Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rimborso proposta da una società per ottenere la restituzione di euro 10.520,14 versati in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'effettiva esecuzione del pagamento. La Corte d'appello, invece, ha accolto la domanda di ripetizione, ritenendo desumibile la prova del pagamento dalla documentazione in atti, in particolare dal modello 770/2002, valorizzato anche in via induttiva e in relazione alla mancata tempestiva contestazione e alla genericità del disconoscimento. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione su una prova asseritamente tardiva e irrituale; 2) violazione delle regole sulla contestazione tempestiva della documentazione prodotta in corso di causa; 3) omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato che il modello 770 era privo di firma, data e attestazione di presentazione; 4) violazione delle norme sulle presunzioni semplici per avere attribuito valore probatorio a una dichiarazione fiscale senza requisiti di gravità, precisione e concordanza; 5) omesso esame dell'eccezione di prescrizione estintiva. La resistente ha replicato con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo che le censure mirassero soltanto a una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che, nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti e l'ammissione di nuove prove da parte del giudice d'appello rientrano nei poteri discrezionali ex artt. 421 e 437 c.p.c.; che l'accertamento di contestazione/non contestazione è apprezzamento di merito; che l'uso delle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata; e che l'interpretazione del modello 770 e la valutazione dell'attendibilità delle prove non sono sindacabili se non nei limiti di legge. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'eccezione di prescrizione, effettivamente ritualmente proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 414 n. 5 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la produzione/prova documentale tardiva nel rito del lavoro

  • art. 420, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro e alla dedotta irregolarità dell'acquisizione documentale

  • art. 421 c.p.c.

    consente al giudice del lavoro di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova e l'acquisizione di documenti; il suo esercizio in appello è discrezionale e non sindacabile se congruamente esercitato

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per i poteri istruttori del giudice d'appello nel rito del lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova del pagamento; la Corte non ravvisa violazione perché la censura mira alla rivalutazione del merito

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in tema di contestazione tempestiva delle allegazioni/documenti

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in tema di contestazione tempestiva delle allegazioni/documenti nel rito del lavoro

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al corretto governo del contraddittorio e della motivazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    titolo del motivo per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato sul vizio motivazionale nella formulazione vigente

  • art. 2724 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni, ma la censura è ritenuta meramente rivalutativa

  • art. 2726 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il ragionamento presuntivo; spetta al giudice di merito individuare i fatti noti e il percorso inferenziale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione della loro idoneità è di merito

  • art. 112 c.p.c.

    ritenuto effettivamente violato per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, anche se il motivo era formalmente veicolato come omesso esame

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico per l'interpretazione dell'atto/documento da parte del giudice di merito

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    richiamati per delimitare i casi in cui l'interpretazione dell'atto è censurabile in cassazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato in via sostanziale quale corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il giudice d'appello può acquisire d'ufficio nuovi documenti o ammettere nuove prove nell'ambito dei poteri attribuiti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.; tale valutazione discrezionale è in linea di principio insindacabile in cassazione se non trasmoda in violazione di legge o in motivazione del tutto apparente.
  • L'accertamento della tempestività e dell'efficacia di una contestazione documentale appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non potendo la parte ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso alle presunzioni semplici, nonché la scelta dei fatti noti e il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, è rimesso al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo un vizio logico-giuridico radicale, non la mera proposta di una diversa inferenza probatoria.
  • La valutazione dell'attendibilità dei documenti e l'interpretazione del loro contenuto sono attività di merito; il loro sindacato in cassazione richiede la specifica denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione o di un vizio motivazionale effettivo, non la semplice prospettazione di una lettura alternativa.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio, a prescindere dall'erronea indicazione formale del parametro di ricorso, quando dal contenuto sostanziale delle censure sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.