Sentenza n. 119/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 175/2023 in data 20 aprile 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 175/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione quanto dovuto nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione all’Amministrazione e il passaggio in giudicato, documentato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inottemperanza. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata il 2 maggio 2025 presso il domicilio digitale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il giudicato formatosi sulla sentenza civile, l’obbligo dell’Amministrazione di conformarvisi e l’inadempimento, non contestato dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma, compiendo gli adempimenti necessari a rendere disponibile la carta docente o altro equipollente per gli importi riconosciuti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente successiva all’inutile decorso del termine. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere e adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Attribuisce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione non costituita, unitamente alla documentazione del giudicato e della notificazione della sentenza, consente di ritenere provata l’inottemperanza.
- Per le amministrazioni statali, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale effettuata presso un domicilio digitale del Ministero idoneo a ricevere la notificazione.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione obbligata, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.
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