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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/219

Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

Normativa europea32025R0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2025 il quadro delle possibilità di pesca nell’area CGPM per una serie di stock mediterranei e del Mar Nero, dando attuazione sia alla politica comune della pesca sia alle raccomandazioni della CGPM. La disciplina combina contingenti, limiti di cattura, capacità massime di flotta, chiusure temporanee e riduzioni di sforzo, con particolare attenzione agli stock più vulnerabili e alle misure di protezione dei riproduttori e dei giovanili. Sono inoltre previste regole di trasmissione dati, codici di comunicazione e limiti sulla cumulabilità delle flessibilità interannuali. L’impianto è direttamente applicabile agli Stati membri e mira a garantire sostenibilità biologica e continuità delle attività di pesca.

Stabilisce per il 2025 le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per determinati stock ittici, includendo TAC, contingenti, limiti di cattura, sforzi di pesca, chiusure stagionali e misure tecniche e correttive collegate.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e agli altri operatori di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, solo quando le disposizioni lo prevedono espressamente. Copre gli stock elencati all’articolo 1 e disciplinati nei relativi articoli e allegati, in specifiche sottozone geografiche della CGPM: Mar Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio: possibilità di pesca 2025 nel Mediterraneo e nel Mar Nero

Il regolamento attua per il 2025 il quadro unionale delle possibilità di pesca per diversi stock del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, in coerenza con la politica comune della pesca e con le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La logica del testo è quella di tradurre in diritto dell’Unione, per area e per specie, misure di conservazione, limiti di cattura, sforzi massimi consentiti, chiusure temporanee e condizioni operative connesse.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e richiama in più punti il regolamento (UE) n. 1380/2013, specie per la fissazione delle possibilità di pesca in coerenza con gli obiettivi della PCP, con la stabilità relativa tra Stati membri e con l’approccio scientifico e precauzionale. Per il Mediterraneo occidentale si coordina inoltre con il regolamento (UE) 2019/1022, che istituisce il piano pluriennale per gli stock demersali, mentre per altre aree recepisce raccomandazioni CGPM adottate nel 2024 e negli anni precedenti.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 delimita il campo applicativo ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mediterraneo e nel Mar Nero, oltre che ad altre attività di pesca dell’Unione solo se richiamate espressamente. Gli articoli 2 e 3 chiariscono nozioni chiave: TAC, contingente, contingente autonomo, contingente analitico, valutazione analitica, pesca ricreativa, FAD e zone CGPM rilevanti. Il regolamento opera dunque in una cornice tecnica fortemente dipendente dalla classificazione geografica CGPM e dalla distinzione tra attività commerciali e ricreative.

Misure nel Mar Mediterraneo

Anguilla

Per l’anguilla (Anguilla anguilla), il regolamento introduce nel 2025 un divieto di pesca commerciale di esemplari superiori a 12 cm per almeno sei mesi. Il periodo di chiusura è fissato dal 1o gennaio al 31 marzo 2025, con un ulteriore periodo di tre mesi da stabilire da ciascuno Stato membro tra il 1o aprile e il 30 novembre 2025, in coerenza con i piani nazionali e con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1100/2007. La pesca commerciale di esemplari inferiori a 12 cm è ammessa per due mesi l’anno, sotto monitoraggio scientifico, e la pesca ricreativa è vietata in tutte le fasi del ciclo vitale. I massimali di autorizzazioni e attrezzi sono fissati nell’allegato I.

Corallo rosso

Per il corallo rosso (Corallium rubrum), l’articolo 5 limita il numero di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi raccolti ai livelli dell’allegato II. Il regolamento consolida così il congelamento dello sforzo e i tetti di raccolta nel quadro del piano CGPM per il Mediterraneo.

Lampuga

Per la lampuga (Coryphaena hippurus), l’articolo 6 disciplina sia la pesca commerciale con FAD sia la pesca ricreativa. L’allegato III stabilisce la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per peschereccio e il livello massimo di catture. La pesca ricreativa è soggetta a un limite giornaliero di 10 kg o cinque esemplari per persona.

Mediterraneo occidentale: stock demersali, sforzo di pesca e misure correttive

L’articolo 7 recepisce il sistema del piano pluriennale del regolamento (UE) 2019/1022 per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, stabilendo nello stesso regolamento i limiti di sforzo per i pescherecci da traino e con palangaro e i limiti di cattura per i gamberi di profondità. L’allegato IV contiene i giorni di pesca per segmento di flotta e gruppo di stock, con differenziazioni tra EMU e tra GSA, mentre gli articoli 9 e 10 impongono misure correttive per nasello, gamberi e scampo, inclusa una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC per gambero viola, gambero rosso e scampo.

Il meccanismo di compensazione di cui all’articolo 8 premia, con giorni supplementari di pesca, l’adozione di misure tecniche o spaziali considerate virtuose: rimozione delle reti gemelle a divergenti, maglie quadrate da 45 o 50 mm, chiusure temporanee o permanenti, protezione di aree profonde o habitat essenziali, e impiego di attrezzi altamente selettivi. Le percentuali di incremento variano a seconda della misura e, in alcuni casi, del momento di implementazione o della diffusione della misura nell’intera flotta nazionale. Il sistema non può comunque far superare lo sforzo totale fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 e richiede notifiche puntuali alla Commissione.

