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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-58/25

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 17 December 2025. — Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal, Lda v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark iTEC SKYNEX – Earlier EU word mark SKYNET – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-58/25

Giurisprudenza europea62025TJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro il marchio iTEC SKYNEX basata sul marchio anteriore SKYNET. Pur respingendo le censure relative alla determinazione del territorio rilevante e, in parte, alla comparazione dei servizi, il Tribunale rileva una contraddizione decisiva nella motivazione sulla comprensione del termine "sky" da parte del pubblico portoghese. Tale difetto impedisce il controllo giurisdizionale della valutazione globale del rischio di confusione, con conseguente annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di riforma.

Marchio UE iTEC SKYNEX: annullamento della decisione della Commissione di ricorso EUIPO per insufficiente motivazione sull’apprezzamento del pubblico rilevante nella valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione di ricorso che respinge l’opposizione contro il marchio iTEC SKYNEX abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare per un’incertezza interna circa la quota di pubblico portoghese in grado di comprendere il termine inglese "sky" e per l’errata valutazione comparativa dei servizi e dei segni.

Principio di diritto

In una controversia di opposizione ai marchi UE, la decisione della Commissione di ricorso deve esporre in modo coerente e non contraddittorio il ragionamento seguito sulla percezione del segno da parte del pubblico rilevante; se vi è un’ambiguità interna decisiva su quale parte del pubblico comprenda un elemento comune del marchio, il Tribunale non può controllare la fondatezza della valutazione sul rischio di confusione e la decisione deve essere annullata per difetto di motivazione. La domanda di riforma è invece respinta quando il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di ricorso su un punto non chiaramente deciso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE iTEC SKYNEX: opposizione, rischio di confusione e difetto di motivazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne il segno verbale iTEC SKYNEX e il conflitto con il marchio anteriore portoghese SKYNET, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il richiedente del marchio iTEC SKYNEX, Indra Sistemas, SA, aveva domandato la registrazione del segno per servizi della classe 39, in larga parte attinenti al trasporto, alla navigazione, al controllo del traffico aereo e a servizi informativi connessi. Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal Lda. aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore SKYNET, registrato in Portogallo per "fast international transport service".

Dopo la richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, l’opponente aveva soddisfatto l’onere probatorio. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per tutti i servizi della classe 39; la Commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e respinto integralmente l’opposizione, ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Eccezione di irricevibilità

L’interveniente aveva sostenuto che il ricorso fosse irricevibile per difetto di chiarezza del petitum. Il Tribunale respinge l’eccezione, osservando che il ricorso indicava sufficientemente l’oggetto della controversia e le ragioni del gravame, consentendo sia alla difesa sia al giudice di comprendere la portata della domanda.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso era fondato su un unico motivo, articolato in quattro censure:

  • errore nell’individuazione del pubblico rilevante;
  • errore nel confronto dei servizi;
  • errore nella comparazione dei segni;
  • errore nella valutazione globale del rischio di confusione.

Pubblico rilevante e territorio pertinente

Il Tribunale conferma, in sostanza, che il territorio pertinente era il Portogallo, come correttamente indicato nella decisione impugnata. La singola menzione del "pubblico nell’Unione europea" contenuta in un passaggio finale della decisione viene qualificata come mero lapsus o errore materiale, privo di incidenza sulla legittimità complessiva della motivazione.

Confronto dei servizi

Il Tribunale ritiene corretto solo in parte l’apprezzamento della Commissione di ricorso. In particolare:

  • alcuni servizi della domanda, come "transport", "autonomous driverless transportation services" e "arrangement of transportation", sono identici ai servizi coperti dal marchio anteriore, o comunque vi si sovrappongono;
  • alcuni altri servizi, soprattutto quelli relativi a tracciamento, posizionamento e informazioni sul trasporto, sono almeno simili ai servizi del marchio anteriore, poiché complementari e ragionevolmente percepiti dal pubblico come provenienti dalla stessa impresa;
  • gli ulteriori servizi della classe 39, invece, sono correttamente considerati dissimili dal servizio anteriore di trasporto internazionale rapido.

Comparazione dei segni e motivazione sul termine "sky"

La questione decisiva riguarda la parte comune "sky". La Commissione di ricorso aveva descritto tale elemento come parte del vocabolario di base dell’inglese e, quindi, come elemento debole per i servizi considerati. Tuttavia, il Tribunale rileva una contraddizione interna tra due affermazioni della decisione:

  • da un lato, si afferma che "almeno una parte" del pubblico rilevante riconoscerà il termine;
  • dall’altro, si afferma che "il pubblico portoghese" riconoscerà il termine.

Secondo il Tribunale, tali formulazioni non consentono di capire con chiarezza se il termine sia compreso solo da una parte non trascurabile del pubblico o dall’intero pubblico rilevante o quasi. Questa incertezza compromette la coerenza della motivazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in collegamento con l’articolo 296 TFUE.

Conseguenze sul controllo giurisdizionale e sulla valutazione del rischio di confusione

Poiché la motivazione è internamente incoerente su un punto decisivo, il Tribunale dichiara di non essere in grado di verificare il merito delle valutazioni basate sulla comprensione del termine "sky" né, di conseguenza, la conclusione circa l’assenza di rischio di confusione. Ne deriva la violazione dell’obbligo di motivazione e l’annullamento della decisione impugnata.

Domanda di riforma

La richiesta del ricorrente di riformare la decisione viene respinta. Il Tribunale ricorda infatti che il potere di riforma può essere esercitato solo quando, sulla base degli elementi di fatto e di diritto già accertati, esso sia in grado di stabilire quale decisione la Commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. Qui ciò non è possibile, proprio a causa dell’ambiguità della motivazione.

Spese

L’interveniente, rimasta soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente. L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese. Le spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso sono rimesse a quest’ultima perché provveda alla relativa liquidazione alla luce della sentenza.

Principio affermato

In materia di opposizione tra marchi, un difetto di motivazione relativo alla percezione di un elemento comune da parte del pubblico rilevante è sufficiente a fondare l’annullamento quando impedisce al giudice dell’Unione di controllare la valutazione globale del rischio di confusione; la mera presenza di un riferimento al territorio corretto non sana un ragionamento internamente incoerente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionemotivi di rigetto relativiobbligo di motivazione

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