Sentenza n. 7598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08730/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 8730 del 12 maggio 2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’approvazione delle graduatorie di una procedura di finanziamento e inammissibili i motivi aggiunti, nonché improcedibile il ricorso incidentale di Carosello Tonale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e concorrenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva partecipato all’avviso pubblico del Ministero del Turismo del 3 giugno 2024 per contributi destinati a interventi sugli impianti di risalita e di innevamento nei comprensori montani. Con punteggio di 60/100 era stata collocata tra i soggetti utilmente in graduatoria ma non finanziati. In primo grado aveva impugnato gli esiti con un ricorso che descriveva la vicenda e dichiarava di agire “al buio”, riservandosi di formulare censure dopo l’accesso agli atti; aveva poi proposto motivi aggiunti contro gli atti acquisiti, deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 77 del r.d. 827/1924, violazione delle regole dell’avviso sulla valutazione, carenza di trasparenza e motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza di motivi specifici e i motivi aggiunti per accessorietà e, in subordine, tardività. In appello la società ha contestato tale declaratoria deducendo violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p.a., erroneità della motivazione e carenza istruttoria: sosteneva che solo dopo l’accesso aveva potuto conoscere le ragioni del punteggio e formulare censure non meramente ipotetiche. Ha inoltre riproposto le censure di merito avanzate in primo grado.
La decisione
L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo: l’atto non conteneva alcuna censura, neppure generica o formulata con riserva di integrazione, né prospettava possibili vizi della valutazione; si limitava a chiedere l’annullamento degli atti e a riservare ogni doglianza all’esito dell’accesso, così prospettando una richiesta esplorativa. L’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. impone l’indicazione di motivi specifici e il comma 2 commina l’inammissibilità per la loro mancanza; il giudice non può supplire alle lacune difensive individuando autonomamente possibili vizi. I motivi aggiunti erano “propri”, diretti a introdurre ulteriori vizi a sostegno della domanda già proposta, e avevano natura strumentale, accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo: la sua inammissibilità ne ha quindi precluso l’esame. È stata inoltre confermata la valutazione subordinata del TAR secondo cui, anche considerando i motivi aggiunti come ricorso autonomo, essi erano tardivi, essendo stati notificati il 3 aprile 2026 dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Le censure di merito riproposte in appello non sono state esaminate, poiché la confermata inammissibilità del ricorso di primo grado ne impediva lo scrutinio. L’appellante è stata condannata alle spese in favore di Val Fiorentina S.p.A. e Latemar Carezza S.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00; spese compensate nei confronti dei Ministeri e di Carosello Tonale S.p.A., costituiti solo formalmente.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
il ricorso deve contenere distintamente: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale
Il ricorso deve indicare motivi specifici, ossia vizi puntuali e articolati. Una domanda di annullamento priva di censure, accompagnata dalla sola riserva di formularle dopo l’accesso agli atti, non soddisfa tale requisito.
art. 40, comma 2, c.p.a.
i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili
La mancanza dei motivi specifici prescritti dall’art. 40, comma 1, lett. d), comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 43 c.p.a.
Il ricorso per motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., che ammette «nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte», riveste infatti natura strumentale e accessoria rispetto al ricorso introduttivo integrandone il thema decidendum nei limiti della domanda proposta e, nel caso di motivi aggiunti propri, di dipendenza.
I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre nuovi vizi a sostegno della domanda già proposta, dipendono dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte processuale; la sua inammissibilità ne preclude lo scrutinio.
art. 29 c.p.a.
Corretta è, infine, la subordinata valutazione del Tar circa la tardività dei motivi aggiunti anche quando considerati alla stregua di un ricorso autonomo n quanto notificati il 3 aprile 2026 a termine decadenziale ex art. 29 c.p.a. già spirato.
La notificazione dei motivi aggiunti oltre il termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dalla pubblicazione dell’atto impugnato, ne determina la tardività anche se essi siano considerati come ricorso autonomo.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve contenere l’indicazione di motivi specifici, intesi come censure puntuali e articolate sui vizi di legittimità dell’atto. La mera esposizione della sequenza procedimentale, la richiesta di annullamento e la riserva di formulare doglianze dopo l’accesso agli atti non soddisfano tale onere e comportano l’inammissibilità del ricorso.
- Il giudice amministrativo non può integrare le lacune difensive individuando d’ufficio possibili vizi dell’atto impugnato, poiché ciò contrasterebbe con la terzietà del giudice e con la parità delle parti.
- I motivi aggiunti propri, che introducono nuove ragioni a sostegno di una domanda già proposta, hanno natura strumentale e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte; se quest’ultimo è inammissibile, lo scrutinio dei motivi aggiunti è precluso.
- I motivi aggiunti che, pur diretti a introdurre nuovi vizi della domanda originaria, siano considerati come ricorso autonomo restano soggetti al termine decadenziale di impugnazione decorrente dalla conoscenza dell’atto.
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