Cassazione Penale, Sentenza n. 31036/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ricorreva per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame che, in parziale riforma dell'ordinanza genetica del G.I.P., aveva escluso alcune aggravanti dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 ma aveva confermato la misura cautelare, poi sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari. Il ricorso investiva: 1) la dedotta mancata trasmissione integrale dei brogliacci delle intercettazioni, ritenuta lesiva del diritto di difesa perché avrebbe impedito di verificare la selezione unilaterale degli atti e di valorizzare conversazioni asseritamente favorevoli; 2) l'asserita mancanza di gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendosi che i soggetti coinvolti fossero solo membri di un nucleo familiare, senza un'organizzazione stabile, una vera ripartizione di ruoli, una cassa comune o un apporto stabile del ricorrente; 3) la carenza di gravi indizi sui singoli reati-fine, deducendo che le intercettazioni e le videoriprese fossero state interpretate in modo arbitrario e che alcuni episodi di cessione/detenzione non dimostrassero il concorso del ricorrente; 4) l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, nonché la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e terzo motivo, perché il primo era meramente reiterativo e comunque infondato, mentre gli altri postulavano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il quarto motivo quanto al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, ma ha accolto la censura sul pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274 lett. a) c.p.p. ritenendola fondata, senza però annullare l'ordinanza poiché la misura cautelare restava sorretta autonomamente dall'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione di reati. La sostituzione già intervenuta con gli arresti domiciliari ha reso superfluo l'esame dell'adeguatezza/proporzionalità.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, c.p.p.
"le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"
Nel giudizio di riesame devono essere trasmessi gli atti posti a fondamento della misura cautelare; la parte non può pretendere il deposito di atti diversi o ulteriori rispetto a quelli utilizzati dal G.I.P.
art. 291, comma 1, c.p.p.
"le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"
È il parametro per individuare gli atti da trasmettere al giudice della cautela e, in sede di riesame, il materiale rilevante è solo quello posto a base della richiesta cautelare.
art. 293, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel motivo sulla mancata trasmissione degli atti cautelari.
art. 268 c.p.p.
Richiamato con riguardo alle intercettazioni e ai brogliacci rilevanti ai fini cautelari.
art. 273, commi 1 e 1-bis, c.p.p.
Richiamato per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono un gruppo organizzato, l'accordo per una serie indeterminata di reati, la stabile organizzazione di attività e beni, e un apporto individuale apprezzabile e non episodico del partecipe.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per contestare la lettura probatoria dei singoli reati-fine e l'utilizzo delle intercettazioni.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare il pericolo di reiterazione dei reati e, più in generale, le esigenze cautelari.
art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.
Richiamato per il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte precisa che il pericolo di inquinamento probatorio richiede una concreta e attuale possibilità di ostacolare l'acquisizione o la genuinità della prova e deve essere illustrato con specificità e inderogabilità, indicando le indagini ancora da svolgere e le funzioni preventive della misura.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per i reati associativi in materia di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si esaurisce nella data dell'ultimo reato-fine ma riguarda anche la possibile commissione di ulteriori reati espressivi della medesima professionalità; il tempo trascorso è solo uno degli elementi da valutare.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame e nel successivo controllo di legittimità, la censura sulla mancata trasmissione degli atti cautelari è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali documenti sarebbero mancati e perché essi conterrebbero elementi favorevoli; non è consentito richiedere l'acquisizione di materiale investigativo diverso da quello posto a base della misura.
- La Corte di cassazione, in materia cautelare, non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle intercettazioni e delle altre fonti di prova: è sindacabile solo una motivazione mancante, illogica o irragionevole, non una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per integrare l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta il mero concorso di persone o la mera coabitazione familiare: occorrono un gruppo organizzato, la stabile ripartizione di ruoli, la disponibilità di una struttura anche minima di mezzi e beni, e un apporto personale apprezzabile, non episodico, che denoti adesione al sodalizio.
- Il vincolo di parentela tra gli indagati non esclude, di per sé, la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quando le risultanze investigative mostrino stabilità organizzativa, cooperazione sistematica e gestione condivisa dei proventi.
- Ai fini della misura cautelare per reati associativi in materia di stupefacenti, il pericolo di reiterazione va valutato in modo complessivo e può essere desunto dalla durata e continuità dell'attività illecita, dall'entità dei traffici e dalle modalità operative; il mero decorso del tempo dall'ultimo episodio non basta a escluderlo.
- Il pericolo di inquinamento probatorio non può essere affermato in via generica o automatica: deve essere sorretto da specifiche indicazioni sulle indagini ancora da compiere e sulle concrete modalità con cui la misura è necessaria a preservare la prova.
- Se una misura cautelare è autonomamente giustificata da una esigenza cautelare attuale e concreta, l'eventuale vizio relativo a un diverso profilo cautelare non comporta necessariamente l'annullamento del provvedimento.
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