mare di Alborán; spratto e rombo chiodato nel Mar Nero.
Definizioni e zone di pesca
Gli articoli 2 e 3 richiamano le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definiscono, tra l’altro, acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. Vengono inoltre precisate le zone CGPM rilevanti: Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero, con rinvio al regolamento (UE) 2023/2124.
Anguilla nel Mediterraneo
L’articolo 4 prevede nel 2025 un divieto di pesca commerciale dell’anguilla di lunghezza superiore a 12 cm per almeno sei mesi, con chiusura dal 1o gennaio al 31 marzo 2025 e un ulteriore periodo di tre mesi da fissare da ciascuno Stato membro tra il 1o aprile e il 30 novembre 2025. La pesca commerciale di anguille sotto i 12 cm è consentita per due mesi l’anno, sotto monitoraggio scientifico, entro i massimali di autorizzazioni e attrezzi dell’allegato I. È vietata in assoluto la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione i periodi di chiusura e il periodo autorizzato per la pesca della cieca entro il 1o marzo 2025 o, per le misure nazionali, entro due settimane dall’adozione.
Corallo rosso nel Mediterraneo
L’articolo 5 disciplina tutte le attività di raccolta del corallo rosso nel Mediterraneo e limita il numero massimo di autorizzazioni e i quantitativi massimi raccolti ai livelli dell’allegato II. L’allegato mantiene per il 2025, tra l’altro, i divieti temporanei per Spagna e Croazia e i massimali di raccolta complessivi per Grecia, Francia e Italia.
Lampuga nel Mediterraneo
L’articolo 6 si applica alla pesca commerciale pelagica con FAD e alla pesca ricreativa della lampuga nel Mediterraneo. Stabilisce la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per peschereccio e il livello massimo delle catture secondo l’allegato III. Per la pesca ricreativa il limite è di 10 kg o cinque esemplari al giorno per persona.
Stock demersali nel Mediterraneo occidentale
L’articolo 7 fissa per i pescherecci da traino e con palangaro lo sforzo massimo consentito nell’allegato IV e i limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità. Gli Stati membri devono gestire lo sforzo secondo il regolamento (UE) 2019/1022 e il regolamento (CE) n. 1224/2009. La disciplina include anche le regole di ripartizione tra Stati membri e il coordinamento con scambi, detrazioni, riassegnazioni e flessibilità interannuale.
Meccanismo di compensazione per il Mediterraneo occidentale
L’articolo 8 consente agli Stati membri di attribuire giorni supplementari di pesca ai pescherecci che adottano misure di selettività o di chiusura utili alla protezione di giovanili e riproduttori. Sono previste percentuali di incremento differenziate per la rimozione delle reti gemelle a divergenti, l’uso di maglie quadrate da 45 o 50 mm, determinate chiusure temporanee o permanenti e l’adozione di attrezzi altamente selettivi. Il meccanismo non può far superare il livello di sforzo fissato dal regolamento (UE) 2024/259 e deve essere notificato alla Commissione entro il 15 ottobre, con comunicazioni mensili sullo sforzo utilizzato.
Misure correttive per nasello, gamberi e scampo nel Mediterraneo occidentale
Gli articoli 9 e 10 prevedono misure correttive specifiche per nasello, gambero viola, gambero rosso e scampo in determinate GSA. Per i gamberi e lo scampo sono fissate taglie minime di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC. Per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sono fissati limiti massimi di cattura nell’allegato IV; gli articoli escludono le attività di ricerca scientifica svolte ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
Registrazione e trasmissione dei dati
L’articolo 11 impone agli Stati membri la registrazione e trasmissione alla Commissione dei dati sullo sforzo di pesca secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Devono essere utilizzati i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato IV.
Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
L’articolo 12 fissa i livelli massimi di cattura di acciuga e sardina nell’allegato V e limita la capacità massima della flotta per i pescherecci autorizzati a pescare piccoli pelagici. Esclude, per la flessibilità interannuale, l’applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Stock demersali nel Mare Adriatico
L’articolo 13 disciplina nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nel Mare Adriatico, fissando nell’allegato V lo sforzo massimo consentito e la capacità massima della flotta. Gli Stati membri devono gestire lo sforzo conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
Canale di Sicilia
Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo stock demersale di nasello e gambero rosa mediterraneo, nonché i gamberi di profondità rosso e viola. Sono stabiliti capacità massime della flotta, sforzi di pesca in giorni di pesca e livelli massimi di cattura negli allegati VI. L’articolo 17 impone la trasmissione dei dati sugli sbarchi mediante i codici degli stock indicati nell’allegato VI.
Mar Ionio e Mare di Levante
L’articolo 18 stabilisce, per i gamberi di profondità rosso e viola, la capacità massima della flotta e i livelli massimi di cattura nell’allegato VII. Il regime si applica alle GSA 19-21 e 24-27.
Occhialone nel Mare di Alborán
L’articolo 19 disciplina l’occhialone pescato con palangari e lenze a mano, sia commercialmente sia ricreativamente. Fissa i livelli massimi di cattura e il numero massimo di pescherecci autorizzati nell’allegato VIII, impone una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi tra gennaio e marzo 2025 nelle principali aree di distribuzione e limita la pesca ricreativa a un pesce al giorno per persona, con taglia minima di 40 cm.
Spratto nel Mar Nero
L’articolo 20 istituisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto nell’allegato IX e rinvia, quanto alla flessibilità interannuale, alla non applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Rombo chiodato nel Mar Nero
L’articolo 21 stabilisce il TAC, la ripartizione tra Stati membri e le eventuali condizioni funzionalmente collegate nell’allegato IX. L’articolo 22 limita l’attività dei pescherecci autorizzati a 180 giorni l’anno. L’articolo 23 vieta qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato, incluso trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque dell’Unione del Mar Nero.
Ripartizione, flessibilità e dati nel Mar Nero
L’articolo 24 precisa che la ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e detrazioni ex regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 25 impone l’uso dei codici degli stock dell’allegato IX per la trasmissione dei dati di sbarco.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 26 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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