Cassazione Civile, Ordinanza n. 00892/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società ha agito contro la banca deducendo, in relazione ad alcuni rapporti bancari, addebiti asseritamente illegittimi per interessi anche anatocistici, commissioni e spese, chiedendo la rideterminazione dei saldi e la restituzione di quanto indebitamente versato. In primo grado le domande sono state respinte; la Corte d'appello ha confermato il rigetto e ha anche condannato la società ex art. 96, comma 3, c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente/inesistente e violazione delle norme sulla motivazione; (2) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che fosse coperta da giudicato la statuizione sulla non nullità della citazione; (3) nullità per violazione degli artt. 163, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto generiche le domande pur a fronte di allegazioni specifiche; (4) violazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per non aver concesso termine di integrazione della citazione; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme bancarie e processuali, contestando l'onere probatorio posto a suo carico, la mancata ammissione di c.t.u. e la pretesa inutilizzabilità della documentazione sui derivati; (6) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per l'illegittima condanna per responsabilità aggravata. La Corte di cassazione ha esaminato anche eccezioni preliminari sulla ritualità delle notifiche e sulla procura del difensore della banca, disattendendole; tuttavia ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, valorizzando in particolare la mancanza di specificità, la non pertinenza rispetto alla ratio decidendi, la natura esplorativa della richiesta di c.t.u., la corretta allocazione dell'onere della prova in tema di ripetizione di indebito e la discrezionalità del giudice di merito nel ravvisare la colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari formulate dalla controricorrente sull'inammissibilità del ricorso e dalla ricorrente sull'inammissibilità del controricorso, ritenendo rituale la notificazione e sufficientemente efficace la produzione della procura notarile in copia. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: i primi quattro perché non colpivano la ratio decidendi o difettavano di specificità; il quinto perché l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti incombeva sulla parte attrice, mentre la richiesta di c.t.u. era meramente esplorativa e alcune questioni erano nuove; il sesto perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la colpa grave e tale apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 330, comma 1, c.p.c.
La notificazione del ricorso è ritenuta ritualmente effettuata presso il difensore domiciliatario risultante dalla sentenza di appello.
art. 370, comma 3, c.p.c.
Il tardivo deposito del controricorso non incide sulla sua procedibilità solo nei limiti chiariti dalla Corte; la questione riguarda la prova del perfezionamento della notificazione.
art. 372 c.p.c.
La produzione documentale necessaria a provare il perfezionamento della notificazione può avvenire fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale.
art. 3, comma 2, l. n. 53 del 1994
Quando l'atto da notificare non è un documento informatico, l'avvocato deve estrarre copia informatica dell'atto cartaceo, che resta l'originale dell'atto notificato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994
Ai fini della prova della notificazione telematica di un atto originariamente cartaceo occorre la copia analogica del messaggio PEC con allegati e ricevute, munite di attestazione di conformità.
art. 2714 c.c.
Le copie degli atti pubblici fanno piena prova se rilasciate nelle forme prescritte, ma il giudice può attribuire rilevanza anche a copie non autentiche se ne riconosce la rispondenza all'originale.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione viene esclusa quando la decisione raggiunga comunque lo scopo e il giudice d'appello pronunci sul merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere la decisione; nel caso concreto la Corte esclude la nullità della sentenza di primo grado.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.
art. 354 c.p.c.
La nullità per mancanza di motivazione non rientra tra i vizi che impongono la rimessione della causa al primo giudice; il giudice d'appello deve decidere nel merito.
art. 2909 c.c.
Il motivo sul giudicato è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 324 c.p.c.
È invocato per sostenere il giudicato interno, ma la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla decisione di merito.
art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.
La nullità della citazione ricorre solo se l'oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti siano omessi o assolutamente incerti; la mera genericità o incoerenza probatoria non integra di per sé nullità.
art. 164, comma 4, c.p.c.
È richiamato in relazione alla nullità della citazione, ma la Corte osserva che nel caso concreto non vi era un atto introduttivo radicalmente nullo.
art. 164, comma 5, c.p.c.
Il termine per integrare la citazione presuppone una nullità dell'atto introduttivo, che la Corte di merito non ha ravvisato.
art. 24 Cost.
È invocato a sostegno della richiesta di termine per integrazione, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2697 c.c.
Nell'azione di ripetizione di indebito l'attore deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti di cui chiede la restituzione.
art. 111 Cost.
È richiamato nel motivo sull'onere della prova e sulla correttezza della motivazione, ma la censura è respinta.
art. 119 t.u.b.
La richiesta di documentazione bancaria è evocata dalla ricorrente, ma la questione è ritenuta nuova e comunque non decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 127-bis t.u.b.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all'acquisizione della documentazione bancaria, ma senza esito favorevole.
art. 263 c.p.c.
È menzionato dalla ricorrente in relazione a un preteso giudizio di rendiconto, ma la Corte ne esclude la pertinenza.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede almeno la colpa grave; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto gravemente imprudente l'iniziativa processuale e tale valutazione di fatto è incensurabile se adeguatamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale processuale senza specifica critica della motivazione decisiva.
- La nullità della citazione per difetto di esposizione dei fatti costitutivi sussiste solo quando l'oggetto della domanda o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti; la mera genericità delle allegazioni o la loro incoerenza rispetto alle risultanze documentali non integra automaticamente nullità dell'atto introduttivo.
- Se il giudice d'appello rileva che la domanda è infondata o non provata, non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice per vizi motivazionali della sentenza di primo grado, dovendo eventualmente decidere nel merito.
- Nell'azione di ripetizione di indebito, l'attore deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti che assume non dovuti; quando deduce clausole o rapporti contrattuali nulli, deve allegare e produrre i contratti su cui fonda la pretesa restitutoria.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire a carenze di allegazione o di prova della parte, né per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non dimostrati.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la colpa grave, configurabile quando l'iniziativa o l'impugnazione sia palesemente priva di pertinenza o gravemente imprudente; l'accertamento è di merito e, se motivato, non è sindacabile in cassazione.
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