Mare Adriatico

Nel Mare Adriatico, l’articolo 12 fissa i limiti di cattura per acciuga e sardina e limita la capacità della flotta per i pescherecci attivi sui piccoli pelagici, secondo l’allegato V. L’articolo 13 disciplina lo sforzo per gli stock demersali principali, tra cui nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango, sempre secondo l’allegato V e nel rispetto delle regole di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.

L’allegato V contiene inoltre disposizioni speciali per Italia, Croazia e Slovenia, compresi limiti di capacità e di giorni di pesca. Per la Slovenia, in particolare, sono previste clausole di salvaguardia e limiti specifici che tengono conto delle peculiarità della sua flotta e del minimo impatto sugli stock.

Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante

Nel Canale di Sicilia, gli articoli 15 e 16 regolano rispettivamente gli stock demersali e i gamberi di profondità, fissando capacità della flotta, sforzo di pesca per il nasello e limiti di cattura per gambero rosa mediterraneo, gambero rosso e gambero viola. L’allegato VI dettaglia i livelli per Stato membro e per segmento di flotta.

Nel Mar Ionio e nel Mare di Levante, l’articolo 18 stabilisce i massimali di flotta e i livelli di cattura per i gamberi di profondità rosso e viola, con valori distinti per Grecia, Italia, Malta e Cipro nell’allegato VII.

Mare di Alborán

L’articolo 19 disciplina l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán. La pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano è soggetta ai massimali dell’allegato VIII, a una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi tra gennaio e marzo 2025 e a limiti stringenti per la pesca ricreativa: un pesce al giorno per persona e taglia minima di 40 cm. La pesca ricreativa è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

Mar Nero

Nel Mar Nero, l’articolo 20 istituisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, mentre l’articolo 21 disciplina il rombo chiodato, fissando TAC, ripartizione tra Stati membri e condizioni collegate nell’allegato IX. L’articolo 22 limita la durata annua delle attività di pesca a 180 giorni, e l’articolo 23 prevede un periodo di chiusura totale dal 15 aprile al 15 giugno, comprensivo di trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita.

L’articolo 24 chiarisce che la ripartizione nel Mar Nero non pregiudica scambi, detrazioni e riassegnazioni previste dal diritto UE e le detrazioni ex regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 25 impone codici specifici per la trasmissione dei dati di sbarco relativi a spratto e rombo chiodato.

Regole trasversali su flessibilità, controllo e dati

Il regolamento richiama più volte il regolamento (CE) n. 847/96 e l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, precisando che le rispettive flessibilità interannuali non si cumulano. In alcuni casi, la flessibilità del regolamento (UE) n. 1380/2013 è esclusa in ragione dello stato biologico degli stock. Sul piano operativo, gli articoli 11, 14, 17 e 25 disciplinano la registrazione e la comunicazione alla Commissione dei dati di sforzo e di sbarco, imponendo l’uso dei codici di stock e di gruppo di sforzo indicati nei rispettivi allegati.

Allegati e struttura applicativa

Gli allegati I-IX costituiscono parte essenziale della disciplina, perché contengono i numeri, i contingenti, i giorni di pesca, le capacità di flotta e i codici di comunicazione che rendono concretamente applicabili le misure. Il testo assume quindi una funzione tipicamente annuale e settoriale: traduce in parametri quantitativi le scelte di conservazione, garantendo continuità rispetto alle raccomandazioni CGPM e ai piani pluriennali già in vigore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e territoriale

L’articolo 1 estende il regolamento ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, nonché ad altre attività di pesca dell’Unione solo ove richiamate espressamente. Gli stock interessati sono elencati per area: anguilla, corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo; numerosi stock demersali e di gamberi nel Mediterraneo occidentale, Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante; acciuga e sardina nel Mare Adriatico; occhialone nel Mare di Alborán; spratto e rombo chiodato nel Mar Nero.

Definizioni e zone di pesca

Gli articoli 2 e 3 richiamano le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definiscono, tra l’altro, acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico, valutazione analitica e FAD. Vengono inoltre precisate le zone CGPM rilevanti: Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero, con rinvio al regolamento (UE) 2023/2124.

Anguilla nel Mediterraneo

L’articolo 4 prevede nel 2025 un divieto di pesca commerciale dell’anguilla di lunghezza superiore a 12 cm per almeno sei mesi, con chiusura dal 1o gennaio al 31 marzo 2025 e un ulteriore periodo di tre mesi da fissare da ciascuno Stato membro tra il 1o aprile e il 30 novembre 2025. La pesca commerciale di anguille sotto i 12 cm è consentita per due mesi l’anno, sotto monitoraggio scientifico, entro i massimali di autorizzazioni e attrezzi dell’allegato I. È vietata in assoluto la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione i periodi di chiusura e il periodo autorizzato per la pesca della cieca entro il 1o marzo 2025 o, per le misure nazionali, entro due settimane dall’adozione.

