Cassazione Penale, Sentenza n. 3105/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (e artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), denunciando che il Tribunale di appello aveva riformato in pejus la sentenza assolutoria del giudice di pace fondando la decisione su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza; (2) violazione degli artt. 633 e 125 c.p. (e dell'obbligo di "motivazione rafforzata") per avere il Tribunale affermato la responsabilità civile senza confutare adeguatamente le argomentazioni del giudice di primo grado e senza esaminare compiutamente la documentazione prodotta, con una motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fonda su una diversa valutazione giuridica o su una valutazione complessiva del compendio probatorio e non su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Matera abbia motivato la riforma richiamando una distinta analisi fattuale e confutando punto per punto la motivazione assolutoria del giudice di pace; altresì la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla presunta mancanza di "motivazione rafforzata". Conseguenze economiche: il ricorrente è condannato alle spese processuali; è disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (nel corpo della decisione si cita equitativamente euro 2.000,00, mentre il P.Q.M. fissa il pagamento in euro 3.000,00); il ricorrente è inoltre condannato a rimborsare alle parti civili le spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
La norma è stata evocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma dell'assoluzione; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che specifica che l'obbligo non sussiste quando la riforma si basa su diversa valutazione giuridica o su valutazione complessiva del compendio probatorio e non su diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione delle prove; la pronuncia prende in considerazione i criteri di valutazione del giudice ma ritiene non sussistente il vizio dedotto.
art. 180 c.p.p.
Evocato in relazione alle modalità di formazione della prova nel dibattimento; la Corte non ha ritenuto violata la normativa applicabile alla valutazione del materiale probatorio nel caso concreto.
art. 633 c.p.
Articolo relativo al reato contestato al ricorrente (occupazione di terreni); la sentenza d'appello ha affermato la configurabilità del fatto ai fini civilistici e la conseguente responsabilità risarcitoria.
art. 125 c.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali coinvolte nella censura sulla responsabilità civile; la Corte non ha ritenuto fondata la prospettazione che l'applicazione delle norme sostanziali fosse viziata.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in tema di conclusioni scritte del pubblico ministero; qui citata per indicare che il Sostituto Procuratore Generale ha formulato deduzioni scritte di inammissibilità.
Massime di principio
- La riforma in appello di una sentenza di assoluzione non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria: se il giudice d'appello riforma sulla base di una diversa valutazione giuridica o di una valutazione complessiva del materiale probatorio, e non per un diverso giudizio sull'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione non è necessaria.
- Se il ricorso deduce che l'appello ha mutato la decisione solo per rivalutare la credibilità di dichiarazioni testimoniali decisive, allora sussiste l'irritazione della regola e può essere necessaria la rinnovazione dell'istruttoria; la censura deve però essere specifica e dimostrare in che modo la riforma si sia fondata su tale diversa valutazione della credibilità.
- La "motivazione rafforzata" richiesta in casi di affermazione della responsabilità civile impone che il giudice di appello confuti adeguatamente le ragioni dell'assoluzione e indichi i fondamenti fattuali e giuridici della diversa decisione: una motivazione puntuale e punto per punto è generalmente ritenuta sufficiente se dimostra il confronto con la decisione di primo grado.
- Le richieste di cassazione per violazioni di legge e vizi di motivazione devono essere dettagliate e concrete: censure generiche o non circostanziate sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese del grado e a versamenti alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; occorre verificare il dispositivo della sentenza per gli importi effettivamente disposti.
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