Cassazione Penale, Sentenza n. 02656/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che, pur disponendo l'archiviazione nei confronti di Paolo Manna per il reato previsto dall'art. 642 c.p., aveva altresì ordinato l'iscrizione e l'imputazione coatta nei confronti di Antonio Falanga, fino a quel momento non indagato. Il ricorrente contestava l'abnormità dell'atto nella parte in cui il GIP avrebbe ordinato l'imputazione coatta per una persona non indagata, esercitando così poteri non conferitigli e comprimendo la posizione e i poteri del pubblico ministero oltre che i diritti di difesa del nuovo iscritto. La difesa di Manna aveva inoltre lamentato la mancata notifica dell'impugnazione del P.M. ex art. 584 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'ordine di imputazione coatta emesso dal GIP nei confronti di Antonio Falanga. Ha chiarito preliminarmente che l'omissione della notifica dell'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 584 c.p.p. non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del grado successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata. Sulla questione sostanziale, richiamando la giurisprudenza sulle c.d. "abnormità", la Corte ha affermato che il GIP, in presenza di elementi da porre a carico di persona non indagata, può solo disporre l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.; invece l'ordine di imputazione coatta costituisce esercizio di potere non attribuito al GIP (carenza di potere in concreto) e quindi atto abnorme. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio nella parte in cui disponeva l'imputazione coatta di Falanga. La decisione di archiviazione relativa a Manna non è stata contestata dal ricorrente e rimane efficace.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma procedimento penale sostanziale relativa al fatto per cui era stato iscritto il procedimento; la decisione di archiviazione nei confronti di Manna non è stata impugnata dal P.M. e la norma resta il riferimento sostanziale della fattispecie
art. 584 cod. proc. pen.
L'omessa notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero prevista dall'art. 584 c.p.p. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del processo del grado successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata
art. 335 cod. proc. pen.
Il GIP, quando rilevi elementi che richiedono l'iscrizione di una nuova persona, deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.; non può però, in tale sede, sostituirsi al pubblico ministero ordinando l'imputazione coatta
Giurisprudenza di legittimità sulla "abnormità" (Sez. U. e sezioni semplici richiamate)
Sez. U., n. 37502 del 28/04/2022; Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009; Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013; altre pronunce citate in motivazione
L'istituto dell'abnormità colpisce atti endoprocedimentali radicalmente viziati: sia atti strutturalmente estranei all'ordinamento processuale, sia atti che costituiscono esercizio di potere del giudice al di fuori dei casi consentiti (carenza di potere in concreto). L'ordine di imputazione coatta a persona non indagata rientra nell'abnormità e può essere annullato senza rinvio
Massime di principio
- Se il GIP rileva elementi a carico di una persona non indagata, deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.; non può ordinare contestualmente l'imputazione coatta: tale eccesso integra abnormità e viene annullato
- L'ordine di imputazione coatta costituisce atto riservato, nella primaria funzione di selezione dell'azione penale, al pubblico ministero; il giudice non può sostituirsi al PM valutando in via definitiva l'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa
- L'omessa notifica dell'impugnazione del pubblico ministero ex art. 584 c.p.p. non invalida l'impugnazione né produce nullità del grado successivo; incide solo sui termini per l'impugnazione incidentale delle parti private
- Quando si contesta la legittimità di un atto giudiziario per "abnormità", la Corte valuta se si tratti di carenza di potere in astratto o in concreto; se l'atto è tale da non poter essere sanato con attività successive, sarà annullato senza rinvio
- In casi analoghi la difesa di chi risulta iscritto dopo la decisione del GIP può invocare la violazione dei diritti di difesa se l'iscrizione è accompagnata da atti decisori che rientrano nei poteri del pubblico ministero
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