Corallo rosso nel Mediterraneo

L’articolo 5 disciplina tutte le attività di raccolta del corallo rosso nel Mediterraneo e limita il numero massimo di autorizzazioni e i quantitativi massimi raccolti ai livelli dell’allegato II. L’allegato mantiene per il 2025, tra l’altro, i divieti temporanei per Spagna e Croazia e i massimali di raccolta complessivi per Grecia, Francia e Italia.

Lampuga nel Mediterraneo

L’articolo 6 si applica alla pesca commerciale pelagica con FAD e alla pesca ricreativa della lampuga nel Mediterraneo. Stabilisce la capacità massima della flotta, il numero massimo di FAD per peschereccio e il livello massimo delle catture secondo l’allegato III. Per la pesca ricreativa il limite è di 10 kg o cinque esemplari al giorno per persona.

Stock demersali nel Mediterraneo occidentale

L’articolo 7 fissa per i pescherecci da traino e con palangaro lo sforzo massimo consentito nell’allegato IV e i limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità. Gli Stati membri devono gestire lo sforzo secondo il regolamento (UE) 2019/1022 e il regolamento (CE) n. 1224/2009. La disciplina include anche le regole di ripartizione tra Stati membri e il coordinamento con scambi, detrazioni, riassegnazioni e flessibilità interannuale.

Meccanismo di compensazione per il Mediterraneo occidentale

L’articolo 8 consente agli Stati membri di attribuire giorni supplementari di pesca ai pescherecci che adottano misure di selettività o di chiusura utili alla protezione di giovanili e riproduttori. Sono previste percentuali di incremento differenziate per la rimozione delle reti gemelle a divergenti, l’uso di maglie quadrate da 45 o 50 mm, determinate chiusure temporanee o permanenti e l’adozione di attrezzi altamente selettivi. Il meccanismo non può far superare il livello di sforzo fissato dal regolamento (UE) 2024/259 e deve essere notificato alla Commissione entro il 15 ottobre, con comunicazioni mensili sullo sforzo utilizzato.

Misure correttive per nasello, gamberi e scampo nel Mediterraneo occidentale

Gli articoli 9 e 10 prevedono misure correttive specifiche per nasello, gambero viola, gambero rosso e scampo in determinate GSA. Per i gamberi e lo scampo sono fissate taglie minime di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC. Per il nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sono fissati limiti massimi di cattura nell’allegato IV; gli articoli escludono le attività di ricerca scientifica svolte ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Registrazione e trasmissione dei dati

L’articolo 11 impone agli Stati membri la registrazione e trasmissione alla Commissione dei dati sullo sforzo di pesca secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Devono essere utilizzati i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato IV.

Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

L’articolo 12 fissa i livelli massimi di cattura di acciuga e sardina nell’allegato V e limita la capacità massima della flotta per i pescherecci autorizzati a pescare piccoli pelagici. Esclude, per la flessibilità interannuale, l’applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Stock demersali nel Mare Adriatico

L’articolo 13 disciplina nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nel Mare Adriatico, fissando nell’allegato V lo sforzo massimo consentito e la capacità massima della flotta. Gli Stati membri devono gestire lo sforzo conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Canale di Sicilia

Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo stock demersale di nasello e gambero rosa mediterraneo, nonché i gamberi di profondità rosso e viola. Sono stabiliti capacità massime della flotta, sforzi di pesca in giorni di pesca e livelli massimi di cattura negli allegati VI. L’articolo 17 impone la trasmissione dei dati sugli sbarchi mediante i codici degli stock indicati nell’allegato VI.

Mar Ionio e Mare di Levante

L’articolo 18 stabilisce, per i gamberi di profondità rosso e viola, la capacità massima della flotta e i livelli massimi di cattura nell’allegato VII. Il regime si applica alle GSA 19-21 e 24-27.

Occhialone nel Mare di Alborán

L’articolo 19 disciplina l’occhialone pescato con palangari e lenze a mano, sia commercialmente sia ricreativamente. Fissa i livelli massimi di cattura e il numero massimo di pescherecci autorizzati nell’allegato VIII, impone una chiusura temporanea di almeno 60 giorni consecutivi tra gennaio e marzo 2025 nelle principali aree di distribuzione e limita la pesca ricreativa a un pesce al giorno per persona, con taglia minima di 40 cm.

Spratto nel Mar Nero

L’articolo 20 istituisce un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto nell’allegato IX e rinvia, quanto alla flessibilità interannuale, alla non applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Rombo chiodato nel Mar Nero

L’articolo 21 stabilisce il TAC, la ripartizione tra Stati membri e le eventuali condizioni funzionalmente collegate nell’allegato IX. L’articolo 22 limita l’attività dei pescherecci autorizzati a 180 giorni l’anno. L’articolo 23 vieta qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato, incluso trasbordo, detenzione a bordo, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque dell’Unione del Mar Nero.

Ripartizione, flessibilità e dati nel Mar Nero

L’articolo 24 precisa che la ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e detrazioni ex regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 25 impone l’uso dei codici degli stock dell’allegato IX per la trasmissione dei dati di sbarco.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione degli stock itticicontrollo e monitoraggio della pescapolitica comune della pesca

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