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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16464/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne per resistenza a pubblico ufficiale e aveva rideterminato la pena. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p. per omessa valutazione dell'intervallo temporale, delle differenti modalità e dei luoghi dei fatti; (2) vizio di motivazione per mancata e illogica valutazione degli indici che attestano l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto errata l'applicazione del Tribunale che aveva riconosciuto l'unicità del disegno criminoso nonostante un significativo iato temporale (anno e tre mesi) e l'assenza, al momento del primo fatto, di un progetto già delineato per commettere il secondo (il secondo fatto è stato commesso per sfuggire all'esecuzione di un'ordinanza di aggravamento che non era stata nemmeno richiesta al momento del primo reato). La Corte ha richiamato i principi secondo cui la continuazione richiede un programma criminoso ideato 'ab origine' e l'accertamento di specifici indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità), e ha sottolineato che periodi di detenzione possono interrompere qualsiasi progetto criminoso e che reati da dolo d'impeto, come la resistenza a pubblico ufficiale, sono spesso incompatibili con la riconoscibilità della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiede l'identità del disegno criminoso: deve sussistere un programma di illeciti previamente ideato e voluto, concepito 'ab origine' almeno nelle linee essenziali; non può essere presunta sulla sola base di una tendenza a delinquere o dell'analogia dei reati.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla funzione del giudice dell'esecuzione nell'applicazione della continuazione e alla necessità di motivazione nell'ordinanza esecutiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018)

    Ammette che un notevole lasso di tempo e periodi di detenzione possono essere elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, salvo risultanze probatorie contrarie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022)

    Richiama l'esigenza, anche in sede esecutiva, di verificare concretamente gli indicatori della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017)

    Sottolinea che la continuazione non può fondarsi su singoli indici isolati se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004)

    Conferma che la progettazione 'ab origine' degli illeciti è requisito essenziale per l'applicazione della continuazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995)

    Ribadisce che la semplice propensione a delinquere non equivale alla sussistenza di un disegno criminoso unitario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013)

    Afferma che il dolo d'impeto o l'occasionalità di una condotta sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione richiede un progetto criminoso concepito 'ab origine' e non può essere dedotta dalla mera reiterazione di reati o dalla generica tendenza a delinquere.
  • Devono essere valutati indicatori concreti: omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, e la sussistenza di linee essenziali di programmazione già al primo fatto.
  • Un significativo intervallo temporale fra i reati e i frequenti periodi di detenzione sono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, salvo prove contrarie che dimostrino la persistenza di un progetto criminoso.
  • Se un reato successivo è commesso per reagire a circostanze sorte dopo il primo fatto (es. per eludere un provvedimento restrittivo non prevedibile al momento del primo reato), ciò indica la mancanza di un disegno criminoso unitario.
  • I reati da dolo d'impeto o casuali (es. resistenza a pubblico ufficiale) sono spesso incompatibili con la continuazione perché nascono da contingenze non programmabili.
  • In sede esecutiva, come in sede di cognizione, il giudice deve motivare puntualmente con riferimento agli indicatori sopra indicati; la mera affermazione di continuità senza analisi degli elementi è viziata.

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