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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10064/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA maturato per spese di ristrutturazione di immobili detenuti in comodato e utilizzati per un'attività di affittacamere. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che gli immobili ristrutturati fossero beni strumentali all'impresa, destinati a uso durevole, e che le relative opere fossero state correttamente iscritte tra le immobilizzazioni. L'Agenzia aveva resistito sostenendo che il rimborso ex art. 30 d.P.R. 633/1972 presuppone beni strumentali posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, non essendo sufficiente la mera detenzione in comodato. In appello la contribuente è rimasta contumace; la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo che, per il rimborso, servissero sia un atto di acquisto di beni sia la natura ammortizzabile delle spese, escludendo che le opere su beni di terzi in comodato rientrassero nella fattispecie. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 d.P.R. 633/1972, sostenendosi che la CTR avesse erroneamente escluso il diritto al rimborso nonostante la strumentalità delle opere all'attività svolta e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; inoltre si evidenziava che l'Amministrazione aveva prospettato argomenti non coincidenti tra diniego e appello, introducendo un diverso fondamento della pretesa negatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili non di proprietà ma detenuti in forza di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra i beni e l'attività svolta, anche solo potenziale o prospettica. Ha quindi censurato la CTR per essersi discostata da tale principio, avendo escluso il rimborso sul presupposto che l'operazione non integrasse un acquisto di beni e non rientrasse nella procedura di cui all'art. 30, comma 3, d.P.R. 633/1972. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 633/1972

    comma 2, comma 3, lett. c

    Il rimborso IVA può spettare anche per spese di ristrutturazione o manutenzione di immobili detenuti non in proprietà, se le opere sono strumentali all'attività svolta; non è necessario che l'operazione consista in un acquisto di beni in senso stretto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso IVA previsto dall'art. 30 d.P.R. 633/1972, è decisivo il nesso di strumentalità tra il bene o l'opera e l'attività d'impresa o professionale svolta, non la sola titolarità dominicale del bene.
  • Le spese per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di terzi concessi in comodato possono dar luogo a detrazione o, in mancanza, a rimborso dell'IVA quando le opere siano funzionali all'esercizio dell'attività, anche se non autonomamente asportabili o utilizzabili al termine del rapporto.
  • È erronea la decisione di merito che neghi il rimborso assumendo, in via automatica, che le opere eseguite su beni di terzi non integrino un'ipotesi rilevante ai fini dell'art. 30 IVA, senza confrontarsi con la strumentalità concreta dell'investimento rispetto all'attività esercitata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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